n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'ampliamento di un capannone industriale sito nel comune di Brescello lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara

IL RESPONSABILE

(omissis)

 determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’ampliamento di un capannone industriale distinto catastalmente al Fg. 26 mp. 232 del Comune di Brescello ed ubicato in Strada della Cisa, n. 172, ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma -Suzzara ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con PEC di prot. n. PG/2014/0282947 del 14/11/2013 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti Infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di Mobilità, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

1. relazione tecnica,

2. Tav. 4 - Stato di fatto,

3. Tav. 5 - Stato di progetto,

4. Tav. 6 - Stato di fatto e di progetto,

5. Tav. 7 - Sagoma dell’intervento;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:

3.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

3.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

3.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire inoltre quanto segue:

4.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

4.b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;

4.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;

4.d) il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

4.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;

4.f) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

4.h) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l’imposta di bollo sull’emanazione del presente atto è stata assolta:

  • dal richiedente, tramite l’utilizzo di n.2 marche da bollo di matricola n. 01131264296613 del 2/4/2014 e n. 01131264296602 del 2/4/2014, annullate e conservate a cura e responsabilità dello stesso;
  • dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria (Soc. F.E.R. S.r.l.), tramite l’utilizzo di n. 2 marche da bollo di matricola n. 01130170344289 del 13/12/2013 e n. 01130170344278 del 13/12/2013, annullate e conservate a cura e responsabilità dello stesso gestore;
  • non è dovuta, ai sensi della Tabella art. 16 del D.P.R.642/72 e s.m.i., per la copia del presente atto da inviare agli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o ad altri enti pubblici.

7. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato A - parte seconda- della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013.

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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