n.258 del 07.10.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Installazione nuova pressocesoia per rifiuti metallici, eliminazione mulino trituratore e modifica quantitativi trattati senza aumento delle quantità totali" localizzato nel comune di Longiano (FC), proposto dalla ditta Magnani Metalli S.r.l.
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Installazione nuova pressocesoia per rifiuti metallici, eliminazione mulino trituratore e modifica quantitativi trattati senza aumento delle quantità totali” localizzato in Comune di Longiano (FC) proposto da Magnani Metalli S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. unitamente alla presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività nella nuova configurazione, dovrà essere presentato ad Arpae SAE FC uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto dedicato alla produzione di energia da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico in copertura), contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’impianto. Lo studio dovrà valutare la possibilità di coprire una quota significativa del fabbisogno energetico dell’impianto e per questo motivo dovrà includere i seguenti aspetti:
- dimensionamento: calcolo della potenza necessaria e valutazione della dimensione dell’impianto in termini di capacità installata per soddisfare il fabbisogno energetico aggiuntivo dell’impianto;
- fattibilità economica: stima dei costi complessivi di realizzazione dell’impianto e della sostenibilità finanziaria dell’intervento per l’azienda, con riferimento all’incidenza delle spese sul bilancio aziendale annuale;
- tempistiche di realizzazione: proposta dei tempi per la realizzazione dell’impianto;
- obiettivi di sostenibilità: lo studio deve riportare una preliminare proposta di configurazione dell’impianto, esplicitandone in modo chiaro l’efficacia in termini di sostenibilità energetica e riduzione dell’impatto complessivo dell’impianto rifiuti;
2. unitamente alla presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività nella nuova configurazione, dovrà essere presentato ad Arpae SAE FC un approfondimento relativo al contributo acustico indotto verso i ricettori limitrofi (con particolare riferimento ai recettori R4 e R5). Nello specifico, dovranno essere presi in esame i seguenti aspetti:
- esecuzione di misure e valutazioni previsionali utili a verificare il funzionamento a pieno regime di tutte le attività lavorative, soprattutto per quanto riguarda le attività di carico/scarico del materiale ferroso;
- determinazione del rumore della nuova sorgente sonora prevista Presso-cesoia Bonfiglioli con rilievi a distanza adeguata (maggiore di 20 metri) comprensiva delle operazioni di carico-scarico;
- determinazione del contributo acustico verso i ricettori R1, R4 e R5 nella nuova configurazione di progetto;
- definizione del livello di rumore residuo nelle fasce orarie più critiche con calcolo ai tre ricettori abitativi e riduzione dovuta all’effetto insertion-loss;
- qualora l’approfondimento evidenzi la necessità di prevedere opere di mitigazione acustiche sulle sorgenti sonore o nel cammino di propagazione tra l’impianto e i ricettori abitativi, queste dovranno essere oggetto di specifico dettagliato progetto da allegare alla documentazione per la fase di Autorizzazione;
- esecuzione di un monitoraggio acustico post operam finalizzato a validare i risultati della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da Arpae SAE FC;
c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE FC e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione associata alla modifica dei quantitativi di rifiuti senza variazioni delle quantità totali di stoccaggio autorizzate (istantanee e annuali);
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Magnani Metalli S.r.l., al Comune di Longiano, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6901);
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.