n.170 del 09.06.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 2/2021 - Parziale rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 646/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021 recante “L.R. n. 2/2021 - art. 3 - Emergenza COVID-19 - Approvazione bando relativo al bonus una tantum per maestri di sci e snowboard”;

Dato atto che è stata riscontrata la presenza di alcuni errori materiali, riguardanti il documento denominato “Emergenza COVID-19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n.2/2021”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione;

Dato atto, altresì, che tali errori materiali sono stati riscontrati agli articoli 4, 7 e 11 del suddetto bando;

Constatato che tali errori materiali non incidono sulle premesse e sulle motivazioni della citata deliberazione che si intendono integralmente richiamate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica del documento denominato “Emergenza COVID-19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard” di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021” come di seguito dettagliato:

- l’articolo 4 “Misura del bonus una tantum e criteri di assegnazione” per errore materiale non riportava la stagione 2019/2020 come arco temporale di riferimento per lo svolgimento dell’attività professionale oggetto del bando. L’articolo viene quindi modificato di conseguenza, come segue, inserendo la dicitura “o nella stagione sciistica 2019/2020” al punto a), b) e c) del comma 1:

Articolo 4

Misura del bonus una tantum e criteri di assegnazione

1. I bonus una tantum, concessi ai maestri di sci nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 secondo la ripartizione indicativa di cui al precedente Art. 3, sono assegnati in base alle seguenti fasce:

a) soggetti che abbiano effettuato più di 250 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 3.800,00;

b) soggetti che abbiano aver effettuato da 250 a 100 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 1.900,00;

c) soggetti che abbiano effettuato da 99 a 50 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari un massimo di Euro 1.000,00;

d) soggetti iscritti all’Albo professionale dei Maestri di sci della Regione Emilia-Romagna in data successiva al 31 marzo 2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 500,00;

2. a seguito dell’istruttoria delle domande ammesse, qualora non sia possibile ammettere a contributo gli importi massimi previsti dall’art. 4 comma 1, per insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione proporzionale degli importi massimi concedibili;

3. al termine dell’istruttoria, definiti gli importi massimi concedibili, si potrà procedere, qualora necessario, alla ridefinizione dei budget indicativi di cui all’art 3 comma 1 sulla base delle effettive necessità individuate.”

- l’articolo 7 “Selezione delle domande di contributo” per errore materiale è stata citata una modalità di selezione di tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 non afferente al presente bando. L’articolo viene quindi di conseguenza modificato, come segue, eliminando la dicitura di tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998: 

“Articolo 7

Selezione delle domande di contributo

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:

a) alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

b) al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l’accesso ai contributi di cui all’art. 2 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.

2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

a) qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 6 del presente bando;

b) nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2.”

- l’articolo 11 “Cause di decadenza e revoca dei contributi” per mero errore materiale non riportava la dicitura relativa alla revoca, anche parziale, del contributo con riferimento a quanto previsto all’art 4 comma 1. L’articolo viene quindi di conseguenza modificato come segue inserendo la dicitura: “nonché nella revoca, anche parziale del contributo, in caso di errata dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 4 comma 1;”

Articolo 11

Cause di decadenza e revoca dei contributi

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, nonché nella revoca, anche parziale, del contributo in caso di errata dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 4 comma 1;

2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell’articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.”

Ritenuto altresì opportuno:

- approvare il documento “Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard” di cui all’art. 3 della Legge regionale n.2/2021”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con le rettifiche sopra indicate;

- dare atto che il documento “Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard” di cui all’art. 3 della Legge regionale n.2/2021”, Allegato 1, così come approvato con il presente atto deliberativo, sostituisce il documento approvato con la precedente propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021, parimenti denominato;

- di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021;

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 415/2021;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali n. 23213/2020 e n. 5489/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare le rettifiche al documento denominato “Emergenza COVID-19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard”, Allegato 1, approvato con propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021, così come di seguito riportate:

- l’articolo 4 “Misura del bonus una tantum e criteri di assegnazione” viene modificato come segue:

Articolo 4

Misura del bonus una tantum e criteri di assegnazione

1. I bonus una tantum, concessi ai maestri di sci nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 secondo la ripartizione indicativa di cui al precedente Art. 3, sono assegnati in base alle seguenti fasce:

a. soggetti che abbiano effettuato più di 250 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 3.800,00;

b. soggetti che abbiano aver effettuato da 250 a 100 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 1.900,00;

c. soggetti che abbiano effettuato da 99 a 50 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari un massimo di Euro 1.000,00;

d. soggetti iscritti all’Albo professionale dei Maestri di sci della Regione Emilia-Romagna in data successiva al 31 marzo 2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 500,00;

2. a seguito dell’istruttoria delle domande ammesse, qualora non sia possibile ammettere a contributo gli importi massimi previsti dall’art. 4 comma 1, per insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione proporzionale degli importi massimi concedibili;

3. al termine dell’istruttoria, definiti gli importi massimi concedibili, si potrà procedere, qualora necessario, alla ridefinizione dei budget indicativi di cui all’art 3 comma 1 sulla base delle effettive necessità individuate.” 

- l’articolo 7 “Selezione delle domande di contributo” viene modificato come segue:

“Articolo 7

Selezione delle domande di contributo

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:

a. alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

b. al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l’accesso ai contributi di cui all’art. 2 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.

2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

a. qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 6 del presente bando;

b. nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2.”

- l’articolo 11 “Cause di decadenza e revoca dei contributi” viene modificato come segue:

Articolo 11

Cause di decadenza e revoca dei contributi

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, nonché nella revoca, anche parziale, del contributo in caso di errata dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 4 comma 1;

2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell’articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.”

2) di approvare il documento “Emergenza COVID-19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con le rettifiche approvate al punto precedente;

3) di dare atto che il documento “Emergenza COVID-19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard”, Allegato 1), così come approvato con il presente atto deliberativo, sostituisce il documento approvato con la precedente propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021, parimenti denominato;

4) di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021;

5) che si provvederà alla pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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