n.114 del 05.07.2012 (Parte Seconda)

Realizzazione edifici scolastici temporanei. Localizzazione delle aree

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013 approvato con ordinanza n. 5 del 6/07/2012 del Commissario Delegato il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate per consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012 che lo ha condiviso;

Considerato che gli edifici scolastici provvisori, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmentenecessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati odi quelli inagibili;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione delle aree destinate agli edifici scolastici provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni e dalle Province;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Visto l’elenco delle areeproposte dai Sindaci dei Comuni interessati, ritenute idonee, anche sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, e considerato che le stesse non sono sottoposte al vincolo ambientale o esposte al rischio idrogeologico;

Visto l’elenco delle aree con i riferimenti catastali, allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantirne la sua conclusione entro l’avvio del nuovo anno scolastico, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace; 

DISPONE

1. di approvare la localizzazione dellearee destinate agli edifici scolastici provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, e comprese nei territori deicomuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, in Provincia di Ferrara, di Rolo, Reggiolo e Fabbrico in provincia di Reggio Emilia, di Pieve di Cento, Galliera e San Giovanni in Persiceto in Provincia di Bologna, di Cavezzo, Camposanto, Castelfranco Emilia. Finale Emilia, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, Soliera e Concordia in Provincia di Modena, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

2. di dare atto chel’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1 e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

3. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 12 luglio 2012, dalle ore 8.00;

4. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza a cura dell’Agenzia Regionale Intercent-ER su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

5. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12;

6. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012;

7. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n.340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 05/07/2012 Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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