n.293 del 25.10.2023 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando unico regionale relativo ai tipi di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori", di cui alla deliberazione n. 1787/2020. Differimento termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamati:

  • il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  • il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
  • il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 13.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2023)5587 del 10 agosto 2023, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1427 del 28 agosto 2023;

Atteso che con propria deliberazione n. 1787 del 30 novembre 2020 - Approvazione bando unico regionale anno 2020 (c.d. “pacchetto giovani 2020- seconda edizione”) è stato approvato il bando unico regionale di attuazione dei tipi di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori";

Preso atto che il suddetto bando prevede, in particolare, al punto 8.4 che il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) possa avere durata massima pari a 24 mesi, escludendo al punto 26.7 che possa essere concessa una proroga al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo;

Preso atto altresì che alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca sono pervenute richieste da alcune associazioni agricole, acquisite al protocollo regionale con n. prot. 19.09.2023.0955874.E e n. prot. 21.09.2023.0968087.E volte a ottenere una proroga della scadenza di realizzazione degli interventi e del termine di presentazione delle domande di saldo, in quanto i beneficiari continuano a riscontrare difficoltà a concludere i progetti entro i termini stabiliti, a causa di ricorrenti ritardi delle consegne di materiali, macchine e attrezzature da parte dei fornitori, dovuti al perdurare di condizioni anomale dei mercati ed all’attuale situazione socio-economica nazionale ed internazionale, nonché in alcuni casi degli eventi calamitosi che hanno colpito larga parte della regione a decorrere dal 1° maggio scorso;

Considerato che il bando sopra richiamato prevede che il mancato rispetto del termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento comporta la revoca del contributo;

Dato atto che:

  • è interesse dell’Amministrazione regionale assicurare le condizioni per garantire la piena realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento;
  • è obiettivo primario della Regione utilizzare integralmente le risorse comunitarie, specie quelle già impegnate per la realizzazione di progetti di cui ai Tipi di operazione sopraindicati;

Rilevato che per il tipo di operazione 6.1.01, in relazione alla durata massima triennale del PSA presentabile da un giovane agricoltore, il P.S.R. 2014/2020 prevede che:

  • l’Autorità di Gestione possa autorizzare estensioni del PSA - derogando a tale durata massima - nel caso si verifichino cause di forza maggiore;
  • tali estensioni non possano comunque comportare il superamento né della durata massima di 5 anni del PSA fissata dal Reg. n. 1305/2013, né del termine di 36 mesi fissati dal Regolamento delegato n. 807/2014 per il raggiungimento delle sufficienti qualifiche e competenze professionali;

Atteso che, per quanto riguarda il bando unico regionale attuativo dei tipi di operazione 6.1.01 e 4.1.02 per l’anno 2020 – seconda edizione, un differimento della durata dei PSA della durata massima di 6 mesi rispetto ai tempi di realizzazione e rendicontazione degli interventi attualmente prevista risulta compatibile con la durata massima del PSA di 5 anni fissata dal Reg. n. 1305/2013;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, consentendo ai beneficiari del bando di che trattasi la presentazione di una domanda di proroga del termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento del proprio PSA e dell’eventuale PI collegato della durata massima di 6 mesi;

Ritenuto necessario, altresì, disporre che le suddette domande di proroga possano essere ammesse esclusivamente a condizione che il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento non risulti già scaduto alla data di adozione del presente atto e fermo restando che il differimento non può in nessun caso comportare che l’acquisizione delle sufficienti competenze professionali sia completata oltre il termine di 36 mesi decorrenti dalla data della concessione del sostegno, termine da rispettare in applicazione dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

  • 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  • 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
  • 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi. delibera:

1. di consentire la presentazione di una domanda di proroga della durata massima di mesi 6 relativamente al termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento per i Piani di Sviluppo Aziendale e Piani di Investimento dei giovani agricoltori, con riferimento al bando di cui alla deliberazione n. 1787/2020;

2. di disporre che le suddette domande di proroga possano essere ammesse esclusivamente a condizione che il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento in capo ai beneficiari non risulti già scaduto alla data di adozione del presente atto e che il differimento non possa in nessun caso comportare che l’acquisizione delle sufficienti competenze professionali sia completata oltre il termine di 36 mesi decorrenti dalla data della concessione del sostegno, termine da rispettare in applicazione dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014;

3. di confermare quant’altro previsto dalla deliberazione n. 1787/2020;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia diffusione attraverso l’inserimento nel Portale ER-Agricoltura, caccia e pesca.

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