n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Ampliamento di un allevamento di tacchini da carne, localizzato nel comune di Soliera (MO)", proposto dall'azienda agricola Lovato Guido

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a. di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/156612 del 29/10/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/699557 del 29/10/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b. di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018, il progetto denominato “Ampliamento di un allevamento di tacchini da carne, localizzato nel comune di Soliera”, presentato da Azienda Agricola Lovato Guido, dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell’emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34, lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell’aria interna ai ricoveri;

2. nella pratica di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae;

3. l’Autorizzazione Unica Ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%;

4. nell’ambito dell’istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini dell’impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all’impianto, inserendo tra questi anche l’abitazione collocata nell’adiacente azienda agricola;

c. la verifica dell’ottemperanza delle suddette prescrizioni compete ad ARPAE;

d. di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena per la verifica delle diverse prescrizioni;

e. di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f. di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE di Modena, al Comune di Soliera, all’A.U.S.L. Modena, alla Provincia di Modena;

g. di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h. di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

i. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

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