n.287 del 24.09.2014 periodico (Parte Seconda)
Modifiche ed integrazioni agli artt. 24, 28 e 33 dello Statuto comunale di Dozza
Con deliberazione consigliare n. 25 del 15/7/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Dozza (BO) ha approvato modifiche ed integrazioni agli articoli di seguito indicati dello Statuto Comunale, riformulandoli come segue:
Art. 24 - Definizione indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune
I. Entro 45 giorni dal suo insediamento il consiglio comunale definisce, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. II. Il Sindaco, in occasione della scadenza del mandato elettorale e il rinnovo del Consiglio Comunale, può procedere alla sostituzione dei membri già nominati dalla precedente Amministrazione Comunale in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni.
Art. 28 - Composizione della Giunta
I. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di assessori, compreso il Vice-Sindaco, previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella percentuale prevista dalla Legge.
II. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono: - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; - non essere coniuge ascendente e, fino al terzo grado discendente, parente o affine del Sindaco. III. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza. IV. Agli assessori comunali nonché al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 33 - Sindaco
I. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
II. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da norme espresse.
III. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed a singoli assessori e nella frazione di Toscanella ai Consiglieri, e per questi ultimi limitatamente a quelle previste dall’Art. 54 comma 1° lettere a), b), c), d) TU 267/2000 nonché delle materie di cui all’Art. 14 TU 267/2000 previa comunicazione al Prefetto. Inoltre il Sindaco può affidare ai consiglieri comunali compiti di spettanza dell’Ente.
IV. Il Sindaco può conferire incarichi a persone esterne al Consiglio Comunale per sovraintendere ad attività di elaborazione, proposta e iniziative di natura politico-amministrativa, in stretto raccordo con la funzione di indirizzo e programmazione del Consiglio Comunale. I predetti incarichi, di natura politico-fiduciaria, sono a titolo gratuito e non determinano alcun onere per il bilancio dell'Ente.