n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Concessione di una proroga per l'ottenimento e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria B attraverso il riconoscimento dell'esperienza lavorativa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”, con la quale viene approvata la disciplina dell’Albo regionale delle Imprese forestali ed in particolare:

  • vengono definiti i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali e descritti gli effetti;
  • vengono stabilite le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo regionale delle Imprese forestali;
  • vengono definiti i tempi e le modalità per l’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione;
  • vengono previsti i tempi per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali, le procedure istruttorie e la tempistica collegata, la predisposizione della modulistica nonché l’approvazione dell’Elenco delle Imprese idonee che saranno definiti con successivi atti del dirigente competente;
  • viene stabilito che la disciplina approvata con la medesima delibera avrà efficacia dalla pubblicazione nel sito web regionale della modulistica da utilizzare per la richiesta di iscrizione all’Albo;

Viste:

  • la propria deliberazione n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla D.G.R. 530/2006” con la quale si definiscono le modalità e i criteri per il rilascio dei Certificati di Qualifica e di Competenze, da parte delle agenzie formative autorizzate, quale servizio rivolto alle persone in riferimento alle competenze professionali in loro possesso indifferentemente dall’ambito formale, non formale o informale di acquisizione;
  • la propria deliberazione n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020” con la quale si definiscono, tra le altre, le regole e criteri di progettazione e attuazione dei percorsi formativi che assumono a riferimento una qualifica regionale;
  • la propria deliberazione n. 438/2012 “Modifica e integrazione dell’avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziata di cui alla D.G.R. 704/2011” e ss.mm.ii in relazione alle Operazioni autorizzabili di cui all’Azione C “servizi di formalizzazione e certificazione non finanziati finalizzati a formalizzare e a certificare le competenze possedute da persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali” in attuazione della quale si autorizzano le agenzie formative al rilascio dei Certificati di qualifica e di competenze quale servizio rivolto alle persone e/o alle Imprese;
  • la propria deliberazione n. 1343 del 28 settembre 2015, “Approvazione di nuova qualifica per Operatore Forestale ai sensi della D.G.R. n. 2166/05”, con la quale si stabiliscono gli standard professionali ai fini del riconoscimento di questa nuova figura professionale, della sua programmazione formativa e della sua certificazione;

Visto l’Accordo Interregionale sul prelievo legnoso in ambito boschivo approvato dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 238 del 22 febbraio 2016;

Rilevato che tale Accordo, sottoscritto anche dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevede la promozione della formazione e dell’aggiornamento degli operatori boschivi per aumentare o consolidare la qualità del lavoro, anche attraverso il mutuo riconoscimento della formazione sostenuta nelle diverse regioni dagli operatori boschivi;

Richiamata la propria Deliberazione n. 1653 del 30 novembre 2017 “Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e parificazione del sistema formativo regionale con la certificazione UNI 11660”;

Assunto che a seguito della verifica puntuale sullo stato del percorso formativo seguito dagli operatori delle singole Imprese attualmente iscritte al sopra citato Albo è emerso che, anche a causa dell’elevato numero di candidati all’ottenimento della qualifica di operatore forestale in relazione alla disponibilità di posti presso gli Enti di formazione riconosciuti, solo una parte di questi ha attualmente ottenuto i titoli necessari per il mantenimento dell’iscrizione delle sopra citate Imprese nella categoria B;

Verificato che tale situazione è conseguente, tra l’altro, alla necessità per gli Enti di Formazione e le Imprese di progettare e organizzare i necessari percorsi formativi e pianificare le conseguenti prove finali per il raggiungimento delle competenze e della qualifica; tali tempi non sono ulteriormente riducibili in quanto stabiliti dalle procedure vigenti;

Considerato che:

