n.162 del 01.06.2021 (Parte Seconda)
L.R. n. 12/2020, art. 16. Approvazione Programma Operativo per la concessione di aiuti de minimis nelle annualità 2021 e 2022 per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 ed approvazione schema di convenzione con AGREA per affidamento attività
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 12 del 29 dicembre 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (Legge di stabilità regionale 2021)", art. 16 “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero”, con il quale al comma 1, si stabilisce che - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio – la Regione è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;
Considerato che:
- il citato art. 16, della predetta L.R. n. 12/2020 prevede altresì:
- al comma 2, che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- al comma 3, che con la medesima suddetta deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;
- al comma 4, che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;
- al comma 5, che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
Visto altresì il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:
- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;
- che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;
- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- che i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono tra l’altro che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;
Visti inoltre:
- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all’art. 2 stabilisce che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;
Richiamati:
- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Considerato:
- che con l’intervento regionale di che trattasi si intende favorire, per gli anni 2021 e 2022, la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell’ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero, da destinare alla produzione dello zucchero, concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 316/2019, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;
- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all’aiuto su superficie connesso all’applicazione dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. ed interessa i medesimi beneficiari;
Richiamati inoltre:
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii. sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Richiamati, altresì:
- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l’AGEA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n, 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna;
Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
Rilevato che il comma 4, dell’art. 16, della Legge Regionale n. 12/2020 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);
Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Viste inoltre:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità Regionale 2021);
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 recante “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e s.m.i.;
Considerato che le attività istruttorie per la concessione degli aiuti de minimis di cui trattasi, per l’annualità 2021 si concludono entro il 28 febbraio 2022 e per l’annualità 2022 entro il 28 febbraio 2023 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., i relativi oneri finanziari devono essere interamente imputati rispettivamente sugli esercizi finanziari 2021 e 2022;
Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:
- ad attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 16, della L.R. n. 12/2020 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;
- a destinare all’aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 per ciascuno dei due anni di intervento (2021 e 2022) che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18309 “Trasferimento All'agenzia Regionale per le Erogazioni In Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3 L.R. 31 luglio 2020, n.5) del bilancio di previsione 2021- 2023, anni di previsione 2021 e 2022;
- ad affidare ad AGREA per gli anni 2021 e 2022, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti;
- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata negli Allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande per annualità 2021;
- a demandare al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, che vi provvederà con propri atti, la fissazione dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2022 ed eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande per l’annualità 2021, nonché eventuali aggiornamenti dell’elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all’allegato C;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provveda, per ciascuna annualità di intervento, con propri atti:
- a comunicare l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all’assunzione degli impegni di spesa in favore di Agrea, a carico del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2021 e 2022 e alla liquidazione delle relative risorse;
- a completare l’adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2022, per le domande a valere sull’annualità 2021, ed entro il 28 febbraio 2023 per le domande a valere sull’annualità 2022;
Richiamati:
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modifiche con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 - ed in particolare i commi 2-undecies e 3-quinquies dell’art. 78, che hanno apportato modifiche ed integrazioni all’art. 83, commi 3, lettera e) e 3 bis, del D.Lgs. n. 159/2011;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Richiamate altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione direttoriale n. 5624 del 31 marzo 2021 recante “Proroga degli incarichi dirigenziali e ad interim nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di attivare per gli anni 2021 e 2022 l’intervento contributivo previsto dall’art. 16, della L.R. n. 12/2020, teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;
3) di affidare per gli anni 2021 e 2022, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 16, della L.R. n. 12/2020, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;
4) di approvare lo schema di convenzione biennale (a valere per gli anni 2021 e 2022) attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che è autorizzato ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
5) di destinare, per ciascun anno di intervento (2021 e 2022), all’aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18309 “Trasferimento All'agenzia Regionale per le Erogazioni In Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla Regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n. 5)”, del bilancio di previsione 2021- 2023, anni di previsione 2021 e 2022;
6) di approvare, inoltre, il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni 2021 e 2022 mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata negli Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) di stabilire che il Programma Operativo di cui al precedente punto 6) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto per l’annualità 2021;
8) di stabilire che il responsabile del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera provveda con propri atti:
- a comunicare, in ciascuna annualità, l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2021 e 2022, nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all’art. 2 dello schema di convenzione biennale di cui al punto 4);
- a completare l’adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2022, per le domande a valere sull’annualità 2021, ed entro il 28 febbraio 2023 per le domande a valere sull’annualità 2022;
- a stabilire specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed a disporre eventuali proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2021;
- a fissare e pubblicare i termini di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2022;
- a definire eventuali aggiornamenti dell’elenco delle Varietà di sementi di barbabietola da zucchero di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
10) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma operativo di cui agli Allegati B) e C) approvati con la presente deliberazione.