n.171 del 28.05.2020 (Parte Seconda)

Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi nell’ ambito dell’emergenza COVID-19

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

- il proprio Decreto n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative relative all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di Intercent-ER;

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 659 del 1° aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 664 del 18 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge n.27 del 24 aprile 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge n.35 del 22 maggio 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 del 28 marzo 2020, n. 6;

Visto in particolare l’art. 1 del Decreto n. 576/2020, sopra richiamato, che:

- nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- dispone che il Soggetto attuatore debba operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;

- stabilisce che lo stesso Soggetto attuatore possa avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’OCDPC 630/2020 e s.m.i. allo scopo di assicurare una tempestiva conclusione dei procedimenti;

Richiamato inoltre l’art. 5 bis, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

Dato atto che l’OCDPC 639/2020 ha:

- previsto che le Regioni possano acquistare direttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che gli ordini di acquisto, emessi dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della medesima OCDPC n. 639/2020, tra le quali si annoverano le Regioni, hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine già emesso;

- autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori, per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018;

- che è stata aperta, presso la Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale numero 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20;

Visti:

- I propri precedenti Decreti n. 27 del 4/3/2020 e n. 42 del 20/3/2020 con i quali si stabiliva che i Direttori Generali in qualità di legali rappresentanti adottano gli atti necessari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Stante l’esigenza di acquisire i Dispositivi di protezione individuale ed i Dispositivi medici necessari per fronteggiare il fabbisogno delle Aziende Sanitarie del SSR, volto a garantire la prevenzione e il contenimento del contagio, nonché la sicurezza degli Operatori Sanitari e dei Pazienti nello svolgimento delle attività assistenziali e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di formalizzare il ricorso all’avvalimento all’Agenzia Regionale INTERCENT-ER (C.F. 91252510374) per l’espletamento delle procedure di individuazione degli aggiudicatari delle acquisizioni sopra indicate;

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta

1. di avvalersi dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER per l’espletamento delle procedure di acquisizione dei Dispositivi di protezione individuale e dei Dispositivi medici necessari per fronteggiare il fabbisogno delle Aziende Sanitarie del SSR, volto a garantire la prevenzione e il contenimento del contagio, nonché la sicurezza degli Operatori Sanitari e dei Pazienti nello svolgimento delle attività assistenziali e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

2. di stabilire che l’Agenzia adotta gli atti necessari per l’individuazione degli aggiudicatari, da proporre per la conseguente contrattualizzazione all’Azienda Sanitaria delegata quale punto ordinante centralizzato per i beni di cui al punto precedente;

3. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale, nell’acquisizione dei beni di cui al punto 1), ad avvalersi, delle deroghe previste dall’OCDPC 630/2020 e s.m.i. E dall’art. 5 bis, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario;

4. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed ammnistrative richiamate in parte narrativa.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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