SUPPLEMENTO SPECIALE N.71 DEL 23.12.2015

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I

Disposizioni generali e finalità

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze legislative, in coerenza con la normativa statale e ai sensi dell'articolo 64, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), detta le norme regionali in materia di organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate.

2. Ai fini della semplificazione normativa, la presente legge riordina le disposizioni regionali in materia di esercizi farmaceutici con particolare riferimento a:

a) dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale;

b) servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza;

c) attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali.

TITOLO II

Dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale

CAPO I

Art. 2

Competenze

1. In materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale, alla Regione, ai Comuni e alle Aziende USL sono confermate le competenze e le funzioni individuate dall’articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015.

2. Per una migliore distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici le funzioni amministrative comunali in materia sono esercitate preferibilmente dalle unioni di comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

CAPO II

Procedimento di formazione e revisione della pianta organica

Art. 3

Definizione di pianta organica

1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica.

2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale.

3. La pianta organica classifica ogni farmacia come urbana o rurale.

Art. 4

Procedimento di revisione della pianta organica

1. Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente. Nel progetto il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).

2. Il Comune, elaborato il progetto, lo trasmette all’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio per acquisirne entro trenta giorni il parere previsto dalla legislazione statale.

3. Il Comune, acquisito il parere previsto al comma 2, ovvero trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti, trasmette il progetto all’Azienda USL entro il 30 giugno.

4. L’Azienda USL, entro 90 giorni dal ricevimento del progetto, svolge il controllo preventivo sullo stesso, verificando la corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di cui al comma 1 e, in caso positivo, esprime la propria approvazione. L'Azienda USL può altresì proporre al Comune variazioni al progetto al fine di realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici. In caso di silenzio il Comune procede prescindendo dall'approvazione.

5. Nei casi in cui l’Azienda USL non ritenga di poter esprimere la propria approvazione, indica al Comune gli aspetti del progetto da modificare, assegnando un termine massimo di 30 giorni per adeguare il progetto.

6. L’Azienda USL verifica che il Comune abbia modificato il progetto in coerenza alle indicazioni date e, in caso positivo, esprime il proprio assenso. Nel caso in cui l’Azienda USL verifichi che il Comune non ha modificato il progetto secondo le indicazioni date, trasmette alla Regione l’atto comunale e la propria proposta di modifica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 9.

7. Il Comune, acquisita l'approvazione dell’Azienda USL:

a) adotta la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, oppure conferma la pianta organica preesistente;

b) pubblica la pianta organica nel BUR e la trasmette alla Regione e all’Azienda USL.

8. L’Azienda USL, nel caso in cui un comune non abbia trasmesso alcun progetto entro il 30 giugno come previsto dal comma 3, ne dà immediata comunicazione alla Regione.

9. La Regione, nelle ipotesi previste ai commi 6 e 8, indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della pianta organica definitiva.

10. Il procedimento di revisione della pianta organica si conclude entro il mese di dicembre dello stesso anno pari. 

Art. 5

Apertura delle farmacie comunali

1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione. Decorso tale termine senza che il Comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede stessa e la Regione la assegna mediante la procedura concorsuale di cui all'articolo 6.

Art. 6

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto dalla Regione per l'intero territorio regionale, terminata la procedura di revisione delle piante organiche di cui all'articolo 4.

2. Le modalità di svolgimento del concorso e la nomina della Commissione giudicatrice sono disciplinate in base alla normativa statale vigente.

3. Ai componenti e al segretario della Commissione giudicatrice sono corrisposti un compenso e un rimborso forfettari per spese di viaggio, vitto e alloggio i cui importi sono determinati nell’atto di nomina della Commissione medesima.

4. Per le cause di incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

5. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente articolo, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di Euro 50,00 non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.

6. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle Aziende USL e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

7. Il termine per l’apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall'assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato.

Art. 7

Farmacie nei luoghi ad alto transito

8. La Regione, a seguito dell’approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche, individua il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive previste dall’art. 1-bis della legge n. 475 del 1968, sulla base del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo delle sedi di nuova istituzione.

