n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Individuazione dei soggetti destinatari del riparto delle risorse derivate dall'IRESA e dei criteri in attuazione delle finalità della legge, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 “Norme in materia di tributi regionali” (di seguito Legge), la quale dispone, tra l’altro, l’imposta a carico degli esercenti il trasporto aereo, come individuati dall’art. 874 del codice della navigazione, per l’emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili ad ogni singolo decollo e ad ogni singolo atterraggio effettuati negli aeroporti del territorio regionale;

Richiamato:

- il titolo III della Legge “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)”, come aggiornato dalla legge regionale 27 giugno 2019, n. 8, che prevede la determinazione dell’imposta secondo i criteri definiti dall’art. 16 della medesima;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della Legge, l’IRESA si applica agli aeroporti interessati da un numero di movimenti annuo superiori a 10.000, considerati sulla base dell’anno precedente;

- secondo i dati ufficiali pubblicati da Assaeroporti sul sito https://assaeroporti.com, nell’anno 2019 per gli aeroporti della regione, escluso l’aeroporto di Forlì, inattivo dagli inizi del 2013, si sono registrati i seguenti traffici:

  • per l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna n. 77.126 movimenti complessivi;
  • per l’aeroporto Federico Fellini di Rimini n. 4.833 movimenti complessivi;
  • per l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma n. 4.231 movimenti complessivi;

Preso atto che:

- l'art. 18 della Legge, commi 1 bis e 1 ter, demanda ad una delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente:

  • l’individuazione dei soggetti destinatari del riparto delle risorse e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse medesime;
  • le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.

Rilevato che tra gli aeroporti della regione soltanto l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha un numero di movimenti annuo, registrati nel 2019, superiore a 10.000 e che, pertanto, ha i requisiti per l’applicazione dell’IRESA;

Considerato che il sedime dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e tutta l’area della zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale, come definita dalla Commissione Aeroportuale istituita ai sensi dell’art. 5 del D.M. Ambiente 31/10/1997, insistono sostanzialmente sui territori comunali di Bologna e di Calderara di Reno e che gli effetti acustici del traffico aeroportuale si ripercuotono prevalentemente su questi;

Valutato quindi che le risorse finanziarie derivate dal gettito dell’IRESA, relativa all’aeroporto Guglielmo Marconi, siano attribuite ai comuni di Bologna e di Calderara di Reno nei quali ricade la popolazione maggiormente esposta all’inquinamento acustico, in particolare all’interno delle aree della zonizzazione acustica aeroportuale;

Ritenuto di assegnare ai comuni di Bologna e Calderara di Reno, le suddette risorse ripartendo proporzionalmente, in una prima fase, fra di essi il beneficio in funzione del numero di residenti nelle aree della zonizzazione acustica aeroportuale, di pertinenza di ciascuno di essi, nelle more della definizione di ulteriori criteri di ripartizione che tengano conto della presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura, etc.), nonché di altri spazi e strutture pubbliche;

Ritenuto, altresì, di pubblicare sul portale telematico della Regione, ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis della Legge, i dati da rendere accessibili ai cittadini;

Rilevato che:

- con nota PG 0621123 del 28/9/2020 è stato richiesto al comune di Bologna di comunicare il numero di abitanti residenti nelle aree della zonizzazione aeroportuale di pertinenza del proprio territorio;

- con nota PG 621112 del 28/9/2020 è stato richiesto al comune di Calderara di Reno di comunicare il numero di abitanti residenti nelle aree della zonizzazione aeroportuale di pertinenza del proprio territorio;

- con nota del comune di Bologna, ns PG/2020/0629073 del 30/9/2020, è specificato che nella zona dell’intorno aeroportuale di propria pertinenza è residente una popolazione di 9.151 abitanti;

- il comune di Calderara di Reno non ha riscontrato la richiesta della Regione e, pertanto, si è proceduto alla valutazione degli abitanti residenti nella zona dell’intorno aeroportuale di pertinenza attraverso i dati relativi alle località del censimento ISTAT del 2011, di cui al link https://www.istat.it/it/archivio/104317, in data 15/12/2020, calcolando, per approssimazione, una popolazione residente di circa 2.000 abitanti;

Valutato, inoltre, che il complesso della popolazione residente nella zonizzazione acustica aeroportuale ricadente nei territori dei due comuni è pari a 11.151, della quale la quota afferente al comune di Bologna rappresenta approssimativamente l’82%, mentre quella afferente al comune di Calderara di Reno rappresenta approssimativamente il 18%, per cui, in una prima fase, nelle more della definizione di ulteriori criteri di ripartizione che tengano conto della presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura, etc.), nonché di altri spazi e strutture pubbliche, si attribuiscono, rispettivamente, al comune di Bologna la quota dell’82% e al comune di Calderara di Reno la quota del 18% delle risorse annue derivate dal gettito dell’IRESA, al netto dei costi di cui all’art. 14, comma 6;

