n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 1732/1990 "Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di modificare la propria deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni espungendo l’alinea tre del paragrafo due che reca “L’effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l’indicazione della data d’inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i periodi fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima dell’inizio.”;

2) di dare atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella disciplina approvata con la predetta deliberazione n. 1732 del 1999 e puntualmente previste nell’allegato “A” dello stesso atto regionale.

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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