n. 17 del 09.02.2010 (Parte Prima)

Note

Nota all’Art. 1

Comma 1 

1) Il testo dell’articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

 «Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

 

Nota all’Art. 3

 

Comma 4

1)  Il testo del comma 4 dell’articolo 64 dello Statuto della  Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

(omissis)

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

 

 

Note all’Art. 4

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 37 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4  è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

 

 

Comma 4

2) Il testo del comma 2, lettera d) dell’articolo 31 della legge della Regione Emilia-Romagna  n. 40 del 20012><b>Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4<b>  è il seguente:

«Art. 31- Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;

omissis ».

 

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