n. 83 del 23.06.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto mobile per trattamento rifiuti inerti provenienti dalla demolizione dell'ex zuccherificio nel comune di Ostellato (FE), presentato dalla ditta General Smontaggi s.p.a. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “campagna di impianto mobile per trattamento rifiuti inerti” da svolgersi nel Comune di Ostellato (FE) ad opera della Ditta General Smontaggi da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. prima del recupero dei rifiuti da demolizione dovrà essere verificata la presenza o meno di residui di amianto che dovranno essere avviati e smaltiti in impianti autorizzati;

b. la ditta dovrà presentare ad ARPA e alla Provincia copia della domanda di rinnovo della autorizzazione rilasciata con Determina 2005/2228 del 27/05/2005 dalla Provincia di Novara corredata dalla relazione tecnica di cui al punto 32) dell’Allegato A della stessa;

c. prima dell’inizio dell’attività dovrà essere presentata alla Provincia di Ferrara una Garanzia finanziaria relativa all’impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Novara con atto Prot. n. 2228/2005, in quanto al punto 4. prevede che la garanzia stessa sia presentata per ogni campagna di attività; l’attività non potrà essere intrapresa fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, da parte della Provincia di Ferrara;

d. l’impianto di frantumazione dovrà essere posizionato nell’area individuata dal P.S.C. del Comune di Ostellato come “impianti produttivi in territorio rurale”;

e. prima dell’inizio delle attività di recupero la ditta dovrà presentare a Provincia, ARPA, AUSL e Comune il diagramma di Gantt delle lavorazioni distribuite nell’arco dei giorni consecutivi previsti nel progetto;

f. dovrà essere valutato il periodo migliore per le attività di demolizione/recupero, in modo da ridurre il disturbo per le specie avifaunistiche migratorie che nidificano nelle vicinanze dell’ex zuccherificio;

g. considerata la prossimità di abitazioni e di una area “di tutela naturalistica” dovranno essere rispettati nei pressi del recettore più vicino all’impianto in oggetto i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente; dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell’attività di cantiere;

h. durante lo svolgimento delle attività di cantiere maggiormente rumorose, dovranno essere eseguite misure strumentali al fine di verificare il rispetto dei limiti, ai ricettori identificati nella valutazione di impatto acustico allegata al progetto; i dati acquisiti e relazionati, saranno trasmessi all’Amministrazione Comunale e ad Arpa per le verifiche di competenza, entro 30 giorni dall’inizio della campagna di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi;

i. la ditta dovrà inviare ad ARPA, entro l’inizio della campagna di recupero rifiuti inerti, una relazione in cui venga specificato come vengano individuati e allontanati i rifiuti contenenti amianto dai rifiuti avviati all’impianto mobile di trattamento, corredata dai formulari;

j. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta “voce a specchio” (ovvero, che hanno un corrispondente codice pericoloso) ai sensi dell’art.2 della decisione 2000/532/CE che ne attestino la non pericolosità;

k. i rifiuti solidi speciali pericolosi dovranno essere stoccati su superfici impermeabilizzate qualora presenti e coperti o in alternativa in appositi cassoni/cassonetti e/o big bags per ciascuna tipologia secondo lo specifico codice CER in attesa di essere smaltiti come rifiuti pericolosi; si dovranno mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi avviati allo smaltimento;

l. tutte le operazioni di recupero come sottofondi e piazzali si potranno effettuare solo dopo aver eseguito la caratterizzazione di tutti i cumuli di rifiuti ottenuti, ricordando che l’esecuzione di sottofondi e piazzali è soggetta a presentazione di Denuncia di Inizio Attività in quanto intervento di manutenzione straordinaria di cui all’art. I.16 del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente

m. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, potrà essere recuperato in loco solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del DM 5/2/1998;

n. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le risultanze dei test del cessione eseguiti per ognuno dei cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, nonché una relazione che espliciti la campionatura del campione di rifiuto dal cumulo successivamente sottoposto a test di cessione;

o. la ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta General Smontaggi, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ostellato, all’ARPA sezione provinciale di Ferrara, all’AUSL di Ferrara;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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