  • il Tavolo Regionale delle Imprese Forestali, nella sua seduta del 23 novembre 2017, ha proposto di concedere una proroga dei termini per il mantenimento delle Imprese forestali nell’Albo – categoria B – fino al 30 giugno 2018, previa verifica della sussistenza dei requisiti, al fine di permettere il conseguimento dei titoli necessari così come previsto dalla propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”;
  • il periodo proposto di 6 mesi risulta congruo al fine di completare i percorsi formativi presso Enti di formazione riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna.
  • il reciproco riconoscimento di cui sopra sarà efficace con le Amministrazioni aderenti, all’ottenimento delle competenze delle qualifiche riconosciute con propria deliberazione n. 1653 del 30 novembre 2017 “Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della provincia autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e parificazione del sistema formativo regionale con la certificazione UNI 11660”;

Ritenuto quindi opportuno:

  • concedere una proroga per il mantenimento e l’ottenimento dell’iscrizione al sopra menzionato Albo – categoria B – fino al giorno 30 del mese di giugno 2018 attraverso il riconoscimento dell’esperienza lavorativa, così come specificato alla lettera b, comma 2, articolo 4 della propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”;
  • stabilire che a decorrere da 01 luglio 2018, per le Imprese già iscritte, la permanenza nel sopra citato Albo nella categoria B sarà consentita unicamente a quelle che avranno presentato al Servizio regionale competente, entro il 30 giugno 2018, adeguata documentazione attestante l’ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell’Impresa e la Competenza (UC3) “Taglio e Allestimento del legname” per almeno due addetti;
  • stabilire che le Imprese che presenteranno domanda di iscrizione al sopra citato Albo nella categoria B a partire dal 01 luglio 2018, per ottenere l’iscrizione dovranno presentare al Servizio regionale competente adeguata documentazione attestante l’ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell’Impresa e la Competenza (UC3) “Taglio e Allestimento del legname” per almeno due addetti;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Visti:

  • il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
  • la propria deliberazione n. 89 del 30/1/2017 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
  • la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
  • n.468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

  • n. 2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
  • n. 56 del 25/1/2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R.43/2001”;
  • n. 270 del 29/2/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28/4/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16/5/2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;
  • n. 1107 del 11/7/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 2123 del 5/12/2016 con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere la proroga per l’ottenimento e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali – categoria B – fino al 30 giugno 2018 attraverso il riconoscimento dell’esperienza lavorativa così come specificato alla lettera b, comma 2, articolo 4 della propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”;

2. di specificare che:

  • a decorrere da 1 luglio 2018, per le Imprese già iscritte, la permanenza nel sopra citato Albo nella categoria B sarà consentita unicamente a quelle che avranno presentato al Servizio regionale competente, entro il 30 giugno 2018, adeguata documentazione attestante l’ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell’Impresa e la Competenza (UC3) “Taglio e Allestimento del legname” per almeno due addetti;
  • le Imprese che presenteranno domanda di iscrizione al sopra citato Albo nella categoria B a partire dal 1 luglio 2018, per ottenere l’iscrizione dovranno presentare al Servizio regionale competente adeguata documentazione attestante l’ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell’Impresa e la Competenza (UC3) “Taglio e Allestimento del legname” per almeno due addetti;

3. di mantenere invariati, per le categorie A e C del sopra citato Albo i termini in precedenza stabiliti nel 31 dicembre 2020 per l’ottenimento da parte di almeno un componente l’Impresa della Competenza (UC3) “Taglio e Allestimento del legname”;

4. di specificare nuovamente che il termine “Attestato” riportato nella propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981” è da intendersi come “Certificato di Competenze” e/o “Qualifica di Operatore Forestale” in base alla propria deliberazione n. 739 del 10 giugno 2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla D.G.R. 530/2006”, con la quale si definiscono le modalità e i criteri per il rilascio dei Certificati di Qualifica e di Competenze, da parte degli Enti di formazioni riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna, quale servizio rivolto alle persone in riferimento alle competenze professionali in loro possesso indifferentemente dall’ambito formale, non formale o informale di acquisizione;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai componenti del Tavolo Regionale delle Imprese Forestali;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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