n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)

Società agricola Carpi Silvio di Carpi Gianluca e Gennai Antonella - Domanda 04.06.2014 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Loc. Corcagnano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR14A0015

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Società agricola Carpi Silvio di Carpi Gianluca e Gennari Antonella, con sede in Parma, Via Donatori di Sangue n. 32, Vigatto, C.F. e P.I.: 02242610349, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Parma, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR14A0015/39) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Parma (PR), per uso irrigazione agricola, con portata massima pari a litri/sec. 16,60 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 29.700;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di stabilire che la concessione ha validità fino al 31/12/2024;

(omissis)

Art 4 - Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è rilasciata fino al 31/12/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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