n. 154 del 10.11.2010 periodico (Parte Seconda)
Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica Virgifera Virgifera LeConte". Anno 2011
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;
- la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera LeConte, e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 08 aprile 2009, recante “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera LeConte”;
- la propria determinazione n. 9526 del 29 settembre 2009, recante “Prescrizioni del responsabile del Servizio fitosanitario regionale per la lotta contro il parassita da quarantena ‘Diabrotica virgifera virgifera LeConte’ – Anno 2010”;
- lo Standard tecnico 22 gennaio 2010 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 214/2005. Criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell’organismo nocivo Diabrotica virgifera virgifera LeConte nel territorio italiano, in applicazione del D.M. 8 aprile 2009;
Considerato che tale insetto è inserito nelle liste di quarantena per l’Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto 10.4), che è pericoloso e diffusibile nel territorio anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto maidicolo emiliano-romagnolo;
Preso atto dei risultati dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto 08 aprile 2009 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del relativo standard tecnico che hanno accertato la presenza di esemplari di ‘Diabrotica virgifera virgifera’ LeConte in Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e in particolare l’art. 37;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;
- n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di dichiarare l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna “zona infestata”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 8 aprile 2009;
2) di stabilire che nel suddetto territorio dichiarato “zona infestata”, e fino a contraria disposizione:
- nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso) per più di due anni consecutivi. Non si considera ristoppio la semina del mais effettuata in data successiva al 1° giugno;
- è vietato trasportare piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone di pannocchie verso zone indenni da Diabrotica virgifera virgifera LeConte;
- è vietato lo spostamento di terreno che abbia ospitato mais nell’anno in corso o in quello precedente verso zone indenni da Diabrotica virgifera virgifera LeConte;
3) di concedere, direttamente o tramite i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sulla base dell’andamento climatico, della dinamica biologica del parassita e del ciclo colturale aziendale, deroghe alle prescrizioni di cui al precedente punto 2); a tal fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale oppure ai suddetti Consorzi Fitosanitari Provinciali, prima dell’avvio delle semine e, comunque, entro il 31 maggio 2011;
4) di istituire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del citato D.M. 8 aprile 2009 una “zona di contenimento” che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all’interno della zona infestata e trenta chilometri nella zona indenne, come da cartografia allegata e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, link “Diabrotica del mais”;
5) di stabilire che all’interno della “zona di contenimento”, e fino a contraria disposizione, è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso);
6) di revocare la propria determinazione n. 9526 del 29 settembre 2009.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della L.R. 9 settembre 1987, n. 28.
L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi