n.137 del 12.05.2021 periodico (Parte Seconda)

COVID-19. Assegnazione di dispositivi di protezione individuale da destinarsi a operatori dei servizi educativi per l'infanzia 0 - 3 anni e ad insegnanti delle scuole per l'infanzia 3 - 6 anni

IL PRESIDENTE

IN QUALITà DI SOGGETTO ATTUATORE

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la Legge regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo, al 30 aprile 2021, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;

Richiamate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

- n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza anche avvalendosi dei soggetti attuatori;

- n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposto che il Dipartimento della Protezione civile provveda, in ragione dei fabbisogni rappresentati, tra gli altri, anche dai soggetti attuatori, all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

Richiamati inoltre:

- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il proprio Decreto n. 42 del 20 marzo 2020, con il quale le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono stati individuati quali strutture operative - del Soggetto attuatore - per le azioni e gli interventi diretti ad assicurare la funzionalità e l’ampliamento delle prestazioni sanitarie, in contrasto dell’attuale emergenza;

Considerate le misure di contenimento e di gestione dell’emergenza disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute, che hanno comportato, in via precauzionale, sull’intero territorio nazionale, la sospensione temporanea dei servizi educativi per l’infanzia 0 – 3 anni e delle attività scolastica e didattica delle scuole per l’infanzia 3 – 6 anni, congiuntamente alla didattica a distanza prevista per le scuole primarie, secondarie e superiori;

Rilevato che con il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 è stato disposto lo svolgimento in presenza, dal 7 aprile 2021, dei servizi educativi per l’infanzia 0 – 3 anni e delle attività scolastica e didattica delle scuole per l’infanzia 3 – 6 anni, congiuntamente alla scuola primaria ed al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

Considerato che l’uso obbligatorio della mascherina chirurgica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria è considerato una misura efficace di contenimento della diffusione del virus, unitamente alle altre misure preventive (distanziamento sociale, sanificazione delle mani, degli ambienti e degli oggetti, etc.), ma che tale obbligo non vige per le bambine e i bambini dei servizi educativi per l’infanzia 0 – 3 anni e delle attività scolastica e didattica delle scuole per l’infanzia 3 – 6 anni;

Dato atto che i dispositivi FFP2 sono caratterizzati da un alto potere filtrante in uscita e verso chi le indossa (oltre il 90 per cento) e che il loro utilizzo è previsto nei casi in cui ci si trovi in una situazione ad alto rischio (che può essere rappresentata, per esempio, da spazi chiusi con poco ricambio d’aria e affollati);

Considerato che è stata rappresentata dalla Vicepresidente e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’UE, nonché dall’Assessore Politiche alla Salute, l’opportunità di interventi diretti a favorire e sensibilizzare, all’interno dei servizi educativi per l’infanzia 0- 3 anni e delle attività scolastica e didattica delle scuole per l’infanzia 3 – 6 anni, l’utilizzo del dispositivo FFP2, in particolare nei momenti della giornata durante i quali non è possibile mantenere la distanza fisica tra educatori e bambini o tra insegnanti e bambini;

Valutato che l’ampliamento dell’uso del dispositivo FFP2 concorrerebbe ad assicurare l’efficacia degli interventi di prevenzione collettiva diretti a contenere la diffusione del contagio, favorendo altresì le interazioni ed i contatti che assolvono anche ad una funzione educativa, oltre che allo sviluppo dell’emotività e della socialità nelle bambine e nei bambini;

Dato atto che una dotazione di circa 100.000 dispositivi FFP2 costituirebbe un intervento immediato e diretto nel favorire la sensibilizzazione all’utilizzo di tale Dispositivo di Protezione Individuale a vantaggio di circa 17.000 operatori dei servizi educativi 0 - 3 anni ed insegnanti delle scuole per l’infanzia 3 - 6 anni;

Rilevato che sulla base del monitoraggio periodico regionale delle scorte di Dispositivi di Protezione Individuale risulta essere presente presso il magazzino, avente funzione regionale, gestito dalla Azienda USL di Reggio Emilia una disponibilità immediata di dispositivi FFP2 riferibile ai periodici approvvigionamenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza da COVID-19 a cura della Struttura commissariale;

