n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle Norme tecniche del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 25, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio”;

Dato atto che:

- anche ai fini di una più puntuale attuazione del citato articolo 25, comma 3 delle Norme tecniche, con deliberazione di Giunta n. 1238 del 2016 si è approntato un sistema di acquisizione dei dati che anticipa le risultanze del monitoraggio annuale tramite la previsione dell’obbligo della compilazione a cadenza semestrale dei principali dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e dei flussi in entrata ed in uscita dagli impianti regolati dalla pianificazione regionale;

- il metodo di gestione dei dati introdotto con la succitata deliberazione di Giunta n. 1238/2016 ha consentito di misurare il dato reale di produzione dei rifiuti urbani su base regionale al 30 giugno 2016;

Rilevato che:

- mettendo in relazione il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2016 e l’andamento mensile di produzione dei rifiuti urbani registrato nelle annualità 2014 e 2015 è stato stimato il dato della produzione dei rifiuti urbani al 31 dicembre 2016;

- il dato della produzione, per l’anno 2016, dimostra un incremento pari al 1,1% dei rifiuti urbani, pari a circa 31.000 tonnellate e un decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati residui del 2,8%, pari circa 33.000 tonnellate, rispetto al dato reale registrato nel 2015, su base regionale;

- complessivamente si registra, nell’intero bacino regionale, un aumento di rifiuto indifferenziato residuo pari a circa 118.000 tonnellate rispetto al pianificato;

Considerato che:

-l’incremento della produzione dei rifiuti urbani dell’1,1% rispetto al 2015 non costituisce un dato di per sé negativo in quanto è correlabile alla ripresa economica che questa Regione, maggiormente rispetto ad altre, sta avendo secondo quanto emerge dai dati del Fondo Monetario Internazionale;

- il decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2016, anche se rappresenta uno scostamento rispetto a quanto pianificato, evidenzia un miglioramento rispetto al dato 2015;

- i dati di produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani indifferenziati rappresentano un dato medio che tiene conto dei diversi andamenti riscontrati sul territorio regionale che, se correlati alle misure di prevenzione poste in essere da alcuni territori, dimostrano che è possibile conseguire i risultati attesi come previsto dal PRGR;

Dato atto che i risultati della raccolta differenziata hanno confermato il trend di costante e continua crescita negli ultimi anni;

Considerato, inoltre, che dalla data di approvazione del Piano sono trascorsi pochi mesi e che per poter adeguatamente valutare gli effetti delle strategie e delle azioni dal medesimo previste occorre ragionevolmente attendere un lasso di tempo più significativo;

Ritenuto che l’analisi degli scostamenti evidenziati dal monitoraggio tra, i dati di produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani indifferenziati e i corrispondenti dati indicati nello scenario di piano del 2016, vada effettuata alla luce del miglioramento complessivo sopra considerato del trend che tali dati evidenziano e che non vi sia conseguentemente la necessità di prevedere azioni correttive ulteriori rispetto a quelle già previste dal Piano;

Dato atto che lo scenario di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati per l’anno 2016 contenuto al capitolo 9 del PRGR è diretta conseguenza dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;

Rilevato altresì che:

- il dato della produzione relativo ai rifiuti speciali, per l’anno 2014 (ultimo dato validato disponibile), registra, in linea con il generale incremento a livello nazionale, un aumento della produzione del 7%, pari a circa 700.000 t rispetto alla previsione di Piano;

- rispetto a tale produzione, lo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali rappresenta mediamente il 15-20% e conseguentemente si stima un incremento del fabbisogno di trattamento di rifiuti speciali da smaltire pari a circa 140.000 t;

Dato atto inoltre che:

- a tale quantitativo occorre sommare anche le circa 70.000 t di rifiuti speciali che nel 2016 non possono essere trattate negli impianti di termovalorizzazione a fronte della priorità di trattamento dei rifiuti urbani ed a seguito del loro incremento di produzione;

- conseguentemente si ottiene un ulteriore fabbisogno di trattamento per i soli rifiuti speciali pari a circa 210.000 t;

Rilevato inoltre che nel complesso il sistema delle discariche già presenti sul territorio regionale nell'ambito della capacità già autorizzata, può parzialmente far fronte alle esigenze di trattamento dei rifiuti speciali già evidenziate;

Ritenuto, quindi, necessario adeguare lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione degli stessi sopra rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti urbani pianificati al capitolo 9 del PRGR con riferimento all’annualità 2016;

Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016 che prevede che in caso di scostamento tra l’andamento reale e i dati pianificati è data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;

Dato atto che in data 13 ottobre 2016 è stata data la suddetta informativa;

Data atto altresì che sono stati informati i Comuni ubicati nel bacino gestionale di IREN maggiormente interessati dalla modifica di pianificazione;

