n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
Attivazione del fondo straordinario di cui all'art. 34 della L.R. 19/2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale n. 19 del 21 dicembre 2012 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015” come modificato dalla Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2023 ed in particolare l’art. 34 “Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa di eventi calamitosi” che istituisce presso l’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, un fondo straordinario per coprire i danni economici e finanziari causati dagli eventi calamitosi;
Dato atto che l’art. 34 della suddetta Legge prevede:
- al comma 1 che “A fini di condivisione solidaristica sull’intero bacino di ambito dell’Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi calamitosi subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dalla calamità, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale”;
- al comma 2 che “Il fondo di cui al comma 1 è attivato dalla Giunta regionale in relazione ad un evento calamitoso per la durata necessaria a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dalla medesima calamità”;
- al comma 3 che “la dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo annuo di tre milioni di euro. Il fondo straordinario è gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi e non comporta oneri per il bilancio regionale”;
Ritenuto opportuno:
- definire, in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 34 della legge sopra richiamata, le modalità di gestione del fondo individuando le tempistiche ed i soggetti competenti per ciascuna attività prevista;
- stabilire che il fondo, costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) ai sensi del comma 1 dell’art. 34 della legge soprarichiamata, abbia natura permanente e che venga alimentato, quando necessario, dai costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a valere sull'intero ambito territoriale ottimale, in ottica di condivisione solidaristica, e dalle risorse già prelevate a tal fine e presenti nel bilancio di ATERSIR;
- definire che tutti i Comuni dell’ambito territoriale partecipano all’alimentazione del fondo in ragione degli abitanti equivalenti di cui all’art. 4 della legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 dei singoli Comuni;
- stabilire che gli eventi calamitosi per i quali potrà essere utilizzato il fondo sono individuati dalla Regione Emilia-Romagna;
- stabilire che i beneficiari del fondo sono i Comuni interessati dagli eventi calamitosi, o i soggetti da loro individuati, e i Gestori del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operanti nei medesimi territori;
- procedere, in particolare, alla definizione di modalità atte a garantire che i costi sostenuti per fronteggiare i danni economici e finanziari causati dagli eventi calamitosi, che saranno coperti dal fondo, riguardino il solo Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e non siano già finanziati con altre fonti;
- stabilire che il fondo abbia una dotazione finanziaria pari a tre milioni di euro in coerenza con le previsioni del comma 3, art. 34 della legge soprarichiamata;
Ritenuto necessario, al fine di garantire una corretta ed ordinata gestione del fondo, fissare i seguenti ulteriori criteri e tempistiche:
a. Entro il 31 dicembre di ogni anno con l’approvazione del bilancio previsionale viene stanziato un Fondo per le calamità naturali, che sarà alimentato con le risorse derivanti dai Piani Economico-Finanziari (PEF) e con le risorse già prelevate a tal fine, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19/2012, e presenti nel bilancio di ATERSIR, assicurando una dotazione finanziaria complessiva pari a 3 milioni di euro;
b. La Regione Emilia-Romagna individua nell’anno “a” gli eventi calamitosi oggetto di ordinanza emergenziale o di stato di crisi regionale oppure inseriti nella Relazione di evento e i Comuni coinvolti per i quali ATERSIR è autorizzato ad utilizzare il fondo e lo comunica all’Agenzia stessa;
c. ATERSIR effettua presso i potenziali beneficiari la ricognizione dei danni connessi alle calamità di cui alla lettera b). La documentazione ricognitiva dovrà essere prodotta entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di ATERSIR e dovrà essere accompagnata da un’apposita asseverazione tecnica redatta dai richiedenti, attestante il nesso di causalità tra le attività rappresentate e l’evento calamitoso in oggetto. Inoltre, qualora il soggetto beneficiario sia un soggetto incaricato dal Comune interessato dalla calamità, sarà necessaria oltre alla suddetta asseverazione, una dichiarazione da parte del Comune stesso che autorizzi ATERSIR al pagamento. Il Comune deve presentare altresì una dichiarazione attestante il rispetto della regolarità contrattuale, amministrativa, fiscale, contributiva e antimafia del soggetto dallo stesso individuato, nonché di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 e dall’art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, e dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
ATERSIR, in particolare:
verifica che tutti i costi richiesti dai potenziali beneficiari non risultino già oggetto di finanziamento ovvero non siano inclusi nella tariffa del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
effettua la validazione dei costi relativi agli interventi mappati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile o da altro soggetto competente;
d. Di norma, entro il 31 luglio dell’anno “a+1” ATERSIR chiude le attività di cui alla lettera c) e comunica i contributi agli aventi diritto per i danni occorsi nell’anno “a”;
e. Di norma, entro il 31 ottobre dell’anno “a+1” ATERSIR liquida i contributi dovuti di cui alla precedente lettera d) ed invia alla Regione Emilia-Romagna una relazione sull’utilizzo del fondo nell’anno “a”;
