n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – F.lli Taina S.r.l.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sarmato (PC), ad uso industriale e igienico ed assimilati - Proc. PC19A0007 – SINADOC 4912/2019 (Det. n. 869 del 24/2/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina

1. di assentire a l la ditta F.lli Taina S.r.l., con sede in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Pavese n. 30/32 ( C.F. e P.I.V.A. 00143650331 ), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 19A0007, ai sensi del l’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati ( autolavaggio) e ad uso industriale (collaudi cisterne con prova di tenuta a pressione);
  • portata mas sima di esercizio pari a l/s 18,5;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.500 di cui mc/ annui 1.000 per uso industriale (collaudi cisterne con prova di tenuta a pressione) e mc/ annui 4.500 per uso igienico ed assimilati (autolavaggio; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)

Estratto disciplinare

(omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina