n.185 del 22.06.2022 periodico (Parte Seconda)

Intesa tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222. Proroga

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) stabilisce che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’articolo 1, comma 4, prevede che “il Comune, per le finalità indicate dall’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge6 luglio 2002, n. 137), d’intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l’esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”;

- l’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero il cui insediamento sia subordinato ad autorizzazione, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l’altro, dell’ambiente urbano e dei beni culturali;

- le limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell’ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;

- l’art. 10 della Legge Regionale n. 14/1999 consente ai Comuni di individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili, inseriti in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, per i quali sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano;

- le disposizioni di salvaguardia, relative alla norma indicata al punto precedente, possono riguardare:

  1. l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
  2.  le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;
  3. le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
  4. specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;
  5. specifici divieti di cambio d'uso;
  6. la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.

- l’art. 7, della Legge Regionale n. 12/1999 specifica che i Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto fra i criteri quello della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;

Richiamata la propria deliberazione n. 982 del 18/6/2019 “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "INTESA TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222";

Dato atto che nello schema di intesa, approvato con la Deliberazione di cui al punto precedente, su proposta del Comune di Bologna, veniva individuata l’area urbana “Nucleo di antica formazione” della città storica di Bologna, così come individuato nel Piano Strutturale Comunale del Comune di Bologna, ove applicare le limitazioni commerciali ai sensi art. 1 - comma 4 d) – D.lgs. n. 222/2016, al fine di intervenire a tutela dell’identità storico, artistica e culturale della medesima;

Dato atto, altresì, che con il medesimo documento di Intesa si concordava che il Comune di Bologna, con propria regolamentazione, definisse:

- le limitazioni per l’apertura di alcune tipologie di attività, elencate al punto 1) dell’Intesa, finalizzate a salvaguardare e/o riqualificare il contesto urbano, anche attraverso la presenza di servizi commerciali qualificati e adeguati rispetto alle diverse funzioni territoriali;

- prevedere norme per la qualità dell’offerta commerciale e il decoro degli esercizi commerciali;

- valorizzare e tutelare la permanenza di esercizi e attività riconosciute quali espressione della identità storica e culturale del territorio;

Constatato che l’“Intesa tra il Comune di Bologna e la regione Emilia-Romagna in attuazione dell’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n.222”, è stata sottoscritta in data 21 giugno 2019;

Constatato, altresì, che la suddetta Intesa, prevedeva nelle disposizioni finali, al primo capoverso, l’applicazione delle norme regolamentari in via eccezionale e sperimentale, per un periodo di tempo limitato a 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del documento;

Vista la nota del 19/5/2022, PG.n.0482007 del 19/5/2022, dell’Amministrazione Comunale di Bologna, con la quale richiede una proroga del periodo di sperimentazione di ulteriori 3 anni per le seguenti motivazioni:

- il "Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale", scaturente dall’Intesa sopra richiamata, è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale di Bologna P.G.n. 319257 dell’8 luglio 2019;

- che lo strumento adottato si è manifestato efficace nel soddisfare non solo le esigenze di tutela e di valorizzazione delle aree di pregio, ma anche nel contribuire al contrasto di situazioni di incuria e di deterioramento delle condizioni del territorio, nonché nel favorire il rispetto del decoro urbano e la vocazione storica delle zone considerate, tenuto conto anche del riconoscimento dei portici di Bologna quale patrimonio Unesco, intervenuto nelle more del periodo di vigenza del regolamento;

- la sperimentazione oggetto dell’Intesa è stata tuttavia fortemente limitata dalla contestuale emergenza pandemica Covid-19 e pertanto gli elementi acquisiti ad oggi non consentono di valutare compiutamente i risultati delle azioni poste in essere con la disciplina regolamentare, rendendosi necessario prolungare il periodo sperimentale di altri 3 anni;

Atteso che le restrizioni causate dai provvedimenti di contenimento disposti in modo emergenziale a causa della pandemia di COVID-19 hanno indubbiamente condizionato la suddetta sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, di prorogare per ulteriori 3 anni i termini di durata del periodo di sperimentazione dell’“Intesa tra il Comune di Bologna e la regione Emilia-Romagna in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222”, sottoscritta in data 19 giugno 2019;

Di dare atto che la presente modifica dell’Intesa afferisce esclusivamente al termine di durata del periodo di sperimentazione, che viene prorogato al 19 giugno 2025 e pertanto detta modifica opera in modo automatico senza la necessità di procedere a ulteriore specifica sottoscrizione dell’Intesa, al fine di evitare un aggravamento formale del procedimento;

Visti:

- l’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.”;

- la L.R. 26 novembre 20101, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

Richiamate, inoltre, infine:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

 - la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

 - la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

 A voti unanimi e palesi 

delibera

1) di approvare la proroga di 3 anni dei termini di sperimentazione previsti dall’ “Intesa tra il Comune di Bologna e la regione Emilia-Romagna in attuazione dell’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n.222”, sottoscritta in data 21/6/2019, modificando l’Intesa stessa con il nuovo termine di durata al 20/6/2025;

2) di dare atto che la modifica di cui al punto 1) opera in modo automatico senza la necessità di procedere a ulteriore specifica sottoscrizione di nuova Intesa, al fine di evitare un aggravamento formale del procedimento;

3) di demandare al Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport la notifica al Comune di Bologna a mezzo PEC dell’approvazione del presente atto;

4) di dare altresì atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

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