n.299 del 03.12.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 comma 5 – Opera Pia Alberoni Fondazione di diritto privato. Variante non sostanziale (sostituzione pozzo esistente con un nuovo pozzo) alla concessione rilasciata con DET-AMB-2019-5282 del 15/11/2019 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, da pozzo ubicato in comune di Cortemaggiore (PC), frazione Chiavenna Landi, località Tassaro Grosso - Proc. PC01A0111 – SINADOC 16535/2025

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina
1. di assentire all’OPERA PIA ALBERONI FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO - C.F. 80001390337, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0111, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

(omissis)

destinazione della risorsa ad uso IRRIGUO; 

portata massima di esercizio pari a 25 l/s;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 134.146 mc/annui; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2029; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

 Dispositivo di misurazione – Il  concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati  entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. 

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