Ritenuto di assumere, quali criteri di scelta in ordine alla modifica dei flussi, il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti; della prossimità dando priorità alla gestione dei rifiuti all’interno dello stesso bacino gestionale in cui gli stessi vengono prodotti; il rispetto delle valutazioni ambientali circa i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall’impianto e la minimizzazione dei costi di gestione;

Valutato che:

- la discarica di Imola esaurirà la propria capacità residua nel corso del corrente mese, e che pertanto, anche a seguito dell’avvio della coltivazione del nono settore, la discarica di Ravenna si riconferma come destinazione finale per i rifiuti urbani indifferenziati del bacino faentino quella già prevista dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ovvero la stessa discarica di Ravenna;

- al fine di ottimizzare la gestione dei trasporti dei suddetti rifiuti e per ridurre al minimo gli impatti ambientali conseguenti nonché i costi da essi derivanti tali rifiuti saranno avviati all’impianto TM/TB di Imola e, successivamente al trattamento di separazione e biostabilizzazione, alla discarica di Ravenna;

- il sovvallo umido prodotto dall’impianto TM di Ravenna possa essere conferito anche all’impianto TMB di Ostellato fino a 31 dicembre 2016 e successivamente al TMB di Imola posto chela capacità dell’impianto di biostabilizzazione di Ravenna non è sufficiente a garantire il trattamento di tutti i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dal bacino e ad esso inviati;

- in base ai dati di produzione sopra rilevati e nel rispetto dei criteri in ordine alla modifica dei flussi occorre cambiare temporaneamente per l’annualità 2016 il quantitativo massimo di rifiuti previsto dall’autorizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di Parma, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d’impatto Ambientale già effettuata e così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (prot n. 1106/2016);

- all’interno del suddetto bacino gestionale di IREN occorre inoltre inviare circa 3.600 t di rifiuti urbani indifferenziati prodotti nella Provincia di Reggio Emilia, mediante l’impiego di autocompattatori, al termovalorizzatore di Piacenza nel rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti autorizzati;

Rilevato che nei bacini gestionali diversi da quelli sopra indicati si è tenuto conto dell’andamento reale della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati con le conseguenti modifiche in ordine ai quantitativi dei rifiuti da trattare negli impianti pur rimanendo nell’ambito delle capacità complessivamente già autorizzate nel 2016;

Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2016 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate indicando in dettaglio all’Allegato 2) e all’Allegato 3) della presente deliberazione i flussi per l’anno 2016;

Richiamato:

- l’articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 20 del 2000 che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

- il medesimo articolo 11, al comma 3 dispone che gli strumenti di pianificazione esplicitano l’efficacia delle proprie disposizioni;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste” e che, “in attuazione anche dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”;

Precisato che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;

Considerato che:

- l’articolo 14, comma 2 delle NTA pone una regola di flessibilità in base alla quale “in attuazione del principio di prossimità il Piano individua al capitolo 9, paragrafo 9.4, i quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto ivi previsto nei casi di fermo impianto, di manutenzione straordinaria o di esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti che l’impianto è autorizzato a trattare, nei limiti del 20 per cento e previa comunicazione all’ente autorizzante, alla Regione e ad Atersir. I costi derivanti da esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica non possono essere attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti”;

Ritenuto che:

- nel caso in cui non sia possibile inviare rifiuti urbani indifferenziati ad uno degli impianti dei sistemi locali di impianti individuati al capitolo 9) per esigenze gestionali contingenti, previa comunicazione alla competente struttura regionale, è possibile inviarli ad altro sistema dello stesso bacino gestionale fermo restando quanto sopra previsto con riferimento ai costi di gestione;

- con determina dirigenziale a carattere ricognitorio si dovranno registrare le modifiche dei flussi avvenute a seguito della comunicazione sopra prevista;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna; 

A voti unanimi e palesi 

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di prendere atto degli esiti del monitoraggio riportati all’allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;
  2. di disporre che i flussi per l’annualità 2016 sono riportati all’Allegato 2) che sostituisce la figura 9.16 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano e all’Allegato 3) che sostituisce la colonna relativa all’annualità 2016 della figura 9-25 e 9-26 (relativamente quest’ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani);
  3. di precisare che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;
  4. di precisare che ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20/2000 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione;
  5. di disporre che le disposizioni di cui al punto 2) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;
  6. di disporre che nel caso in cui i gestori degli impianti abbiano necessità di inviare ad altro sistema dello stesso bacino gestionale per esigenze gestionali contingenti ne diano preventiva informazione alla competente struttura regionale;
  7. di disporre che con determina della Struttura competente sia effettuata la ricognizione delle modificazioni particolari di flussi connesse ad adempimenti gestionali contingenti di cui al punto 6) che precede;
  8. di precisare che ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20/2000 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;
  9. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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