SUPPLEMENTO SPECIALE n. 167 del 22.11.2012

Relazione

Il presente progetto di legge costituisce l’opportunità di intervenire per disciplinare e dare applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad alcuni tributi che l’art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” ha attribuito alle regioni, con facoltà di abrogazione. 

Nell’ottica di semplificare e snellire gli adempimenti tributari, si è considerato l’impatto sul bilancio regionale dell’eventuale abrogazione di tributi che risultano non più attuali rispetto al quadro normativo vigente, o per analogia ad altre forme di imposizione, o per l’eccessivo peso burocratico di gestione e l’appesantimento delle procedure a cui sarebbe tenuta la categoria dei giovani professionisti.

Grazie alla possibilità accordata dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo sopra richiamato, è stato svolto un lavoro puntuale di analisi della normativa statale in materia di tassa automobilistica regionale, per riempire, con il presente disegno di legge, quei vuoti normativi che sino ad ora hanno trovato facile terreno per alimentare contestazioni, aggravando il settore tributario di onerosi contenziosi. 

Nell’ottica, inoltre, di rendere più aderente ai principi di equità fiscale la tassazione dei veicoli di anzianità ultraventennale, si è allineato il sistema fiscale alla normativa statale che, per la stessa tipologia di veicoli, riconosce i requisiti di storicità e ne regolamenta i controlli per la circolazione stradale. In tal modo non solo si è tenuto conto delle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, ma anche dei riflessi legati ad un’imposizione che tenga conto dell’effettivo valore storico di un bene, che costituisce patrimonio culturale di un Paese. 

In ottemperanza infine all’invito rivolto dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2012/G depositata il 9/07/2012, viene istituita e regolamenta l’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA). Nel dare attuazione all’IRESA l’azione dell’Emilia-Romagna si è coordinata con quella di altre regioni, affinché le prescrizioni di carattere generale risultassero omogenee e non conducessero a discriminazioni, soprattutto con le regioni confinanti. 

L’articolato disegno di legge qui proposto è stato redatto nell’osservanza dei principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) e con un’attenta analisi del lessico per garantire chiarezza e comprensibilità del linguaggio, seppur per la specificità della materia fiscale sia ridotta la possibilità di semplificazione. 

Il progetto di legge è composto da 20 articoli. 

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Si evidenzia che la potestà legislativa regionale in materia tributaria, per quanto costituzionalmente garantita e di competenza esclusiva, viene svolta in armonia con il principio di coordinamento del sistema tributario nazionale e in ossequio ai valori contenuti nello Statuto regionale. 

Art. 2 Tributi propri 

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 68/2011, vengono istituiti quali tributi propri regionali quelli indicati nella richiamata disposizione statale e si rimanda alla disciplina statale e regionale vigente, salvo quanto disposto negli articoli successivi. 

Art. 3 Tributi soppressi 

La Regione esercita la facoltà attribuita, abrogando la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

Viene così cancellata la tassa di abilitazione dovuta da tutti coloro che, per esercitare una professione, dopo la laurea, devono sostenere un esame di abilitazione. Con ciò vengono favorite le categorie dei giovani professionisti e vengono snellite le correlate procedure burocratiche di gestione, incasso e riversamento, le quali portano a bilancio regionale un’entrata contenuta di circa 200 mila euro.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, prevista dal Titolo V della legge regionale n. 1 del 1971, risulta non più giustificata a seguito del sovrapporsi di competenze attribuite o delegate agli enti locali da leggi statali o regionali.

Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 30/2003 

Vengono integrate le disposizioni già presenti nella legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 “Disposizioni in materia di tributi regionali” per adattare le norme ai comportamenti e facilitare la conoscenza dell’istituto dell’interpello e dell’autotutela da parte dell’amministrazione, al fine di facilitare gli adempimenti al contribuente e per fornire certezza del rapporto tributario. 

Art. 5 Rimessione in termini 

Con questa norma si da la facoltà alla Giunta regionale di adottare proprie delibere a seguito del verificarsi di circostanze calamitose causate da eventi eccezionali e imprevedibili oppure da circostanze dipendenti da cause di forza maggiore, che impediscano il regolare assolvimento di obblighi tributari che afferiscono a tributi regionali.

Viene quindi prevista, al primo comma, la possibilità della rimessione in termini per l’effettuazione di adempimenti tributari, mentre al secondo comma viene prevista la possibilità di sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari, garantendo così alla regione un’autonomia di regolamentazione che tenga conto delle condizioni effettivamente esistenti nel proprio tessuto sociale. 

Art. 6 Tassa automobilistica 

Viene posta particolare attenzione al tema della tassa automobilistica per regolamentare quegli aspetti della disciplina statale di difficile lettura o comprensione per l’implicito rimando ad altre fonti normative. Alla tassa automobilistica, che interessa un’allargata platea di cittadini, viene quindi dedicata una cura particolare per riempire i vuoti normativi, per rendere i meccanismi gestionali e operativi della tassa automobilistica più snelli e per garantire un’efficace azione amministrativa di accertamento e controllo. I primi 7 commi nascono per questi fini e sono dettati dall’impegno dell’amministrazione di rendere trasparente la propria azione, garantendo chiarezza nei rapporti con il cittadino.