Considerato, altresì, che:

- è opportuno intervenire per migliorare il clima acustico ed il comfort dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, etc.), degli alloggi di edilizia pubblica residenziale, di altri ulteriori spazi e strutture di pubblica fruizione, nonché degli edifici residenziali, presenti prioritariamente nelle aree interne al perimetro della zonizzazione acustica aeroportuale e, in subordine, nelle aree esterne a tale perimetro in cui il rumore aeroportuale contribuisce in misura prevalente ai livelli di rumore ambientale (per es. in corrispondenza delle aree sottese alle rotte);

Ritenuto, inoltre:

- di assegnare annualmente, con delibera, ai sensi dell’art. 18, comma 1, entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento d’imposta, decorrente dall’anno 2020, le risorse finanziarie derivate dal gettito dell’IRESA ai comuni di Bologna e di Calderara di Reno, come anzi individuati, al netto dei costi di cui all’art. 14, comma 6;

- che entro il mese di giugno, a decorrere dall’anno successivo a quello di assegnazione, i comuni di Bologna e di Calderara di Reno sono tenuti a rendicontare annualmente alla Regione l’impiego di tali somme;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Sentita, ai sensi dell’art. 18, comma 1 bis della Legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Mobilità che ha espresso parere favorevole in data 9/6/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare nei comuni di Bologna e Calderara di Reno, sui cui territori insiste il sedime dell’aeroporto Guglielmo Marconi nonché, prevalentemente, la zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale, i beneficiari del gettito derivato dall’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al netto, dei costi di cui all’art. 14, comma 6 della Legge;

2. di ripartire, nelle more della definizione di ulteriori criteri di ripartizione che tengano conto della presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura, etc.), nonché di altri spazi e strutture pubbliche, tale gettito nella misura, rispettivamente, dell’82% per il comune di Bologna e del 18% per il comune di Calderara di Reno, in funzione delle popolazioni maggiormente esposte, rispettivamente dei due comuni;

3. di individuare i seguenti criteri, in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate stabilite dalla Legge, in base ai quali i comuni provvedono all’utilizzo delle risorse stesse:

- migliorare il clima acustico ed il comfort dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, etc.), degli alloggi di edilizia pubblica residenziale e di altri spazi e strutture di pubblica fruizione attraverso la posa di coperture/schermi isolanti, interventi relativi ai serramenti e agli altri componenti di facciata, o altri interventi sugli edifici, prevedendo la contestuale climatizzazione degli ambienti interni per garantire un adeguato microclima nei periodi più caldi; nel caso di spazi aperti di pubblica fruizione, quali parchi o giardini, gli interventi possono riguardare l’ambiente nel suo complesso, dal punto di vista acustico;

- indennizzare i residenti nelle zone interessate con contributi a fondo perduto per interventi di miglioramento del clima acustico e del comfort di abitazioni private o edifici privati a destinazione d’uso residenziale o assimilabili quali scuole private, case di cura private, etc.;

- valutare, tramite incentivo economico, la possibile delocalizzazione e variazione di destinazione d’uso di ricettori sensibili, strutture di pubblica fruizione e abitazioni di edilizia pubblica/privata, particolarmente esposti;

- realizzare campagne di monitoraggio del rumore finalizzate alle azioni e agli interventi suddetti o, eventualmente, contribuire al sistema di monitoraggio acustico;

4. di disporre che:

- l’assegnazione delle risorse finanziarie viene definita annualmente, entro il mese di giugno successivo all’anno di riferimento dell’imposta, con propria delibera, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge;

- i comuni di Bologna e Calderara di Reno definiscono la destinazione e l’utilizzo delle disponibilità finanziare di cui al precedente punto 1), sulla base dei criteri di cui al punto 3), per interventi da realizzare prioritariamente nelle aree ricadenti nel perimetro della zonizzazione acustica aeroportuale e, in subordine, nelle aree esterne a tale perimetro in cui il rumore aeroportuale contribuisce in misura prevalente ai livelli di rumore ambientale (per es. in corrispondenza delle aree sottese alle rotte);

- i comuni beneficiari sono tenuti a rendicontare annualmente alla Regione, con l’invio di un’apposita comunicazione entro il mese di giugno successivo a quello di assegnazione, gli impieghi delle somme attribuite e i risultati ottenuti in base alle previsioni;

5. di prevedere che con successivo atto saranno definiti gli ulteriori criteri di ripartizione del gettito, in funzione della presenza, nelle aree della zonizzazione aeroportuale, di edifici sensibili quali scuole, ospedali, case di cura, etc., nonché di altri spazi e strutture pubbliche;

6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis della Legge, sul sito regionale https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-acustico i dati relativi alla disponibilità delle risorse finanziare derivate dal gettito dell’IRESA e le loro modalità d’impiego;

7. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto ai comuni di Bologna e di Calderara di Reno;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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