n.62 del 13.03.2013 periodico (Parte Seconda)

DGR 21/13 - Trasferimento alla Regione della competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di cui all'art. 109, comma 2, D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 - Prime indicazioni procedurali

IL DIRETTORE

Visti:

- l’art. 109, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii., in base al quale la Regione ha la competenza per l’istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- la nota del Direttore Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 2012-7433 del 11/4/2012 che detta disposizioni in merito al trasferimento di tale competenza, avvenuta dal Ministero alla Regione;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 gennaio 1996 “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, dei materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”, attualmente in vigore;

Viste altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 14 gennaio 2013, con la quale si attribuisce la competenza per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’immersione deliberata in mare al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, rimandando nel contempo ad un successivo atto del Direttore Generale all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, la definizione delle prime indicazioni procedurali per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione;

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5 (Funzioni, attività e compiti);

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che disciplina tra l’altro, il procedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 32 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;

Ritenuto, in ottemperanza alle disposizioni della sopracitata deliberazione n. 21/2013, di fornire le seguenti prime indicazioni procedurali per l’esercizio della funzione autorizzatoria in oggetto:

- l’istanza deve essere presentata dall’interessato al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente in relazione all’area di escavo;

- l’istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica che descriva in modo particolareggiato: 

  1. le modalità e i tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento;
  2. la zona interessata dalle operazioni di escavo;
  3. l’area marina individuata per l’immersione dei sedimenti con relativa cartografia nautica ufficiale; l’area marina di immersione deve essere tra quelle già individuate dalla Regione Emilia-Romagna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento; l’area marina di immersione potrà essere diversa solo in caso di impossibilità di utilizzo di quelle individuate dalla Regione e a condizione che l’area medesima sia all’uopo caratterizzata ai sensi del successivo punto 4);
  4. la caratterizzazione dei sedimenti provenienti dall’area di escavo eseguita da A.R.P.A. Emilia-Romagna; il campionamento per la caratterizzazione dei sedimenti da escavare deve essere effettuato sotto la direzione di un tecnico di A.R.P.A., il quale dovrà redigere apposito processo verbale; nell’ambito della caratterizzazione A.R.P.A. esprime la compatibilità ambientale dei sedimenti da scavare con le zona di immersione prescelta facendo riferimento al D.M. 24 Gennaio 1996 e alle indicazioni del Ministero (nota n. 2012-7433 sopracitata) in merito ai valori soglia stabiliti nel ”Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto da APAT e ICRAM per conto del Ministero Ambiente e pubblicato nel 2007;
  5. nei casi di area di immersione diversa da quelle di cui all’Allegato 1, la caratterizzazione anche dei sedimenti dell’area di immersione individuata, eseguita da A.R.P.A.;

- il Servizio Tecnico di Bacino verifica l’ammissibilità e la completezza dell’istanza nel rispetto del D.M. 24 gennaio 1996, raccoglie i pareri necessari e la trasmette al Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica, corredata da una apposita relazione che attesti l’impossibilità tecnica e/o economica dell’utilizzo alternativo dei materiali scavati sulla base dei valori soglia sopra citati;

- il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica verificata la completezza dell’istruttoria provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 109, comma 2, DLgs 152/06; l’autorizzazione può contenere disposizioni in merito a controlli, con oneri a carico del titolare, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni autorizzate;

- per quanto riguarda il Porto nazionale di Ravenna, l’istanza per l’autorizzazione all’immersione in mare, potrà fare riferimento all’area di immersione specificamente individuata dall’Autorità portuale, diversa da quelle indicate in Allegato 1, fermo restando le disposizioni riportate nei punti precedenti;

- l’autorizzazione può essere revocata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse; l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenuti nell’autorizzazione determina la decadenza dell’autorizzazione stessa;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli articoli 39 e 56;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e s.m.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 22 luglio 2002, "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 21/12/2009 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 e n. 1150 del 31/7/2006;

- la determinazione n. 16662 del 21 dicembre 2011 “Conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e sostituzione temporanea del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico”;

Dato atto del parere allegato;

determina:

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali

1. di fornire, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 21/13, le prime indicazioni procedurali per l’istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 109, comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i. inerente l’immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, come stabilite in narrativa cui si fa esplicito rinvio; 

2. di pubblicare la presente determinazione nel BURERT.

Il Direttore generale

Giuseppe Bortone

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