Il comma 8 rispecchia l’esigenza di garantire certezza nei rapporti giuridici per quanto riguarda i rapporti di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i quali lo stesso art. 58 prevede l’esonero dalla trascrizione della proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Si segnala, infine, l’importanza di quanto previsto al comma 9 ove, al fine di contrastare una pratica che non tutela il privato cittadino quando consegna con semplice procura a vendere al rivenditore autorizzato il veicolo di proprietà, impone al concessionario d’auto di intestarsi al PRA la proprietà del veicolo, attraverso la registrazione della “minivoltura” prevista dalla legge Dini. Con questa disposizione viene informato il privato venditore delle ripercussioni che la mancata stipulazione di un negozio giuridico, che trasferisce la proprietà del bene, produce in capo al soggetto che risulta proprietario del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). A precisarlo infatti è la stessa Cassazione civile che, con la recente sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, ha chiarito che ai soli fini fiscali, responsabile d’imposta è chi risulta intestatario dal PRA, in quanto la semplice procura notarile a vendere il veicolo non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica. 

Art. 7 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli 

Con questo articolo viene rivista la disciplina dei veicoli storici, ancorando, per i veicoli tra i venti e i trenta anni, il riconoscimento dei requisiti di storicità ai controlli e alla regolamentazione statale stabilita per la circolazione stradale (Nuovo codice della strada).

Il presente articolo rinvia all’art. 60 del codice della strada, e al suo regolamento, la disciplina dei veicoli storici. In tal modo, da un lato, viene ampliata la platea dei soggetti preposti alla verifica dei requisiti e, dall’altro, viene richiesta l’iscrizione ai registri storici di tali soggetti, che oltre ad ASI e FMI sono Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo. 

Art. 8 Sanzioni per omessa annotazione al P.R.A. 

Con questa norma viene previsto un deterrente ad un obbligo già previsto dal legislatore statale in materia di tassa automobilistica, nell’art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con L. 28 febbraio 1983. Tale obbligo, normativamente previsto, non è sanzionato e pertanto, risultando non precettivo, l’omesso comportamento incide sui costi amministrativi, vanifica l’incisività dell’azione amministrativa e la possibilità di recuperare la tassa non versata. 

Art. 9 Annotazione del fermo del veicolo a tutela di crediti della pubblica amministrazione

Il presente articolo fa propri i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con la circolare del 25.01.08 n. m/6326150, ove si chiarisce che il fermo fiscale non rappresenta “una vera e propria violazione delle norme del codice della strada ma una misura prevista a garanzia di un credito”.

L’Agente della riscossione, infatti, può richiedere la trascrizione del fermo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ai sensi dell’art. 86 DPR 19 settembre 1973, n. 602, per garantire l’esazione dei crediti dello Stato e di altri soggetti pubblici regioni, province, comuni, INPS, INAIL ed altri. Tale vincolo sul veicolo è, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 1/10/2003 e ribadito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento federalismo fiscale con nota Prot. 21405/09 del 27/07/2009, “un provvedimento di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l’utilizzo e la piena disponibilità del bene”, ma non incide sulla titolarità del bene in capo a colui a cui favore risulta annotata la proprietà. 

Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971. 

Con questo articolo vengono riformulate le disposizioni contenute nel titolo II della legge regionale n. 1 del 1971 “Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile”, per renderle più aderenti con l’attuale assetto delle competenze amministrative in materia di beni demaniali.

Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

La modifica proposta, senza volere essere innovativa nei concetti, è però di grande impatto sull’attività amministrativa di accertamento e controllo in materia di smaltimento e abbandono di rifiuti solidi sul territorio regionale, prevedendo che la contestazione per le violazioni in materia ambientale possa essere elevata anche dagli Organi di Polizia giudiziaria. 

Artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA

Gli articoli da 12 a 17 disciplinano l’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA, istituita dall’art. 2 della presente legge. L’imposta trova il suo fondamento nell’opportunità di ridurre la produzione delle emissioni sonore nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali.

L’istituzione dell’IRESA e la sua regolamentazione è necessaria per dare risposta all’invito rivolto alle regioni dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2012/G depositata il 9/07/2012, di concordare un’azione comune tra le regioni che favorisca uniformità di disciplina tra le regioni stesse.

La Regione stabilisce di destinare il 50 per cento delle entrate, al netto dei costi delle convenzioni da stipulare con le società aeroportuali, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell’interno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. 

Art. 18 Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

L’articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. 

Art. 19 Disposizioni transitorie 

Il primo comma dell’articolo proposto detta disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 9 dell’art. 6 della presente legge.

Il secondo comma prevede l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’IRESA dal 1 aprile 2013, per garantire all’esercente l’aeromobile, soggetto obbligato d’imposta, la piena e completa conoscenza delle nuove disposizioni. 

Art. 20 Abrogazioni 

Vengono abrogate le disposizioni che, a seguito della soppressione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, disposta dall’art. 3 della presente legge, risultano automaticamente abolite.

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