n.237 del 16.08.2023 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7114 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a verificare con il Governo, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, ulteriori provvedimenti normativi, oltre a quelli già esistenti, atti a ridurre i disagi economici alle micro e piccole imprese commerciali e artigianali interessate da cantieri per la realizzazione di opere pubbliche. A firma dei Consiglieri: Daffadà, Costi, Zappaterra, Sabattini, Bulbi, Pigoni, Bondavalli, Amico, Dalfiume, Gerace, Pillati, Caliandro

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge n. 5242 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche", prevede la creazione di un fondo regionale dedicato al risarcimento, almeno parziale, dei danni o disagi causati dalla chiusura prolungata, totale o parziale, delle strade per l'apertura di cantieri che hanno una pubblica utilità;

si tratta di una proposta legislativa simile a quelle già respinte in precedenti legislature (nella VIII, IX, X) avente come oggetto lo stesso tema;

l’ordinamento giuridico non esclude la possibilità di risarcire il danno causato dalla chiusura prolungata di strade per l'apertura di cantieri di pubblica utilità, a condizione che si verifichi una lesione all’altrui sfera giuridica tutelata. Si tratta di una lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che deve essere rimborsata da chi ha causato il danno, così come non esclude la possibilità di riconoscere eventuali disagi, ma sempre riferiti a chi ha la titolarità dell’opera pubblica;

il testo del progetto di legge addossa alla Regione un costo ingiustificabile (se non per opere proprie), creando un costo inammissibile per una Regione a statuto ordinario, perché viola le norme sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa e sulla tutela degli equilibri di bilancio;

la disciplina che si vuole introdurre non tiene conto del principio di causalità, che stabilisce che per essere considerati responsabili di un determinato evento è necessario averlo cagionato con la propria condotta;

la corretta attuazione di qualsiasi opera pubblica richiede che l'ente responsabile dell'opera pubblica e l'appaltatore (obbligati in solido) prevedano ed attuino le misure di mitigazione degli impatti sui commercianti e artigiani interessati ai cantieri, conformandosi al principio di arrecare il minor danno possibile e provvedendo a risarcire eventuali disagi o danni causati;

ogni livello di governo ha delle competenze specifiche e delle responsabilità ben definite. Nel caso dei cantieri sulla viabilità, se la Regione non ha competenze dirette su questi lavori, non può farsi carico dei disagi e dei danni che ne derivano in base ai principi contabili in essere. Questo agire aiuta a garantire il rispetto delle competenze, che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente e che le responsabilità siano chiaramente definite.

Rilevato che

la realizzazione di opere pubbliche è solitamente improntata a superare problematiche esistenti e soprattutto a rendere più attrattive e fruibili le porzioni di città, paesi o frazioni dove solitamente sono localizzati le micro e piccole attività commerciali, artigianali e di servizio, fondamentali per la vitalità di quelle comunità.

Considerato che

con la legge regionale n. 41 del 1997, “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva”, oggi in modifica, la Regione ha previsto degli interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Tali interventi consistono in contributi per migliorare, rigenerare e rinnovare le aree urbane centrali e periferiche, nonché i centri minori e le frazioni. Lo scopo è di stimolare processi di ripresa socio-economica di tali aree;

la funzione che svolge la Regione in materia di commercio è di favorire e incentivare lo sviluppo del commercio; per tale obiettivo la Regione concede contributi ai Comuni per riqualificare e valorizzare aree commerciali e agli esercenti per qualificare, innovare e sviluppare la rete commerciale e distributiva;

quanto viene proposto con il Progetto di Legge in oggetto, ovvero che la Regione dia risorse alle attività economiche che abbiano un minor fatturato a causa di opere pubbliche e cantieri, non rientra nelle competenze e nelle politiche regionali.

Valutato che

in relazione all'ipotesi di procedere ad approvare l'intervento legislativo in oggetto, non si ritiene di condividerla per le seguenti ragioni:

- non risulta ammissibile che la Regione possa indennizzare danni e disagi alle attività economiche derivanti da opere di competenza di altri soggetti pubblici o privati (Enti locali, Anas, società concessionarie delle autostrade ecc.), perché i maggiori o minori danni o disagi rientrano nella piena ed unica responsabilità di chi appalta i lavori e di chi li esegue, in quanto stabiliscono sia i modi sia i tempi;

- risulta più coerente che si occupino di eventuali indennizzi o ristori per danni e disagi l’Ente appaltante o l’esecutore che hanno in competenza l’opera, con proprie risorse e non con fondi della Regione;

- i cantieri per opere pubbliche che possono arrecare disagi e danni alle attività economiche insediate sul territorio regionale sono migliaia ogni anno, e la Regione non può farsene carico, non avendo competenza su tali opere. Tale intervento richiederebbe risorse molto ingenti, che dovrebbero essere destinate al sostegno di altre politiche regionali. Questo comporterebbe una violazione delle norme sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa e sulla tutela degli equilibri di bilancio, che sono vincoli imposti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario;

- dal punto di vista contabile la Regione può farsi carico solo di danni e disagi cagionati da interventi della regione stessa e non da parte di altri enti locali o altri soggetti, onde evitare il prefigurarsi di ipotesi di danno erariale.

In taluni casi, per opere consistenti, gli Enti locali hanno provveduto a dare indennizzi simili per propri appalti, senza alcun contributo regionale.

Verificato inoltre che

tali danni o disagi a piccole e microimprese commerciali o artigianali solitamente sono dovuti ad opere pubbliche realizzate dai Comuni nei centri storici o frazionali per rendere moderni ed attrattivi gli stessi;

già oggi, in determinate situazioni in cui si realizzano opere pubbliche di considerevole entità, gli Enti locali si impegnano a risarcire i cittadini e le attività economiche che subiscono disagi a causa di tali interventi. Questa pratica dimostra una sensibilità da parte degli Enti locali nei confronti delle conseguenze negative che possono derivare dalle opere pubbliche, soprattutto per quanto riguarda l'impatto sulle attività commerciali e sulle comunità locali;

inoltre, gli Enti locali dedicano la massima attenzione e impegno nel cercare di ridurre al minimo i disagi causati dalle opere pubbliche. Questo si traduce in una serie di misure adottate durante le fasi di pianificazione e realizzazione dei progetti, al fine di limitare l'impatto negativo sull'ambiente circostante e sulle attività economiche presenti sul territorio;

l'obiettivo principale degli Enti locali è quello di trovare un equilibrio tra lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche e la tutela degli interessi delle comunità locali, cercando di mitigare al massimo gli inconvenienti che potrebbero sorgere durante l'esecuzione delle opere.

Evidenziato che

i cantieri possono avere effetti e impatti diversi a seconda della loro posizione, delle cause dei lavori, del periodo di svolgimento e della natura degli interventi; per quanto attiene ad eventuali danni causati da opere pubbliche questi sono già regolamentati a livello nazionale mentre si potrebbe valutare una regolamentazione nazionale per quanto attiene la parte dei “disagi “intesi come minor fatturato, con particolare attenzione agli Enti Locali, già oggi oberati da obblighi non sempre riconosciuti dai trasferimenti nazionali. su più Queste condizioni richiedono pertanto un'azione di regolamentazione a livello nazionale al fine di contenere e mitigare i possibili danni e disagi, ad iniziare da quelli generati dagli Enti locali.

Impegna la Giunta regionale

a verificare con il Governo, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, ulteriori provvedimenti normativi, oltre a quelli già esistenti, atti a ridurre i disagi economici alle micro e piccole imprese commerciali ed artigianali interessate da cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare attenzione agli Enti locali, anche con adeguati trasferimenti economici.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2023

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