Dato atto che, sulla base del monitoraggio periodico regionale delle scorte di Dispositivi di Protezione Individuale, il prelievo temporaneo del citato quantitativo di FFP2 non pregiudica il soddisfacimento del fabbisogno delle Aziende sanitarie e degli Enti del servizio sanitario regionale, in quanto è stato stimato che le scorte garantiscono il suddetto fabbisogno per circa 80 giorni, e che tale prelievo dovrà essere reintegrato con specifico acquisto da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia, in qualità di gestore del suddetto magazzino avente funzione regionale;

Rilevata la necessità di definire un piano di distribuzione agli enti locali capofila di distretto, individuando, altresì, le modalità di consegna alle strutture educative per l’infanzia 0 – 3 anni e alle scuole dell’infanzia 3 – 6 anni, assicurando tempestività, immediatezza ed economicità;

Considerato che potranno essere disposti arrotondamenti dei quantitativi da distribuire alle singole strutture educative alle scuole dell’infanzia, al fine di evitare nuovi costi di confezionamento e logistica;

Stabilito che i costi inerenti al reintegro dei Dispositivi di Protezione Individuale prelevati, nonché quelli inerenti all’allestimento e alla distribuzione sino agli enti locali capofila di distretto saranno sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia, con successivo rimborso da parte del Presidente della Regione in qualità di Soggetto Attuatore mediante l’utilizzo delle somme raccolte nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, confluite sulla contabilità speciale n. 6185, su presentazione – al Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale cura della persona, salute e welfare - di autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, - ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - delle spese sostenute e pagate;

Rilevata l’opportunità che il piano di distribuzione sia riconducibile alla competenza del Servizio Politiche sociali e socio-educative, in collaborazione con il Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Direzione generale cura della persona, salute e welfare, nonché con gli enti locali capofila dei 38 distretti dei servizi educativi per l’infanzia 0 – 3 anni e delle scuole dell’infanzia 3 – 6 anni;

Considerato che è a cura ed onere degli enti locali interessati la consegna finale alle strutture educative e alle scuole dell’infanzia;

Visto il Decreto legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la propria Deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

  1. Di destinare n. 100.000 dispositivi FFP2 agli operatori dei servizi educativi per l’infanzia 0 - 3 anni e agli insegnanti delle scuole per l’infanzia 3 – 6 anni, quale intervento diretto a favorire e sensibilizzare l’utilizzo di questo Dispositivo di Protezione Individuale per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia da COVID-19;
  2. Di prevedere che tale quantitativo potrà essere incrementato per effetto degli arrotondamenti disposti al fine di evitare maggiori aggiuntivi costi di confezionamento e logistica;
  3. Di dare mandato al Servizio Politiche sociali e socio-educative della Direzione generale cura della persona, salute e welfare di definire, con il coinvolgimento del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, nonché degli enti locali capofila dei 38 distretti dei servizi educativi per l’infanzia 0 - 3 anni e delle scuole per l’infanzia 3 – 6 anni, il relativo piano di distribuzione distrettuale;
  4. Di porre a carico degli enti locali interessati la consegna finale alle strutture educative e alle scuole dell’infanzia dei dispositivi di cui trattasi e di redigere apposite attestazioni di avvenuta consegna sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti gestori;
  5. Di autorizzare l’Azienda USL di Reggio Emilia, quale Struttura operativa del Soggetto attuatore, nonché gestore del magazzino avente funzione regionale, al prelievo e alla successiva consegna presso gli enti locali interessati del quantitativo di dispositivi FFP2, così come arrotondato, sulla base del piano di distribuzione di cui al precedente punto 3.;
  6. Di stabilire che i costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per il reintegro dei Dispositivi di Protezione Individuale, nonché per le spese di allestimento e di trasporto dal magazzino avente funzione regionale agli enti locali interessati, trovano copertura mediante l’utilizzo delle somme raccolte nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, periodicamente confluite sulla contabilità speciale n. 6185, e che saranno rimborsati alla stessa su presentazione – al Servizio Gestione Amministrativa della Direzione generale cura della persona, salute e welfare - di autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, - ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000 - delle spese sostenute e liquidate;
  7. Di stabilire che, ai fini dell’emissione dell’ordinativo di pagamento, il Servizio Gestione Amministrativa della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare trasmetta l’atto di liquidazione al Servizio Policy Amministrativa, programmazione e bilancio dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che provvederà al pagamento, di norma entro i successivi 20 giorni dalla trasmissione dell’atto di liquidazione;
  8. Di dare altresì atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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