n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Modifiche all'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1840/2020 e successive variazioni apportate con le deliberazioni di Giunta n. 1940/2020 e n. 118/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 1840 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto “Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;
  • n. 1940 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 1840/2020: ampliamento della popolazione target destinataria dell’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;
  • n. 118 del 22/1/2021 avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 1940/2020: ulteriore ampliamento della popolazione target destinataria dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;

Richiamati gli articoli 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che rispettivamente recitano:

  • i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le Farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza;
  • le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali;
  • all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) l'effettuazione presso le Farmacie da parte di un Farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».

Preso atto:

  • dell’Ordinanza n. 1634 del Consiglio di Stato, Sez. III, del 29 marzo 2021 relativa al ricorso di cui al registro generale 1639/2021 proposto dall’Ordine nazionale dei biologici, per la riforma dell’Ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Seconda) n. 00059/2021, concernente la propria deliberazione n. 1840/2020;
  • che detta Ordinanza accoglie l’istanza di sospensione proposto dall’Ordine nazionale dei biologici nei limiti in cui il provvedimento impugnato consente che il test rapido nasale per la rilevazione dell'antigene del coronavirus venga eseguito dal cittadino, ritenendo che, “con riguardo alla fattispecie per cui è causa, il test da cui derivino effetti giuridici o sanitari di qualsiasi natura” debba “essere effettuato direttamente da personale abilitato, nel quale – ad una prima delibazione consentita dalla sede cautelare e ritenuto prevalente l’interesse ad un più ampio screening ANTICOVID della popolazione - va ricompreso il farmacista”;

Considerate inoltre le più recenti indicazioni tecniche in tema di tipologia dei test antigenici rapidi emanate dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità nonché dalla Commissione Europea;

Ritenuto pertanto di ottemperare alla suddetta Ordinanza, apportare modifiche alla propria deliberazione n. 1840/2020 e in particolare all’allegato parte integrante e sostanziale, peraltro ulteriormente modificato, in parte, dalle proprie deliberazioni n. 1940/2020 e n. 118/2021, sopra citate;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamati infine:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”, e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;

- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- la propria deliberazione n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di ottemperare all’Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 29 marzo 2021 n. 1639 e conseguentemente di stabilire che l’Accordo sottoscritto tra l’Assessore alle Politiche per la Salute e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate in riferimento alla propria deliberazione n. 1840/2020 - successivamente modificato, in parte, a seguito delle proprie deliberazioni n. 1940/2020 e n. 118/2021 - avente ad oggetto “Accordo tra la regione emilia-romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus”, sia sostituito dall’Accordo sottoscritto in data 1 aprile 2021, posto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

3. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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