n.165 del 08.06.2018 (Parte Prima)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale n. 24 del 2016

Art. 4 - Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016

Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 10 - Disposizione transitorie e finali

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarietà (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di povertà relativa, il sistema territoriale dei Centri per l’impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

2. Il RES consiste in una misura regionale volta a contrastare, in integrazione con gli interventi nazionali, la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l’accesso al lavoro.”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente: “Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l’impiego”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l’ammontare del beneficio così come previsto all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l’inserimento lavorativo e l’attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

“1 bis. Il beneficio economico è erogato nell’ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017, autorizzano la spesa e l’erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.”.

Art. 3

Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale n. 24 del 2016

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

Piano regionale per la lotta alla povertà

1. L’Assemblea legislativa approva il Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 147 del 2017, in cui vengono definiti gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà nazionale e sui fondi regionali ed europei.

2. Il Piano dà altresì indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.”.

Art. 4

Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016

1. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter

Finanziamenti

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l’erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).”.

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L’articolo 3 della legge regionale n.24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Beneficiari del RES

1. Possono accedere al RES i nuclei familiari, ammessi alla misura nazionale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.”.

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L’articolo 4 della legge regionale n.24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Ammontare del RES e norme di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all’articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all’articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l’ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.

2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

3. L’ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L’importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.”.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Modalità di accesso al RES

1. La richiesta del RES è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune o l'Unione dei comuni territorialmente competente, mediante il modello di “domanda unica RES – REI” completo del requisito di residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

2. Gli enti competenti all’istruttoria del RES sono gli stessi previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2017.”.

Art. 8

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Progetto personalizzato di attivazione sociale ed inserimento lavorativo

1. I Comuni nella predisposizione dei progetti personalizzati di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 tengono conto della misura aggiuntiva regionale RES.

2. Il progetto è unico e viene realizzato con i medesimi strumenti e le stesse modalità previste per la misura nazionale.”.

Art. 9

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Cause di decadenza del RES

1. Si decade o si è sospesi dal RES se si decade o si è sospesi dalla misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. Si decade dal solo RES nel caso in cui si perda la residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna.”.

Art. 10

Disposizione transitorie e finali

1. A decorrere dal 1 luglio 2018:

a) non sarà più possibile fare domanda del RES secondo i precedenti requisiti;

b) i beneficiari del RES avranno facoltà di presentare domanda per la misura nazionale al fine di ottenere entrambi i benefici;

c) qualora non abbiano diritto alla misura prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017, proseguiranno con le precedenti modalità e regole a ricevere il beneficio regionale fino alla scadenza naturale;

d) coloro che siano già beneficiari della misura nazionale e non del RES potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

2. Ai fini di dare continuità alle misure di contrasto alla povertà, sono fatte salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina nazionale e regionale, le disposizioni contenute nel protocollo d’intesa fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e la sua integrazione con il reddito di solidarietà (RES) del 27 giugno 2017 e nel protocollo d’intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze e Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2017, fino a nuova sottoscrizione relativa all’integrazione del RES con le analoghe misure previste dallo Stato.

3. Il RES è aggiornato conformemente alle eventuali modifiche del decreto legislativo n. 147 del 2017, con particolare riferimento ai criteri di ammissione al beneficio e alla durata dello stesso.

Art. 11

Abrogazioni

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è abrogato.

2. Il regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 8 legge regionale n. 24/2016 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito") è abrogato. Le disposizioni contenute nello stesso regolamento regionale continuano ad applicarsi nei casi previsti all’articolo 10, comma 1, lettera c), della presente legge, fino alla scadenza naturale del beneficio regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 giugno 2018 STEFANO BONACCINI

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