9. Entro il limite del numero massimo individuato ai sensi del comma 1, la Regione, anche su richiesta del Comune interessato, sentita l'Azienda USL e avvalendosi del suo supporto tecnico, istituisce ulteriori farmacie:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

10. L’istituzione di tali farmacie, in quanto funzionale ai luoghi di alto transito di cui al comma 2, non comporta delimitazione di sede farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle distanze minime previste.

11. Fino al 2022, le sedi farmaceutiche aggiuntive sono offerte in prelazione ai Comuni nel cui territorio insistono. La titolarità o la gestione non può essere ceduta dal Comune e, in caso di rinuncia, la sede è dichiarata vacante. Dopo il 2022, si applica la disciplina ordinaria prevista dall'art. 9 della legge n. 475 del 1968 e dall’art. 12 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico).

12. Le sedi non assegnate ai Comuni, oppure assegnate ai Comuni ma non aperte entro un anno dalla data di esercizio della prelazione, vengono assegnate mediante concorso ai sensi dell’articolo 6.

CAPO III

Altre disposizioni

Art. 8

Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici

1. Qualora il Comune rilevi difficoltà da parte della popolazione nell’approvvigionamento di medicinali, anche su segnalazione dell’Azienda USL, istituisce ed autorizza l’apertura dei dispensari farmaceutici secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).

2. La gestione del dispensario farmaceutico è affidata al titolare della farmacia più vicina; in caso di rinuncia la gestione è di competenza del Comune. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicità ed efficienza per l’apertura del dispensario, il Comune stesso può rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione di riferimento attivando la consegna al domicilio dei farmaci, garantendo qualità e sicurezza del servizio.

3. I l Comune definisce l’orario minimo di apertura assicurato dal dispensario, senza includerlo nella programmazione dei turni di cui all’articolo 12.

4. Il Comune può autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1 nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina.

Art. 9

Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali

1. I Comuni con le caratteristiche di stazione di soggiorno e di cura o balneari o d'interesse turistico e con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti, possono istituire, sentita l’Azienda USL, i dispensari farmaceutici stagionali previsti dall’articolo 1 della legge n. 221 del 1968, qualora, in periodi individuati, si determini un’affluenza stagionale tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica superiore rispetto a quello garantito dalle farmacie esistenti.

2. Il Comune autorizza l’apertura del dispensario indicando il periodo di apertura stagionale. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale è affidata al titolare della farmacia più vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza.

3. I Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, possono istituire, sentita l’Azienda USL, una farmacia succursale aperta al pubblico per un periodo dell’anno determinato.

4. La farmacia succursale di cui al comma 3 è assegnata tramite pubblico concorso, indetto dalla Regione su richiesta del Comune interessato, cui partecipano esclusivamente i titolari di farmacie del medesimo Comune.

5. Lo svolgimento del concorso e la gestione della farmacia succursale sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti in materia. Nei Comuni ove esista una sola farmacia, la succursale è assegnata al suo titolare ovvero, in caso di rinuncia, è messa a concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.

6. L’apertura della farmacia succursale è autorizzata con provvedimento del Comune che indica il periodo di apertura durante l’anno. Il farmacista autorizzato all’apertura della farmacia succursale deve preporre alla sua direzione un farmacista iscritto all’albo professionale.

TITOLO III

Servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza

Art. 10

Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative in materia di:

a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e dell’articolo 12 della legge n. 475 del 1968;

b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;

e) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;

f) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto;

g) decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362. In presenza di più titolari interessati al decentramento il Comune individua i criteri e le modalità per dare corso a una selezione;

h) chiusura delle farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici qualora non sussistano più le ragioni che ne hanno determinato l’apertura, di cui all’articolo 8 commi 1 e 4 e all’articolo 9 comma 1.

2. Il Comune riconosce la titolarità della farmacia, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dell’effettiva apertura della farmacia. Il provvedimento di autorizzazione all’apertura e il riconoscimento della titolarità sono trasmessi all’Azienda USL territorialmente competente e alla Regione.

