n.1 del 07.01.2021 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 – Cantina Sociale Val Tidone Società cooperativa a r.l. Variante sostanziale (aumento del prelievo) alla concessione, rilasciata con atto n. 16052 del 6/11/2014, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Borgonovo V.T. (PC) ad uso igienico e sanitario (antincendio) - Proc. PCPPA0603/20VR01 – SINADOC 21390/2020 (Determina n. 6009 del 10/12/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina:
1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, alla ditta Cantina Sociale Val Tidone Società Cooperativa a r.l., con sede legale in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Via Moretta n. 58 (C.F. e P.I.V.A. 00110850336), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) alla concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 16052 del 6/11/2014, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0603/20VR01, avente ora le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
• destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (antincendio);
• portata massima di esercizio pari a l/s 15;
• volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 210; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/9/2024; (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)