n.276 del 15.09.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione schema di convenzione-quadro tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l'Università di Parma - Dipartimento di Ingegneria e architettura - DIA per il supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio idraulico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” - che all’art. 48 abroga, tra l’altro, la legge n. 225/1992 e dispone all’art. 50 che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti - in particolare i seguenti articoli:

- 11, comma 1, che definisce le funzioni delle Regioni nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

- 13, comma 1, lett. c), che elenca le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed individua, tra esse “gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche”;

- 13, comma 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

- 16, comma 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio sismico;

Richiamata la propria deliberazione n. 728 del 21/5/2018 recante “Prime disposizioni in attuazione del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione civile in materia di pianificazione dell’emergenza” con cui, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato D.Lgs n.1/2018, sono state individuate le delibere di riferimento per l’attuazione della pianificazione dell’emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze”;

Dato atto che tra gli atti di riferimento individuati nella sopra citata deliberazione n. 728/2018, per quel che riguarda le emergenze connesse al rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, vi è la deliberazione n. 417/2017 e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile", oggi Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e per la Protezione Civile e, in particolare:

- l’articolo 1, comma 2, che stabilisce che “all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [..]”;

- l’articolo 3, comma 1 lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette “all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile” e “alla preparazione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie”;

- l’articolo 11, comma 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l’attività di coordinamento tecnico è demandato all’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (d’ora in poi denominata Agenzia);

- l’articolo 14, comma 2, che evidenzia che l’Agenzia, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione civile;

- l’articolo 15, comma 1, che stabilisce che "l’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza”;

- l’articolo 20, comma 2, lettera b) che dando atto che l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico operativa, amministrativa e contabile e provvede inoltre alla “predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all’art. 11, in armonia con gli indirizzi nazionali”;

- l’articolo 20, comma 3, che prevede che per la redazione, tra l’altro, del programma di previsione e prevenzione dei rischi l’Agenzia acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all’interno della Regione e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica anche di istituti universitari;

- l’articolo 23, punto 6, che dà atto che presso l’Agenzia è costituito, quale presidio permanente, il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (COR);

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia;

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii, che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1769 dell'11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità” e ss.mm.ii. nella quale si dà atto che l'Agenzia opera come Centro Funzionale Multirischio di protezione civile ai fini dell'emissione degli avvisi di attenzione, preallarme ed allarme e della predisposizione e gestione delle conseguenti azioni di protezione civile, avvalendosi per ciascuna tipologia di rischio, dei dati e dei sistemi di monitoraggio disponibili anche presso altre Strutture Operative, o presso i Centri di Competenza;

- n. 652/2007, “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005”, la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell’Agenzia in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Richiamati:

- la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- il D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna:

- risulta particolarmente esposta al rischio idraulico;

- conferisce una forte caratterizzazione tecnico scientifica a tutte le attività di previsione-prevenzione volte a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica al fine di abbassare il livello del rischio stesso;

- al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali, ha ritenuto necessario attivare specifici interventi ed attività finalizzati sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue i suddetti ambiti operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sia sul territorio regionale, sia in ambito nazionale;

- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, l’Agenzia intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività non risultando tali figure professionali presenti all’interno dell’ente, stante soprattutto la specificità delle tematiche da trattare;

Considerato inoltre che:

- le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, l. 241/1990; ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n.168, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;

– al fine di perseguire in modo ottimale gli obiettivi sopra descritti, sono stati sottoscritti negli ultimi anni tra Regione e mondo universitario appositi protocolli d’intesa da cui sono discese specifiche convenzioni per le attività di protezione civile, destinando a tal fine risorse finanziarie consistenti;

– i risultati conseguiti in attuazione delle summenzionate convenzioni di settore hanno contribuito in misura fondamentale alla crescita qualitativa, professionale e operativa dell’intero sistema regionale di protezione civile;

– la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche, può continuare a rappresentare un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;

– l’Agenzia e l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA svolgono comune attività nella previsione e prevenzione del rischio idraulico, ed in particolare nei settori della protezione civile, della sicurezza dei cittadini, della valutazione della vulnerabilità del territorio, della conservazione del suolo e della sua stabilità;

– è intenzione delle suddette Amministrazioni svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca nel settore della previsione e prevenzione del rischio idraulico;

– la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990 ss.mm.ii;

– gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso per le spese di ricerca;

Dato atto che l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA ha tra le principali aree tematiche di ricerca l’analisi delle problematiche idrauliche, idrologiche, ambientali, lo sviluppo di studi e ricerche sulla modellistica previsionale idrologica – idraulica per la mitigazione del rischio;

Ritenuto:

- opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di cui dispone l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA per quanto riguarda il rischio idraulico ai fini di protezione civile;

- di autorizzare l’Agenzia a procedere alla stipula di una convenzione-quadro con l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA nell’ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell’Allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

Dato atto che il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto della convenzione verrà definito nei Programmi Operativi Annuali (POA) come da prospetto riportato nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la determinazione n. 3990 del 2 dicembre 2020 “Adozione piano delle attività per il triennio 2021–2023 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la determinazione n. 3991 del 2 dicembre 2020 “Adozione bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

- la D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2020 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2021-2023”;

- la determinazione n. 4178 del 23 dicembre 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023”;

Dato atto che:

– il Direttore dell’Agenzia provvederà alla sottoscrizione della convenzione-quadro a seguito dell’approvazione dello schema in allegato “A” alla presente deliberazione;

– l'Agenzia provvederà, inoltre, all’approvazione dei programmi operativi annuali (POA) nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'Agenzia;

Ritenuto di individuare all’interno della convenzione di cui all’allegato “A” idonee forme di verifica e controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualità della convenzione;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna e in particolare l’art 46;

Richiamate, da ultimo:

- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii;

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la D.D. n. 700 del 28/2/2018 dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la D.D. 2657 del 1 settembre 2020 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della D.G.R. 468/2017 e della D.D. 700/2018”;

- la D.G.R. n. 1962/2020 di approvazione di incarico dal 1 gennaio 2021 di Direttore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile alla Dott.ssa Rita Nicolini;

- la D.G.R. n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Richiamata la D.G.R. n. 111 del 28 gennaio 2021: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

b) di approvare lo schema di convenzione-quadro e il prospetto degli ambiti di attività per la definizione dei POA annuali con l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA per le attività di protezione civile in materia di previsione del rischio idraulico e di supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di crisi, emergenza e superamento della stessa, di cui agli allegati “A” e “B”, che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

c) di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione della convenzione-quadro di cui all’allegato “A” che avrà decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023;

d) di dare atto che:

- per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in parola si ricorrerà alle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia;

- ogni anno l'Agenzia provvederà in persona del Direttore, previa verifica dell'attività prevista ed effettivamente svolta nell'annualità precedente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'approvazione del POA ed eventuali sue rimodulazioni nel quale saranno indicate le attività da svolgere sempre secondo le modalità stabilite nella convenzione-quadro di cui all’allegato “A”;

e) di autorizzare il Direttore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad istituire un comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attività non vengono riconosciuti compensi, composto da quattro rappresentanti indicati dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e due indicati dall’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA, che svolge le attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualità della convenzione;

f) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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