n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale per trasferimento sede e variazione attività struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Centro di Terapia S. Biagio - Casalecchio di Reno (BO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Centro di Terapia S. Biagio l'accreditamento nella nuova sede di via Porrettana n. 516-518, Casalecchio di Reno (BO), per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati in sede di rinnovo e a quelli applicati in occasione della visita di verifica del 22/3/2016:
- Cardiologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
2. l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dal 6/11/2013, data in cui è pervenuta la domanda di accreditamento per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni;
3. in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, il rinnovo dell’accreditamento concesso con determinazione n.13693 del 28/10/2013, con decorrenza 17/9/2012, per la sede di Via Resistenza 13, Casalecchio di Reno (BO), è revocato a far data dal 6/11/2013;
4. di concedere altresì allo stesso Poliambulatorio, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e per le motivazioni di cui in premessa, l'ampliamento dell'accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Allergologia;
- Angiologia;
- Dermatologia;
- Gastroenterologia;
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Neurologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
5. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento per le attività di cui al punto precedente decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
6. di prendere atto che l’accreditamento di cui al presente provvedimento rientra complessivamente all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle disposizioni in essa contenute, la sua scadenza è prorogata (per tutte le suindicate attività accreditate) al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.