Art. 11

Competenze dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

1. Sono di competenza dell'Azienda USL le funzioni amministrative in materia di:

a) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge n. 221 del 1968;

b) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;

c) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;

d) raccolta delle comunicazioni pervenute da parte del direttore o del titolare della farmacia, in relazione all'assunzione e alla dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;

e) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;

f) attività propositiva e di istruttoria degli atti di competenza del Comune;

g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;

h) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze spettanti alle farmacie convenzionate;

i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, non attribuito ad altri enti dalla legge.

Art. 12

Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti ai sensi del presente articolo costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore.

3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate.

4. L'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel rispettivo territorio durante gli orari di chiusura diurna, notturna e festiva. Il servizio farmaceutico prestato in turno è di norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la facoltà del Comune di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile.

5. Nei comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato per chiamata, mediante reperibilità del farmacista tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e presenza del farmacista nei locali della farmacia, entro un tempo massimo di 30 minuti.

6. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni.

7. È fatto obbligo alle farmacie collocate in aree extraurbane di dotarsi di croce verde luminosa da tenere accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.

Art. 13

Chiusura per ferie

1. Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco di un anno, la chiusura per il periodo di un mese, secondo le modalità e tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dall'Azienda USL, sentiti i Sindaci, l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

2. La chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.

3. L'Azienda USL deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione sulle farmacie che prestano servizio nei periodi di ferie.

Art. 14

Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate

1. Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'articolo 15 della legge n. 475 del 1968 e delle norme sulla protezione dei dati personali.

2. La consegna a domicilio di cui al comma 1 può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta, sotto la responsabilità del farmacista.

3. In caso di prescrizione in formato digitale, il codice identificativo della ricetta unitamente al codice fiscale dell’assistito possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente.

4. Il responsabile della farmacia assicura qualità e sicurezza del servizio.

5. Per esigenze di tutela della salute, la Regione può adottare linee di indirizzo in materia di consegna dei farmaci al domicilio, volte a garantire qualità e sicurezza del servizio stesso.

Art. 15

Vigilanza sulle farmacie

1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio di farmaci, è esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL.

2. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica e da personale amministrativo, appartenenti all'Azienda USL.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o addetto di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attività di vigilanza.

TITOLO IV

Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali

Art. 16

Attività e servizi erogabili in farmacia

1. In applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l’attività principale di dispensazione dei farmaci.

2. Tutte le attività devono essere avviate e svolte nel rispetto della specifica normativa di settore vigente in materia. L'esercizio di servizi di rilievo sanitario e socio-sanitario soggetti a specifica autorizzazione è consentito nei locali della farmacia previa acquisizione dell'autorizzazione stessa da parte del titolare di esercizio farmaceutico.

3. P er esigenze di tutela della salute, la Regione può, con proprio atto, subordinare l'esercizio di determinati servizi in farmacia al rispetto di specifici requisiti organizzativi e strutturali.

4. In ogni caso all’interno della farmacia è vietato l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati derivanti dall'introduzione della disciplina regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, di cui al Titolo II.

2. A tal fine, dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni 4 anni, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce, in particolare, informazioni sull’andamento del procedimento di revisione delle piante organiche, sul numero di nuove sedi farmaceutiche individuate, sul concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio e sulle farmacie istituite nei luoghi ad alto transito ai sensi dell’articolo 7.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 6 e dall’articolo 9 commi 4 e 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dalle risorse a tale scopo specifico accantonate nell’ambito del fondo speciale di cui all’U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017, a carico dell’esercizio 2016.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie

Art. 19

Norme di prima applicazione e norme transitorie

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base alla definizione di cui all’articolo 3, la propria pianta organica, tenendo conto anche dell’individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire.

2. La Regione subentra nei procedimenti amministrativi in corso presso le Province dalla data dell’effettivo trasferimento delle relative risorse strumentali.

3. Le farmacie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già dotate di croce rossa luminosa possono mantenere tale dotazione, in deroga a quanto stabilito all’articolo 12 comma 7.

Art. 20

Disposizioni finali

1. La Regione può emanare linee guida per garantire l’uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale.

Art. 21

Abrogazioni

1. Il Titolo IV e l’articolo 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica” sono abrogati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e 186 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ai sensi dell’articolo 88 della legge regionale n. 13 del 2015.

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