n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE Oggetto n. 1043 - Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Sviluppare la dimensione europea dello sport” – Oom (2011) 12 Def. del 18 gennaio 2011
La I Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, nonché l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008;
Visto l’articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea - Sessione comunitaria 2010”, in particolare le lettere a), b), c), f), g);
Vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 2505 del 26 gennaio 2011);
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Sviluppare la dimensione Europea dello sport” – COM (2011) 12 del 18 gennaio 2011;
Visto il “Libro bianco sullo sport” – COM (2007) 391 def., dell’ 11 luglio 2007;
Visto il parere reso dalla V Commissione Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport nella seduta del 9 febbraio 2011 (prot. n. 4163 del 9 febbraio 2011);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 ”Norme in materia di sport”;
Considerato che nella citata Comunicazione la Commissione Europea espone le proposte per dare seguito al quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona che, attraverso l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per la prima volta, indica lo sport come settore in cui l’Unione Europea può svolgere un ruolo di supporto, di coordinamento e di complemento dell’azione degli Stati membri al fine di sviluppare la dimensione Europea dello sport tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
Considerato che l’azione Europea in materia di sport, dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 migliorando l’occupabilità e la mobilità, attraverso azioni che promuovono l’inclusione sociale nello sport e attraverso di esso, l’istruzione e la formazione (anche grazie al quadro Europeo delle qualifiche) e le linee d’azione Europee in materia di attività fisica;
Considerato inoltre che lo sport presenta una forte valenza intersettoriale che necessita di integrazione nelle singole politiche di settore e che le proposte di azione contenute nella Comunicazione dovrebbero incidere su materie di competenza regionale quali: la promozione delle attività motorio-sportive, la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale, il volontariato, le pari opportunità, l’inclusione sociale;
a) Si esprime in senso favorevole osservando quanto segue:
- il conferimento all’Unione Europea, attraverso l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di competenze in materia di sport richiede, in primo luogo alle istituzioni dell’Unione stessa, di individuare con chiarezza, e in maniera ambiziosa, obiettivi e strumenti della propria azione, tenendo conto dell’importanza sociale ed economica dell’attività sportiva;
- è attraverso la diffusione e il sostegno alle attività motorie e di “sport per tutti”, anche nella loro dimensione transnazionale, che è possibile garantire l’estensione del diritto allo sport per tutte le fasce della popolazione e che, anche sulla base dell’art. 165 TFUE, sarebbe necessario definire con chiarezza gli strumenti finanziari, anche specifici (come apposite linee di Bilancio), con cui sostenere, in sinergia con gli Stati membri, le iniziative dell’Unione Europea in materia di sport;
- lo sport deve potere svolgere pienamente il proprio ruolo educativo, di sviluppo della cittadinanza attiva e di inclusione sociale e che è di preminente interesse per l’Unione Europea sostenere tali funzioni;
- in coerenza con quanto avvenuto in occasione della definizione del “Libro bianco sullo sport” - COM (2007) 391 def., dell’ 11 luglio 2007, è necessario estendere la consultazione sulla presente Comunicazione all’insieme delle entità interessate, comprese quelle che rappresentano lo sport non professionistico e le istituzioni regionali e locali;
- inoltre, con riferimento al punto 2. “Il ruolo sociale dello sport” e, in particolare al punto 2.4 “Migliorare la salute attraverso lo sport”, evidenzia che l’attività fisica è uno strumento cardine per la promozione della salute e la prevenzione e condivide la necessità di una armonizzazione delle azioni sviluppate in molti settori diversi come quello dell’istruzione, dei trasporti, dell’urbanistica, della sicurezza pubblica, dell’ambiente di lavoro e della sanità;
- con riferimento al punto 2.2. “Istruzione, formazione e qualifiche nello sport”, condivide l’importanza di incrementare il tempo da dedicare all’attività fisica e sportiva in ambito curriculare scolastico e propone di attivarsi per garantire, in tutti gli Stati membri, un minimo di ore di attività fisica obbligatoria e una formazione adeguata degli insegnanti accompagnata da una costante attività di aggiornamento;
- in relazione alla lotta al doping, punto 2.1 della Comunicazione, sottolinea la necessità di un nuovo approccio che ponga maggiore attenzione all’ambito sportivo non professionistico (dilettanti, amatori, mondo giovanile e/o delle palestre) soprattutto attraverso adeguate politiche di prevenzione e auspica, in tal senso, l’organizzazione programmata, con l’ausilio di validi strumenti e con il supporto di esperti, di una serie di interventi formativo/informativi presso i luoghi dove lo sport vive e si diffonde;
- condivide l’attenzione posta sulla “funzione di monitoraggio dello sport” finalizzata a ottenere dati comparabili a livello di Unione Europea sugli aspetti socioeconomici dello sport, punto 3 della comunicazione, in particolare punto 3.1 “Definizione di politiche basata su dati di fatto nel settore dello sport”, tuttavia rileva l’importanza di avviare un’ attività di coordinamento delle basi di dati già esistenti, soprattutto con riferimento alle attività fisico-motorie e sportive svolte al di fuori delle organizzazioni riconosciute e dei circuiti ufficiali, ma che interessano la maggior parte degli individui che praticano sport;
- con riferimento al punto 4. “Organizzazione dello sport”, sottolinea che la Comunicazione si concentra sulle regole sportive che generalmente riguardano l’organizzazione e la corretta gestione dello sport agonistico, mentre non sembra oggetto di sufficiente attenzione il ruolo di coordinamento che dovrebbe essere svolto dagli Stati membri, soprattutto laddove, come nello Stato italiano, essi hanno, a pieno titolo, competenza in materia.
- La Regione Emilia-Romagna, infine, coglie con grande favore la proposta di esaminare “modalità di rafforzamento dei meccanismi di solidarietà finanziaria dello sport”, ma rileva la necessità di garantire un finanziamento adeguato e costante per la realizzazione e il mantenimento in efficienza di spazi attrezzati e luoghi destinati all’attività fisica e sportiva sia per quanto riguarda gli impianti tradizionali, anche in sedi scolastiche, sia per gli spazi all’aria aperta e realizzati con metodologie innovative.
b) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.
c) Dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
d) Dispone l’invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai parlamentari Europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano –romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed Europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
Approvata all’unanimità nella seduta del 9 febbraio 2011, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell’articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.