n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo dell'accreditamento nei confronti delle Strutture complesse del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Cesena
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o un suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
visto il decreto dell’Assessore alle Politiche per la salute n. 1 del 30 gennaio 2007 “Accreditamento Dipartimento di salute mentale dell’AUSL di Cesena”;
visto il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m. che prevede che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e che possa essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato;
vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 12 ottobre 2010, protocollata con n. PG.2010.0249134, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante dell’Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena (FC), Piazza Leonardo Sciascia n. 111, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, sito a Cesena (FC), Via Brunelli n.450, per le seguenti Unità Operative:
- Unità Operativa SPDC;
- Unità Operativa Centro Salute Mentale;
- Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile;
- Unità Operativa Ser.T.
tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, così come riportate dalla relazione motivata redatta in data 24 novembre 2010, con protocollo NP/2010/14796;
preso atto che l’Azienda USL di Cesena risulta in possesso dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dai Sindaci dei Comuni competenti per le suddette Unità Operative del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche;
considerato che le strutture di cui trattasi rientrano nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica;
su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di concedere il rinnovo dell’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, nei confronti delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Cesena, così come riportate nel citato decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 1 del 30 gennaio 2007;
2) di prevedere che tale rinnovo abbia validità 4 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
3) di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di effettuare, entro 15 mesi dalla data di concessione dell’accreditamento, specifica verifica sul campo tesa a verificare il mantenimento dei requisiti generali e specifici;
4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.