n.156 del 07.06.2013 (Parte Seconda)

Integrazioni all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:

  • l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
  • l’articolo 1, comma 5, modificato dall’art. 10, comma 15, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a “…avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “…costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art. 2, con esclusione di trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza”;
  • l’articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Visto inoltre il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del servizi ai cittadini”, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, che ha inserito l’art. 3-bis “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”, che:

  • al comma 8 autorizza, fra l’altro, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale, l’assunzione, limitatamente agli anni 2012 e 2013, con contratti di lavoro flessibile, fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e ss.mm., come convertito in legge;
  • al comma 9 stabilisce che agli oneri derivanti da quanto previsto al comma 8, ed entro precisi limiti di spesa complessiva, si provveda mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 dell’ 1 agosto 2012, ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012” che all’art. 1 stabilisce che:

  • le funzioni e le attività della Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell’art. 1 della propria Ordinanza n. 3/2012, cessino il 2 agosto 2012;
  • dal 3 agosto 2012 i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari Delegati ai sensi del D.L. n. 74/2012, subentrino nelle relative attività;
  • che il Commissario Delegato per l’Emilia-Romagna, a tali fini, si avvalga dell’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna. 

Considerato che l’Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell’azione del Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, quale struttura preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 ed assegnate pro-quota alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

Viste le proprie ordinanze:

  • n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;
  • n. 33 del 30 agosto 2012 “Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro”.

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 ed in particolare l’art. 7 relativo ad attività di amministrazione e gestione di personale.

Rilevato che per la Struttura tecnica del Commissario delegato si è ritenuto di avvalersi diprofessionalità esterne, scelte in ragione della loro esperienza professionale e della competenza tecnica anche grazie alla collaborazione istituzionale offerta dalle amministrazioni pubbliche di rispettiva appartenenza, a titolo di solidarietà a fronte dei gravi accadimenti.

Preso atto che per i collaboratori aventi le professionalità di cui sopra, provenienti da altre amministrazioni e non residenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il servizio temporaneo presso la struttura commissariale è fonte di oneri rilevanti per alloggio e vitto, di cui si ritiene di dover tenere indenni i lavoratori interessati, disponendo il rimborso delle spese;

Rilevata inoltre la necessità di quantificare le risorse da imputare al fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, come modificato e convertito dalla legge 122/2012, per quanto riguarda le spese relative al trattamento economico del personale in comando/distacco di cui all’art. 2 comma 2 dell’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012.

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE  

per quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, 

a) di apportare all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 le seguenti modifiche:

1. sostituire all’articolo 3 comma 2 la lettera a) con il seguente testo:

 “a) rimborsi per spese di trasferte richieste e autorizzate direttamente dal Commissario delegato o da altro soggetto dallo stesso incaricato all’interno della struttura operativa; le spese di trasferta comprendono spese di viaggio, vitto, pernottamento nel rispetto dell’ordinamento della Regione Emilia-Romagna; al personale di cui all’articolo 2, comma 2, ove non residente nel capoluogo della regione Emilia-Romagna, o nella nuova sede di lavoro del comando, è altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio dal luogo della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza o dal luogo di residenza-se più vicino alla sede della struttura commissariale, o sede di lavoro del comando, per tutta la durata del comando o distacco; al personale di cui all’articolo 2, comma 2, ove non residente nel territorio della regione Emilia-Romagna, è altresì corrisposto il rimborso delle spese per l’alloggio per le giornate di lavoro prestate presso la struttura del Commissario delegato nei limiti di spesa previsti per le trasferte dei dipendenti regionali di pari qualifica. Resta in ogni caso esclusa l’erogazione di indennità di trasferta.”;

2. inserire all’articolo 3 comma 2 lettera f) dopo le parole “contratti pubblici” le seguenti parole “Anche ai fini dell’erogazione dei buoni pasto il personale di cui al presente articolo sarà dotato di cartellino magnetico marcatempo, “badge”, con il quale sarà possibile verificare gli orari per l’erogazione dei buoni pasto secondo le regole stabilite per i dipendenti regionali. Al personale di cui all’articolo 2, comma 2, ove non residente nel territorio della regione Emilia-Romagna, è altresì corrisposto il rimborso delle spese del secondo pasto per ogni giornata di lavoro prestata presso la struttura del Commissario delegato nei limiti di spesa previsti per le trasferte dei dipendenti regionali di pari qualifica ”;

3. inserire all’articolo 3 comma 3 dopo le parole “Commissario delegato.” le seguenti parole “per le spese di cui al comma 2, lettere a) ed f) (limitatamente al rimborso del secondo pasto per ogni giornata di lavoro prestata presso la Struttura del Commissario delegato ed al rimborso del pasto principale per il Direttore della struttura), qualora siano sostenute direttamente dal dipendente o dalle Amministrazioni di appartenenza, la Struttura Commissariale provvede a liquidarle a queste ultime, che le abbiano direttamente sostenute o che le abbiano liquidate in busta paga ai dipendenti, dopo aver ricevuto dal Commissario Delegato i prospetti recanti gli importi da erogare, distinti per trasferte e altre spese di cui ai precedenti punti 1 e 2. Per tali ultime differenti tipologie di spesa il prospetto sarà altresì corredato dalle relative ricevute e fatture. Qualora le fatture attestanti le suddette tipologie di spesa siano intestate al Commissario delegato, la Struttura Commissariale provvederà direttamente alla loro liquidazione.

4. inserire all’art. 3 dopo il comma 6, i commi 7 e 8 con il seguente testo:

7. Le tipologie di spesa di cui alle lettere a) ed f) del comma 1 sono riconosciute nei limiti di spesa previsti per le trasferte dei dipendenti regionali di pari qualifica”;

“8. Il Direttore della struttura tecnica commissariale organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. L’orario non è soggetto ad accertamento secondo i mezzi di rilevazione in uso per il personale dirigenziale regionale.”

b) di stimare gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3 dell’ordinanza 31 del 30 agosto 2012 - fino al 31 maggio 2013 - in 400.000 euro, che troveranno copertura a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, come modificato e convertito dalla legge 122/2012.

c) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 29 Maggio 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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