Ritenuto necessario, in fase di prima attivazione e con riferimento alle risorse già accantonate per le annualità 2024-2025, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19/2012, utilizzare l’intero importo che sarà attestato da ATERSIR al 31 dicembre del corrente anno in circa 5,4 milioni di euro;
Considerato inoltre che:
- nel mese di marzo 2025 alcuni eventi meteorici eccezionali hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna richiedendo modalità straordinarie di gestione dei rifiuti prodottisi nell’evento;
- nelle giornate del 23 e del 24 agosto 2025 eventi meteorici eccezionali hanno interessato alcuni Comuni costieri delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini determinando allagamenti, caduta di alberi e danni agli edifici;
Ritenuto pertanto opportuno, in fase di prima attivazione, utilizzare le risorse accantonate nel fondo di cui sopra, per i danni causati dagli eventi sopra richiamati;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- la determinazione dirigenziale del Direttore generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 8615 del 08 maggio 2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 1440 del 08 settembre 2025 ad oggetto “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il Sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, che devono intendersi valide fino a diversa disposizione in quanto coerenti con quanto disposto nel documento riprodotto in allegato 2 alla disciplina di cui all’Allegato A della deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto, dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;
delibera
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di stabilire che il fondo, costituito presso ATERSIR, abbia natura permanente e che venga alimentato dai costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a valere sull'intero ambito territoriale in ottica di condivisione solidaristica e dalle risorse già prelevate a tal fine e presenti nel bilancio di ATERSIR;
2. di stabilire che il fondo avrà una dotazione finanziaria pari a tre milioni di euro;
3. di definire che tutti i Comuni dell’ambito territoriale parteciperanno all’alimentazione del fondo in ragione degli abitanti equivalenti di cui all’art. 4 della legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 dei singoli Comuni;
4. di stabilire che i beneficiari del fondo siano i Comuni interessati da eventi calamitosi, o i soggetti da loro individuati, e i Gestori del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operanti nei medesimi territori;
5. di stabilire che gli eventi calamitosi per i quali potrà essere utilizzato il fondo e i Comuni interessati da ciascuno di essi saranno individuati dalla Regione Emilia-Romagna e comunicati ad ATERSIR;
6. di stabilire gli ulteriori criteri e tempistiche al fine di garantire una corretta ed ordinata gestione del fondo:
a. Entro il 31 dicembre dell’anno “a”, con l’approvazione del bilancio previsionale di ATERSIR viene stanziato un Fondo per le calamità naturali pari a 3 milioni di euro;
b. ATERSIR stabilisce nei PEF del servizio gestione rifiuti urbani i costi previsionali che garantiscano la dotazione finanziaria di cui alla lettera a);
c. La Regione Emilia-Romagna comunica nell’anno “a” gli eventi calamitosi oggetto di ordinanza emergenziale per i quali ATERSIR è autorizzata ad utilizzare il fondo ed i Comuni coinvolti;
d. ATERSIR effettua presso i potenziali beneficiari la ricognizione dei danni connessi alle calamità sulla base di apposita documentazione ricognitiva che dovrà essere prodotta entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di ATERSIR. La documentazione ricognitiva dovrà essere accompagnata da un’apposita asseverazione tecnica redatta dai richiedenti il contributo, attestante il nesso di causalità tra le attività rappresentate e l’evento calamitoso in oggetto. Inoltre, qualora il soggetto beneficiario sia un soggetto incaricato dal Comune interessato dalla calamità, sarà necessaria oltre alla suddetta asseverazione, una dichiarazione da parte del Comune stesso che autorizzi ATERSIR al pagamento. Il Comune deve presentare altresì una dichiarazione attestante il rispetto della regolarità contrattuale, amministrativa, fiscale, contributiva e antimafia del soggetto dallo stesso individuato, nonché di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 e dall’art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, e dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
e. Di norma, entro il 31 luglio dell’anno “a+1” ATERSIR chiude le attività di cui alla lettera d) e comunica i contributi agli aventi diritto per i danni occorsi nell’anno “a”;
f. Di norma, entro il 31 ottobre dell’anno “a+1” ATERSIR liquida i contributi dovuti di cui alla precedente lettera e) ed invia alla Regione Emilia-Romagna una relazione sull’utilizzo del fondo nell’anno “a”;
7. di disporre che per il fondo vengano utilizzate, in fase di prima attivazione, le risorse già prelevate a tal fine, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19/2012, attestate da ATERSIR al 31 dicembre del corrente anno in circa 5,4 milioni di euro e già presenti nel Bilancio dell’Agenzia stessa;
8. di destinare il fondo per l’anno 2025 alla copertura dei danni causati dai fenomeni alluvionali e franosi che hanno interessato alcuni territori della Regione Emilia-Romagna nel marzo 2025 e dagli eventi meteorici eccezionali che hanno interessato alcuni Comuni costieri delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini nelle giornate del 23 e 24 agosto 2025;
9. di notificare il presente provvedimento ad ATERSIR, ad ARERA, ai Comuni e ai gestori del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.