n.203 del 26.06.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 11/2012 - Modificazioni alla deliberazione n. 465/2019 recante "Adozione del Programma ittico regionale 2019/2020"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l’altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Vista la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, e legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 a seguito del processo di riordino delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, ed in particolare:

- l’art. 3 bis che individua quali strumenti di programmazione e gestione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali e interregionali di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

- l’art. 4, comma 2, il quale dispone che il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale;

- l’art. 5 il quale stabilisce che:

- la Giunta regionale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica, adotta il Programma ittico regionale, sulla base del Piano ittico;

- il Programma ittico è articolato su base territoriale ed ha durata annuale, salvo rinnovo per uguale periodo;

- il Programma ittico regionale individua, in particolare:

a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;

c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;

e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale;

- l’art. 10, comma 1, secondo il quale la Regione istituisce con il Programma ittico di cui al succitato art. 5 “zone di ripopolamento e frega”, “zone di protezione integrale”, “zone di protezione delle specie ittiche” e “zone a regime speciale di pesca”;

- l’art. 27, comma 3, il quale dispone che fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani;

Visto il vigente Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 107 del 3 aprile 2007;

Visto, altresì, il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11”;

Richiamata la propria deliberazione n. 465 del 25 marzo 2019, con la quale è stato adottato il “Programma ittico regionale 2019/2020”, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Atteso che, a seguito della pubblicazione e diffusione sul territorio regionale del predetto “Programma ittico regionale 2019/2020”, sono pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca richieste di integrazioni specifiche con riferimenti alle aree tutelate dagli Enti Parco, ed in particolare:

- per il Territorio bolognese, si rende necessario evidenziare la piena compatibilità del Programma ittico regionale 2019/2020 con quanto previsto dal Ptp del Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone integrando l’elenco del paragrafo C.5.b - Zone di Ripopolamento e Frega - Divieto permanente di pesca con l’indicazione del Torrente Brasimone – dalle sorgenti allo sbocco nel Bacino del Brasimone, compresi gli affluenti;

- per il Territorio parmense, nelle more dell’approvazione degli strumenti di gestione di cui alla Legge n. 394/1991 da parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, si rende necessario omogeneizzare le previsioni all’interno del territorio parmense riferite alle aree protette, integrando l’elenco di cui al paragrafo C.2.d – Zone a Regime Speciale di Pesca - ZONE a TROFEO - Per ciascun pescatore la cattura giornaliera di Trota fario è limitata ad un massimo di 3 esemplari di lunghezza non inferiore a cm 25 con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- Lago Gemio superiore;

- Lago Gemio inferiore - la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali munite di un solo amo singolo o con la tecnica della pesca a mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte. È vietato l’utilizzo di esche siliconiche e di falcetti. Solo alle persone portatrici di handicap a deambulazione limitata è consentito l’impiego di esche naturali, pur rimanendo comunque vietata qualsiasi forma di pasturazione. È altresì consentita la cattura e il prelievo di cavedani con le tecniche indicate sopra;

Atteso, inoltre, che si rendono necessari alcuni interventi correttivi con riferimento ad indicazioni inserite per mero errore materiale nel Programma ittico regionale 2019/2020 ed in particolare:

- per il Territorio parmense, al fine di garantire la piena armonizzazione con il territorio reggiano, come già espresso nei lavori dei Tavoli di consultazione locali in sede di elaborazione del Programma, occorre modificare il paragrafo C.2.d – Zone a Regime Speciale di Pesca e specificamente:

- eliminare nelle ZONE a TROFEO l’indicazione del TORRENTE ENZA – tratto compreso tra la confluenza con torrente Liocca a valle fino l’inizio della zona “D”, compresi gli affluenti;

- inserire nell’inciso “Per ciascun pescatore la cattura giornaliera di Trota fario è limitata ad un massimo di 3 esemplari di lunghezza non inferiore a cm 25.”

TORRENTE ENZA - a monte della confluenza con il Torrente Liocca, affluenti compresi e fino alle origini;

- per il Territorio modenese, al paragrafo C.4.d – Zone a Regime Speciale di Pesca - ZONE per la PESCA con ESCHE ARTIFICIALI occorre sostituire:

- Torrente Scoltenna – Comune Riolunato: dal Ponte nuovo della Fola al confine con il Comune di Pievepelago, fino al Ponte della Luna a Riolunato

con

- Torrente Scoltenna – dall’attraversamento a guado a monte del ponte romanico della Fola a Pievepelago fino al Ponte della Luna a Riolunato;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di provvedere alle modifiche ed integrazioni del Programma ittico regionale 2019/2020 approvato con propria deliberazione n. 465/2019, di seguito riportate:

- per il Territorio parmense, al paragrafo “C.2.d – Zone a Regime Speciale di Pesca - ZONE a TROFEO”: è eliminato il riferimento TORRENTE ENZA – tratto compreso tra la confluenza con torrente Liocca a valle fino l’inizio della zona “D”, compresi gli affluenti; nell’elenco dell’inciso “Per ciascun pescatore la cattura giornaliera di Trota fario è limitata ad un massimo di 3 esemplari di lunghezza non inferiore a cm 25” sono inseriti: 

- TORRENTE ENZA - a monte della confluenza con il Torrente Liocca, affluenti compresi e fino alle origini;

- Lago Gemio superiore;

- Lago Gemio inferiore - la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali munite di un solo amo singolo o con la tecnica della pesca a mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte. È vietato l’utilizzo di esche siliconiche e di falcetti. Solo alle persone portatrici di handicap a deambulazione limitata è consentito l’impiego di esche naturali, pur rimanendo comunque vietata qualsiasi forma di pasturazione. È altresì consentita la cattura e il prelievo di cavedani con le tecniche indicate sopra;

- per il Territorio modenese, al paragrafo “C.4.d – Zone a Regime Speciale di Pesca - ZONE per la PESCA con ESCHE ARTIFICIALI” l’indicazione Torrente Scoltenna – Comune Riolunato: dal Ponte nuovo della Fola al confine con il comune di Pievepelago, fino al Ponte della Luna a Riolunato è sostituita con Torrente Scoltenna – dall’attraversamento a guado a monte del ponte romanico della Fola a Pievepelago fino al Ponte della Luna a Riolunato;

- per il Territorio bolognese, al paragrafo “C.5.b - Zone di Ripopolamento e Frega” è inserito: Torrente Brasimone – dalle sorgenti allo sbocco nel Bacino del Brasimone, compresi gli affluenti;

3. di confermare ogni altra disposizione contenuta nella citata propria deliberazione n. 465/2019;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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