n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)
Prolungamento, ai sensi dell’art. 7 comma 2, della convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni
dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato
dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012
ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’
agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 2 che dispone
l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto
2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” -
articolo 3 bis e in particolare:
- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei Comuni colpiti dal sisma
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, da parte della Struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-
Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle
prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei
limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di
Comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche
per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni
medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel
rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle Unioni dei Comuni o, ove non
costituite, ai Comuni, il 16 per cento alla Struttura commissariale e il 4 per cento alle
prefetture. Il riparto fra i Comuni interessati nonché, per la Regione Emilia-Romagna, tra i
Comuni e la Struttura commissariale, avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari
delegati;
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000,00 per
l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013, euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25
milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016 si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell’ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione,
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in
particolare l’articolo 3 bis comma 2 “Al fine di assicurare il completamento delle attività
connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i
Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio
Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui
al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi
limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni in
qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse
finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- che i limiti di spesa di cui alla suindicata normativa, per la Regione Emilia-Romagna
ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 2017 ed euro 23.460.000,00 per il 2018;
Visto altresì il comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015,
convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del
26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;
Richiamate:
- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “Disposizioni generali per
il funzionamento della Struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012,
come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di
conversione n.135/2012”;
- l’Ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 “Approvazione procedura di gara per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017.”;
- l’Ordinanza n. 38 del 14 Luglio 2016 “Incremento dell’importo massimo spendibile ai sensi
dell’articolo 4 comma 5 della convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl”.
- l’Ordinanza n. 49 del 25 Agosto 2016 “Approvazione procedura di gara per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2017 e 2018”;
Dato atto che:
- con decreto del Commissario delegato n. 666 del 14 aprile 2015 sono state approvate le
risultanze degli atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;
- con il verbale di presa in consegna provvisoria dei servizi in attuazione del dispositivo del
decreto commissariale n. 877 del 19 maggio 2015 sottoscritto in data 21 maggio 2015 si è dato
avvio al servizio a decorrere dal 1 giugno 2015;
- in data 2 ottobre 2015 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento definitivo del servizio
di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma
nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Manpower srl la quale all’art. 7, tra
l’altro, prevede che:
- ha una durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2016
- tale durata può essere rinnovata, su Comunicazione scritta, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi,
nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo
spendibile
- per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono
aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura;
Considerato che relativamente alla sopra citata convenzione l’importo massimo spendibile,
pari a 30 milioni di euro, incrementato di un quinto, per un importo pari a 6 milioni di euro, come
disposto dall’ordinanza n. 38 del 14 Luglio 2016, non risulta ancora esaurito;
Dato atto che:
- a seguito dell’autorizzazione alle assunzioni e alla messa in disponibilità delle necessarie risorse
per le annualità 2017 e 2018, avvenuta con il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, è stata
avviata la procedura di gara per la selezione del fornitore del servizio di somministrazione lavoro
temporaneo per il Commissario delegato fino al 31 dicembre 2018;
- tale procedura di gara avviata con l’ordinanza n. 49 del 25 Agosto 2016 è tuttora in corso e i
tempi tecnici per il suo espletamento non consentono di individuare il nuovo fornitore del
servizio entro il 31 dicembre 2016, data di scadenza dell’attuale convenzione in essere con
Manpower srl;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, per non
interrompere le attività svolte dai circa seicento lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale, di
volersi avvalere di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della convenzione RPI/2015/416 del 2
ottobre 2015 e pertanto, verificata la disponibilità residua sull’importo massimo spendibile, di voler
prolungare il termine di esecuzione della suddetta convenzione fino al 28 febbraio 2017, ovvero, se
anteriore, fino alla data di stipulazione/attivazione dell’Accordo quadro di pari oggetto la cui
procedura è in corso di perfezionamento;
Vista infine la Comunicazione da parte del Commissario delegato a Manpower srl avente ad
oggetto “Comunicazione per prolungamento convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 ai sensi
dell’art. 7 comma 2”, prot. CR/2016/65894 del 06/12/2016, e la risposta pervenuta da Manpower srl
“Comunicazione per prolungamento convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 ai sensi dell’art. 7
comma 2. Nostra accettazione alla vostra richiesta di prolungamento della Convenzione” pervenuta
in data 13/12/2016, prot. CR 2016/67380;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1. di voler prolungare ai sensi dell’art. 7 comma 2 della convenzione RPI/2015/416 del 2 ottobre
2015 il termine di esecuzione della suddetta convenzione fino al 28 febbraio 2017, ovvero, se
anteriore, fino alla data di stipulazione/attivazione dell’Accordo quadro di pari oggetto la cui
procedura è in corso di perfezionamento;
2. che la convenzione (ivi compresi i relativi ordinativi) si intenderà risolta/cessata alla data di
sottoscrizione del suddetto Accordo quadro o comunque alla data di avvio del servizio se
anteriore alla stipulazione;
3. di riservarsi la possibilità di disporre ulteriori prolungamenti nei limiti della durata massima
prevista dall’art. 7 comma 2 della Convenzione nonché, ove necessario, di disporre di proroghe
tecniche nelle more della stipulazione dell’Accordo quadro in corso di affidamento.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).