n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando unico regionale Tipo di operazione 5.1.03 per prevenzione danni da Halyomorpha Halys (cimice asiatica) - Anno 2019 - Deliberazione n. 2402/2019: proroga termine realizzazione interventi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1306 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11/3/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. del 13 dicembre 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione 10.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2020)6376 del 14 settembre 2020, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1219 del 21 settembre 2020;
Atteso:
- che la Misura 5 del P.S.R. 2014-2020 comprende il Tipo di operazione 5.1.03 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche”;
- che il sopra citato Tipo di operazione 5.1.03 contribuisce al perseguimento della Priorità 3 del P.S.R. “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo” e della Focus area P3B “Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”;
Viste:
- la propria deliberazione n. 2402 del 9 dicembre 2019, recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Approvazione documenti di attuazione del tipo di operazione 5.1.3 Per prevenzione danni da Halyomorpha Halys (Cimice asiatica) e del tipo di operazione 16.1.01 per l'attuazione di strategie innovative di contrasto alla diffusione della cimice asiatica - Bando unico ed avviso pubblico anno 2019” ed in particolare l’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia e pesca n. 2013 del 6 febbraio 2020 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno e conseguentemente differiti i termini procedimentali definiti dal predetto Bando unico regionale per il Tipo di operazione 5.1.03;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia e pesca n. 8919 del 27 maggio 2020 con la quale sono stati ulteriormente differiti alcuni termini procedimentali;
- la determinazione dirigenziale n. 10887 del 26 giugno 2020 - successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 11529 del 7 luglio 2020 – con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito relativa alle domande di sostegno presentate a valere sul Bando unico regionale attuativo del Tipo di operazione 5.1.03 ed istruite dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti;
- la propria deliberazione n. 1300 del 5 ottobre 2020 con la quale si è disposto in ordine al completo finanziamento della citata graduatoria di merito relativa al Tipo di operazione 5.1.03;
Rilevato che il predetto Bando unico regionale stabilisce:
- al punto 4. Piano di Investimenti (PI) - Contenuti e condizioni di ammissibilità, che la tempistica di realizzazione del PI prevista debba essere al massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell’atto di concessione del sostegno;
- al punto 11.5. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo, che entro la data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione del PI, il beneficiario debba presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità già indicate per la presentazione della domanda di sostegno e che, in caso di mancato rispetto di tale termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si proceda all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 14. Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni del bando;
- al punto 14.1. Riduzioni, che in sede di liquidazione a saldo del contributo sia applicata una sanzione pari all’1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario e che, oltre tale termine, si proceda alla revoca del contributo;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;
Preso atto che, con nota acquisita al protocollo regionale n. Prot. 28/06/2021.0621598.E, sono stati rappresentati da parte di un’Organizzazione Professionale Agricola difficoltà e rallentamenti – in conseguenza delle restrizioni dovute al prolungamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – nella consegna dei materiali per la realizzazione delle reti, nonché nell’installazione e nella messa in opera delle reti da parte dei fornitori a causa di una riduzione della manodopera specializzata, tali da non consentire il rispetto del sopra citato termine ultimo fissato per la completa realizzazione dei PI e la presentazione delle domande di pagamento a saldo, corredate dalla prescritta documentazione a supporto;
Considerato che la conclusione dei progetti finanziati e la presentazione delle domande di pagamento a saldo entro i termini fissati in sede di concessione del sostegno costituiscono condizione di ammissibilità degli stessi PI ed è pertanto interesse dell’Amministrazione regionale mettere in campo le azioni necessarie a consentire, ai beneficiari del sostegno di che trattasi, di completare la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento e di presentare la domanda di pagamento a saldo del contributo, senza incorrere nella revoca del sostegno dovuta a ritardi non imputabili ai beneficiari;
Ritenuto pertanto necessario disporre - con riferimento al Bando unico regionale che ha dato attuazione per l’anno 2019 al Tipo di operazione 5.1.03 per prevenzione danni da Halyomorpha Halys (cimice asiatica), di cui all’Allegato 1 alla propria deliberazione n. 2402/2019 – affinché il termine ultimo di realizzazione dei PI e di presentazione delle domande di pagamento a saldo – quale già fissato in sede di concessione del sostegno – sia differito di 90 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione;
Richiamati in ordine alla disciplina sulla trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Viste altresì:
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto dell’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di disporre - con riferimento al Bando unico regionale che ha dato attuazione per l’anno 2019 al Tipo di operazione 5.1.03 per prevenzione danni da Halyomorpha Halys (cimice asiatica), di cui all’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2402/2019 – affinché il termine ultimo di realizzazione dei PI e di presentazione delle domande di pagamento a saldo – quale già fissato in sede di concessione del sostegno – sia differito di 90 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione;
3) di confermare quant’altro previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2402/2019;
4) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.