n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)

Prolungamento, ai sensi dell’art. 7 comma 2, della convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici

che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni

dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato

dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012

ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare

ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’

agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio

Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 2 che dispone

l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto

2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” -

articolo 3 bis e in particolare:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale

prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro

flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei Comuni colpiti dal sisma

individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, da parte della Struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-

Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle

prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei

limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di

Comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche

per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni

medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel

rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle Unioni dei Comuni o, ove non

costituite, ai Comuni, il 16 per cento alla Struttura commissariale e il 4 per cento alle

prefetture. Il riparto fra i Comuni interessati nonché, per la Regione Emilia-Romagna, tra i

Comuni e la Struttura commissariale, avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari

delegati;

- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000,00 per

l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013, euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25

milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016 si provvede mediante utilizzo

delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell’ambito della quota assegnata

a ciascun Presidente di regione,

- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti

territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in

particolare l’articolo 3 bis comma 2 “Al fine di assicurare il completamento delle attività

connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i

Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le

prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio

Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai

vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui

al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi

limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8

dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante

utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni in

qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse

finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che i limiti di spesa di cui alla suindicata normativa, per la Regione Emilia-Romagna

ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 2017 ed euro 23.460.000,00 per il 2018;

Visto altresì il comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015,

convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del

26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del

20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Richiamate:

- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “Disposizioni generali per

il funzionamento della Struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012,

come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di

conversione n.135/2012”;

- l’Ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 “Approvazione procedura di gara per l’affidamento del

servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017.”;

- l’Ordinanza n. 38 del 14 Luglio 2016 “Incremento dell’importo massimo spendibile ai sensi

dell’articolo 4 comma 5 della convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di

somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl”.

- l’Ordinanza n. 49 del 25 Agosto 2016 “Approvazione procedura di gara per l’affidamento del

servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2017 e 2018”;

Dato atto che:

- con decreto del Commissario delegato n. 666 del 14 aprile 2015 sono state approvate le

risultanze degli atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;

- con il verbale di presa in consegna provvisoria dei servizi in attuazione del dispositivo del

decreto commissariale n. 877 del 19 maggio 2015 sottoscritto in data 21 maggio 2015 si è dato

avvio al servizio a decorrere dal 1 giugno 2015;

- in data 2 ottobre 2015 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento definitivo del servizio

di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma

nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Manpower srl la quale all’art. 7, tra

l’altro, prevede che:

- ha una durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2016

- tale durata può essere rinnovata, su Comunicazione scritta, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi,

nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo

spendibile

- per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono

aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura;

Considerato che relativamente alla sopra citata convenzione l’importo massimo spendibile,

pari a 30 milioni di euro, incrementato di un quinto, per un importo pari a 6 milioni di euro, come

disposto dall’ordinanza n. 38 del 14 Luglio 2016, non risulta ancora esaurito;

Dato atto che:

- a seguito dell’autorizzazione alle assunzioni e alla messa in disponibilità delle necessarie risorse

per le annualità 2017 e 2018, avvenuta con il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, è stata

avviata la procedura di gara per la selezione del fornitore del servizio di somministrazione lavoro

temporaneo per il Commissario delegato fino al 31 dicembre 2018;

- tale procedura di gara avviata con l’ordinanza n. 49 del 25 Agosto 2016 è tuttora in corso e i

tempi tecnici per il suo espletamento non consentono di individuare il nuovo fornitore del

servizio entro il 31 dicembre 2016, data di scadenza dell’attuale convenzione in essere con

Manpower srl;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, per non

interrompere le attività svolte dai circa seicento lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale, di

volersi avvalere di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della convenzione RPI/2015/416 del 2

ottobre 2015 e pertanto, verificata la disponibilità residua sull’importo massimo spendibile, di voler

prolungare il termine di esecuzione della suddetta convenzione fino al 28 febbraio 2017, ovvero, se

anteriore, fino alla data di stipulazione/attivazione dell’Accordo quadro di pari oggetto la cui

procedura è in corso di perfezionamento;

Vista infine la Comunicazione da parte del Commissario delegato a Manpower srl avente ad

oggetto “Comunicazione per prolungamento convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 ai sensi

dell’art. 7 comma 2”, prot. CR/2016/65894 del 06/12/2016, e la risposta pervenuta da Manpower srl

“Comunicazione per prolungamento convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 ai sensi dell’art. 7

comma 2. Nostra accettazione alla vostra richiesta di prolungamento della Convenzione” pervenuta

in data 13/12/2016, prot. CR 2016/67380;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. di voler prolungare ai sensi dell’art. 7 comma 2 della convenzione RPI/2015/416 del 2 ottobre

2015 il termine di esecuzione della suddetta convenzione fino al 28 febbraio 2017, ovvero, se

anteriore, fino alla data di stipulazione/attivazione dell’Accordo quadro di pari oggetto la cui

procedura è in corso di perfezionamento;

2. che la convenzione (ivi compresi i relativi ordinativi) si intenderà risolta/cessata alla data di

sottoscrizione del suddetto Accordo quadro o comunque alla data di avvio del servizio se

anteriore alla stipulazione;

3. di riservarsi la possibilità di disporre ulteriori prolungamenti nei limiti della durata massima

prevista dall’art. 7 comma 2 della Convenzione nonché, ove necessario, di disporre di proroghe

tecniche nelle more della stipulazione dell’Accordo quadro in corso di affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna

(BURERT).

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