n.110 del 05.05.2026 (Parte Seconda)

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, approvata con determina n. 4234/2019 e modificata dalle determine n. 6232/2021, n. 6241/2022, n. 2594/2024 e n. 8015/2025 di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Visti:

-    il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

-    la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni;

-    l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;

-    la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:

-    la lettera e ter) del comma 1 dell’art 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.r. 9/2002;

-    il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;

-  la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto:

-    che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle Direttive sopraindicate prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica; 

-    che nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con atto dirigenziale n 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 che resterà in vigore fino a modifica o sostituzione;

-    che ogni anno si avvia la consultazione dei Comitati balneari di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della LR 9/2002 e ss.mm.ii al fine di verificare l’opportunità di modifiche alla vigente ordinanza balneare;

-    che nell’ambito dei medesimi Comitati vengono in particolare condivise con l’Autorità Maritima le disposizioni afferenti agli aspetti connessi alla sicurezza della balneazione, in virtù delle competenze statali in materia;

-    che, con le proprie determine n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1° aprile 2022, n. 2594 del 9 febbraio 2024 e n. 8015 del 29 aprile 2025 sono state apportate alcune modifiche all’ordinanza suddetta;

Rilevato:

- che in data 14 aprile 2026 si è proceduto alla consultazione formale tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale sono state condivise limitate modifiche all’ordinanza regionale vigente ed in particolare:

-     l’inserimento nelle premesse della normativa statale in materia di concessioni balneari, con citazione per maggiore chiarezza anche all’interno della parte dispositiva dell’ordinanza (all’art. 1 comma 3) dell’art. 6 comma 2 del DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025,  n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166), che recepisce e supera il contenuto del dispaccio n. 0013384 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 aprile 2025, a cui la Regione Emilia-Romagna si era adeguata con la determina n. 8015 del 29 aprile 2025 di modifica dell’ordinanza balneare n. 1/2019, che ha stabilito quale data di inizio della stagione balneare (definita nell’ordinanza balneare dell’Emilia-Romagna come “attività balneare”) il terzo sabato del mese di maggio e quale data di termine la terza domenica del mese di settembre;

-     la precisazione, per maggiore chiarezza, che, nel caso in cui il concessionario si avvalga dei servizi di salvamento collettivo, il responsabile dell’interruzione del servizio, nonché destinatario delle relative sanzioni, è il concessionario;

-     la previsione, nel caso in cui servizio salvamento collettivo sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue al fine di consentire una pausa non superiore ad un’ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento, di potenziare il servizio nei periodi di maggiore afflusso turistico, nei mesi di luglio ed agosto, nella fascia oraria 12,30-14,30, adottando soluzioni organizzative sperimentali;

Ritenuto pertanto di modificare l’ordinanza balneare nei seguenti punti:

-   nelle premesse si integrano-aggiornano i riferimenti normativi alla legislazione statale in materia;

-   all’art. 1 comma 3 viene aggiornato il riferimento normativo statale di determinazione del periodo di stagione balneare (definita nell’ordinanza regionale come periodo di attività balneare);

-   all’art. 3 vengono meglio specificate le lettere b) e d) relative a zone di divieto di balneazione;

-   all’articolo 5 sezione A), comma 2, lettera a) viene introdotto l’obbligo, nel caso in cui servizio salvamento collettivo sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue al fine di consentire una pausa non superiore ad un’ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento, di garantire un potenziamento del servizio nel periodo di maggiore afflusso turistico, tra il primo sabato di luglio (incluso) e la quarta domenica di agosto (inclusa), durante l’orario compreso tra le 12.30 e le 14.30, con soluzioni organizzative sperimentali da individuarsi in base alla valutazione dell’affluenza turistica, alle  disponibilità ed in coerenza con le specificità territoriali, che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio al Comune competente quale integrazione al piano di salvamento collettivo. Sempre nell’ambito della lettera a) viene precisato che la sanzione in caso di interruzione del servizio di salvamento è applicata al/ai concessionari interessati;

-   all’articolo 5 sezione A), comma 2, lettera b), viene specificato l’obbligo di adeguata esposizione in luoghi ben visibili agli utenti dell’avviso in merito alle modalità di servizio integrativo sperimentale di cui alla lett. a);

Preso atto che la delibera della Giunta regionale n. 1187 del 16/07/2025 ha modificato l’assetto delle Direzioni generali e che, con determinazione dirigenziale n. 4206 del 27 febbraio 2026, il “Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport” è diventato il “Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport” a decorrere del 01/03/2026;

Ritenuto pertanto di dover aggiornare tutti i punti dell’ordinanza in cui viene citato il “Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport” sostituendolo con “Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport”;

Richiamati i seguenti atti:

-    il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

-    la L.r. 26 novembre 2001, n. 43 ad oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.”;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 23 febbraio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 1559 del 29 settembre 2025 ad oggetto” XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative”;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 ad oggetto” XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase.”;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “ XII LEGISLATURA. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase.”;

-    la deliberazione della Giunta Regionale n. 101/2026 ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

-    la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 16 luglio 2025 ad oggetto “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001.”;

-    la determinazione dirigenziale n. 4206 del 27 febbraio 2026, ad oggetto “Conferimento e proroga incarichi dirigenziali – Direzione generale Sviluppo economico, Cultura e turismo”;

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa

determina 

1.    di integrare e modificare l’Ordinanza Balneare n. 1/2019, già modificata con determine dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1° aprile 2022, n. 2594 del 9 febbraio 2024 e n. 8015 del 29 aprile 2025, così come condiviso nei Comitati Balneari del 14 aprile 2026, come segue:

Nell’intestazione sono apportate le seguenti modifiche:

-   le parole “DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE” sono sostituite dalle parole “DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO”;

-   le parole “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT” sono sostituite dalle parole “IL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SPORT”;

Nelle premesse sono aggiunti i seguenti riferimenti normativi:

-   l’articolo 11, co2 lett. d) della legge n. 217 del 2011 nonché i commi 251 lett. e) e 254 dell’art. 2 della legge n. 296 del 2006;

-   l’art. 6 comma 2 del DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166);

Nella parte dispositiva dell’ordinanza sono apportate le seguenti modifiche:

-  all’inizio del comma 3 dell’articolo 1, le parole “L’attività balneare comprende,” sono sostituite dalle parole “Il periodo di attività balneare, individuato anche ai sensi dell’art.6, comma 2, D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166), comprende,”;

-  all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

-     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) Entro 150 metri dall’imboccatura dei porti regionali;”;

-    alla fine della lettera d) sono aggiunte le parole “ed in prossimità delle dighe frangiflutto”;

-  all’articolo 5, sezione A), comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

-  alla lettera a):

-     dopo il primo capoverso, che termina con le parole “al fine di consentire una pausa non superiore ad un’ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento.”, di seguito è aggiunta la seguente frase: “Ove ci si avvalga di tale facoltà, nel periodo di maggiore afflusso turistico, tra il primo sabato di luglio (incluso) e la quarta domenica di agosto (inclusa), durante l’orario compreso tra le 12.30 e le 14.30, dovrà essere altresì garantito un potenziamento del servizio di salvamento: tale potenziamento potrà essere strutturato adottando soluzioni organizzative sperimentali da individuarsi in base alla valutazione dell’affluenza turistica, alle  disponibilità ed in coerenza con le specificità territoriali, che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio al Comune competente quale integrazione al piano di salvamento collettivo.”;

-     l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato e fermo restando l’applicazione della sanzione al/ai concessionari interessati, si procederà, con provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d’autorità dell’attività dello stabilimento balneare (o, in caso di piano di salvamento collettivo, degli stabilimenti balneari interessati dall’interruzione del servizio) fino all’accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvamento.”;

-  La lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza Regionale, delle Ordinanze emanate dalle competenti Capitanerie di Porto, delle Ordinanze comunali emanate ad integrazione della stessa, la tabella dei prezzi dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione e, ove previsto, dell’avviso in merito alle modalità di servizio integrativo sperimentale di cui alla lett. a).”;

2.    di aggiornare tutti i punti dell’Ordinanza balneare in cui viene citato il “Servizio Turismo, Commercio Economia urbana, Sport”, sostituendolo con “Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport“;

3.    di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Ordinanza balneare n. 1/2019, così come modificata ed integrata con determine dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021 e n. 6241 del 1° aprile 2022, n. 2594 del 9 febbraio 2024, n. 8015 del 29 aprile 2025 e n. 8398 del 29 aprile 2026”;

4.    di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2026-2028, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;

5.    di pubblicare integralmente la presente determina sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico.

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