n.14 del 15.01.2014 (Parte Prima)
Comunicazione in merito alla reintegrazione di Luigi Giuseppe Villani nella carica di consigliere regionale ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del d.lgs. 235/2012 (nota della Prefettura di Bologna in data 10/01/2014 di trasmissione dell’ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare)
PRESIDENTE:
Vista la nota inviata in data 10/01/2014 dal Prefetto di Bologna, Sodano, alla Presidente dell’Assemblea legislativa recante in oggetto “Consigliere regionale Luigi Giuseppe Villani. Revoca misura cautelare”, con la quale, ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, viene trasmessa la nota prot. n. 2514 del 20/12/2013 pervenuta alla Prefettura di Bologna dal Presidente del Tribunale di Parma con l’allegata ordinanza con cui "è stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bologna nei confronti del consigliere Villani".
Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea legislativa:
- oggetto n. 3863 (progr. n. 111 del 23 aprile 2013). Comunicazione in merito alla sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, a decorrere dal 14 gennaio 2013 a seguito del DPCM 28 marzo 2013 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere regionale ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 108/1968 al signor Giampaolo Lavagetto a far data dal 23 aprile 2013;
- oggetto n. 4397 (progr. n. 137 del 10 settembre 2013). Comunicazione in merito alla sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Giampaolo Lavagetto (proclamato eletto per temporanea sostituzione del consigliere Luigi Giuseppe Villani) ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, a decorrere dal 21 maggio 2013 a seguito del DPCM 5 agosto 2013 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere regionale ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 108/1968 alla signora Cinzia Camorali a far data dal 10 settembre 2013.
Visto il comma 5 dell’articolo 8 del d.lgs. 235/2012 recante “La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina”.
Richiamato per relationem il verbale dell’Ufficio di Presidenza del 13 gennaio 2014.
L’Assemblea legislativa dà atto della avvenuta cessazione della sospensione di diritto nei confronti di Luigi Giuseppe Villani e procede pertanto al reintegro nella carica di consigliere regionale del signor Luigi Giuseppe Villani a far data dal deposito (20/12/2013) dell’ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare di cui alla nota n. 2514 del 20/12/2013 trasmessa dal Prefetto di Bologna alla Presidente dell’Assemblea legislativa il 10/1/2014.
A seguito del reintegro nell’esercizio delle funzioni di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani, l’Assemblea legislativa deve dare atto della avvenuta cessazione della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere regionale affidata con la delibera dell’Assemblea oggetto 4397 alla signora Cinzia Camorali proclamata eletta per temporanea sostituzione del consigliere Luigi Giuseppe Villani, a far data dalla seduta odierna 14/01/2014 (funzioni che sono state regolarmente svolte fino alla giornata di ieri).
A seguito del reintegro nell’esercizio delle funzioni di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani, l’Assemblea legislativa deve dare atto della avvenuta cessazione dell’efficacia della delibera dell’Assemblea legislativa oggetto 4396 (progr. n. 136 del 10 settembre 2013) che prevedeva la concessione, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 ultimo periodo del d.lgs. 235/2012 e dell’articolo 14 della l.r. 11/2013, a favore di Giampaolo Lavagetto, proclamato eletto per temporanea sostituzione del consigliere Luigi Giuseppe Villani e poi sospeso di diritto ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, di un assegno pari alla metà dell’indennità di carica di cui all’articolo 4 della l.r. 11/2013, dal 21 maggio 2013 per la durata della sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Giampaolo Lavagetto, venuta meno a seguito del reintegro del consigliere Villani e dalla data dello stesso reintegro. Pertanto dal 20/12/2013, data del reintegro del consigliere Villani, cessa la corresponsione al signor Giampaolo Lavagetto dell’assegno di cui all’articolo 14 della l.r. 11/2013.
Il presente atto - con allegata ordinanza del Tribunale di Parma del 20/12/2013 - sarà immediatamente pubblicato nel BURERT e sul sito istituzionale dell’Assemblea ai sensi del comma 5 dell’articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché trasmesso alla Prefettura di Bologna a riscontro dell’adozione degli adempimenti di legge conseguenti alla comunicazione da parte della stessa Prefettura alla Presidente dell’Assemblea legislativa dell’ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare.
Invito il consigliere Villani, se presente, a prendere posto tra gli altri consiglieri.
(omissis)
(entra il consigliere Villani)