n.259 del 17.08.2022 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/2001 art. 5 e seguenti - Provincia di Piacenza. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza (PC) ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici dell’Istituto G. Marcora e antincendio) - Proc. PC22A0016 (ex PCPPA0049) - SINADOC 7803/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire a ll a P rovincia di Piacenza - C.F. e P.I.V.A. 00233540335, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0016 (ex PCPPA0049 ), ai sensi dell’ art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici dell'Istituto G. Marcora e antincendio);
- portata massima di esercizio pari a l/s 10;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.720. (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031 (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)