n.28 del 28.01.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 8/1994 - Istituzione di Zone soggette a limitazione ai sensi dell'art. 51, nei comuni di Granarolo dell'Emilia e di San Pietro in Casale (BO)
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 5, comma 1, il quale dispone che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della Legge statale, nonché alla Legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;
- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Dato inoltre atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 (di seguito PFVR 2018-2023) e prorogato “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026” con deliberazione della stessa Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023;
Richiamato il Regolamento Regionale 28 giugno 1996, n. 22 “Costituzione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica” il quale, all’art. 6, comma 3, dispone che “In caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno l’esercizio venatorio sul corrispondente territorio”;
Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – Ambiti Bologna e Ferrara, con note prott. n. 1284987.I del 31 dicembre 2025 e n. 0000773.I del 2 gennaio 2026, trattenute agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, ha trasmesso la richiesta di istituzione di due zone di divieto di prelievo venatorio ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 e dell’art. 6, comma 3, del Regolamento Regionale n. 22/1996, a seguito rispettivamente:
- della decadenza, per rinuncia del titolare, dall’autorizzazione a Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPRFS) denominato “Lovoleto” in comune di Granarolo dell’Emilia, disposta con determinazione n. 25487 del 29 dicembre 2025;
- della decadenza, per rinuncia del titolare, dall’autorizzazione a Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPRFS) denominato “Risaia-Rubizzano” in comune di San Pietro in Casale, disposta con determinazione n. 25568 del 31 dicembre 2025;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’istituzione delle zone soggette a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento Regionale n. 22/1996, sui territori corrispondenti a quelli dei decaduti Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica denominati “Lovoleto”, nel comune di Granarolo dell’Emilia (BO), e “Risaia-Rubizzano” nel comune di San Pietro in Casale, così come rappresentati negli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto, altresì, di stabilire, sulle indicate zone, il divieto di tutte le forme di prelievo venatorio e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché quelle di cattura cui dovrà essere riconosciuta la priorità al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole, con liberazione degli individui catturati in zone di tutela presenti nel territorio provinciale di Bologna;
Ritenuto, infine, di stabilire che il vincolo limitativo previsto dall’art. 51 della citata Legge Regionale n. 8/1994 sulle zone denominate “Lovoleto” e “Risaia-Rubizzano” abbia validità di un anno partire dall’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 22/1996;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1440 dell’8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027””;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;
1. di istituire le Zone soggette a limitazioni ai sensi dell’articolo 51 della Legge Regionale n. 8/1994, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento Regionale n. 22/1996, rispettivamente denominate “Lovoleto” di superficie catastale rurale pari a ettari 108.91.40, ricadente nel comune di Granarolo dell’Emilia (BO), e “Risaia-Rubizzano” di superficie catastale rurale pari a ettari 222.99.75 in comune di San Pietro in Casale (BO), così come rappresentate negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di stabilire, nelle zone di cui al punto 1, il divieto di tutte le forme di prelievo venatorio e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché quelle di cattura cui dovrà essere riconosciuta la priorità al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole con liberazione degli individui catturati in zone di tutela presenti nel territorio provinciale di Bologna;
3. di stabilire, altresì, che il vincolo limitativo delle zone “Lovoleto” e “Risaia-Rubizzano”, di cui al punto 1, abbia validità di un anno partire dall’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 22/1996;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.