n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Accordo di Programma territoriale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi per la prima infanzia del Distretto del Frignano 2013-2017

Si pubblica, di seguito, l'Accordo di Programma territoriale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi per la prima infanzia del Distretto del Frignano 2013-2017

Il Direttore dell'Area

Emanuela Ricci

Accordo di Programma territoriale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi per la prima infanzia del Distretto del Frignano

Il Comune di Fanano (C.F.00562780361), rappresentato da Maria Chiara Bellettini, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile Area Affari Generali;

Il Comune di Fiumalbo (C.F. 83000910360), rappresentato da Alessio Nizzi, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco; 

Il Comune di Lama Mocogno (C.F.00460930365), rappresentato da Maurizia Bononi, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo; 

Il Comune di Montecreto (C.F. 83000490363), rappresentato da Maurizio Cadegiani, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco; 

Il Comune di Pavullo nel Frignano (C.F. 00223910365), rappresentato da Emanuela Ricci, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Area Servizi Socio-Culturali; 

Il Comune di Pievepelago (C.F. 00632850368), rappresentato da Corrado Ferroni, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco; 

Il Comune di Polinago (C.F.00474870367), rappresentato da Maria Pia Giordana Ranieri, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile degli Affari Generali;

Il Comune di Riolunato (C.F. 00661380360), rappresentato da Giancarlo Cargioli, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco; 

Il Comune di Serramazzoni (C.F. 00224320366), rappresentato da Carla Baranzoni, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici; 

Il Comune di Sestola (C.F. 00511340366), rappresentato da Gaetano Busciglio, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa;

L’Azienda Sanitaria Locale di Modena –Distretto Di Pavullo N/F (CF:02241850367 ), rappresentata da Maria Pia Biondi, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del Distretto;

La Direzione didattica di Pavullo N/F ( CF: 83000150363), rappresentata da Tiziana Biondi, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico;

La Scuola secondaria di I Grado ‘Raimondo Montecuccoli’( CF:83000760369), rappresentata da Rossana Poggioli, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico;

L’ISIS “Cavazzi – Sorbelli” (CF: 83000140364), rappresentato da Stefano Graziosi che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico;

L’ISIS ”Guglielmo Marconi” (CF: 92015720367), rappresentato da Giulio Menetti, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente scolastico;

L’Istituto Comprensivo di Serramazzoni (CF: 9201577700369), rappresentato da Assunta Diener, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico;

L’Istituto Comprensivo di Sestola (CF: 92010220363), rappresentato da Pier Giuseppe Forni, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente scolastico;

L’Istituto Comprensivo di Lama Mocogno (CF:83001000369), rappresentato da Gianni Ravaldi, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico;

L’Istituto Comprensivo di Pievepelago (CF:92010190368), rappresentato da Stefano Graziosi, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente scolastico;

L’Istituto Figlie dell’Oratorio, gestore della Scuola d’infanzia paritaria ‘Villa Prediera’ con sede in Pavullo n/F ( CF: 02311900159), rappresentato da Suor Angela Filippo che interviene nel presente atto in virtù di procura conferitale dalla legale rappresentante Valarani Rosa Angela, con atto rep. N.183968 del 29/8/2008 a ministero del notaio Piercarlo Mattea del Collegio Notarile di Milano;

La Scuola dell’infanzia paritaria ‘San Giuseppe’ con sede in Fiumalbo (C.F.: 02739780365), rappresentata da don Luciano Benassi, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante;

La Scuola dell’infanzia paritaria comunale ‘Maggiore Luigi Ricci’ con sede in Sestola (C.F. 00511340366:), rappresentata da Bonucchi Marco, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Sestola;

Visti:

- la Legge n.104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 “Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell’art.13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

- il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”;

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

- la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità;

- il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n.289”

- le Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate con nota del MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009;

- la Legge regionale Emilia-Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;

- la delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna”;

- la Legge n.440 del 18 dicembre 1997 “Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” e il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”;

- il decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, pubblicata nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2003;

- il decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;

- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e la legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

- il decreto Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;

- la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;

- la Legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

- la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

- il decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e le allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”;

- Il regolamento recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89”, adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 16 novembre 2012;

- la Legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

- la Legge regionale n. 6 del 22 giugno 2012 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)”;

- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

- la Legge regionale 26/01 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”;

- la Legge regionale 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge regionale 12/03 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;

- la Legge regionale 28/8/2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

- il DLgs 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 34 “Accordi di programma”;

- la Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013;

- l’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012;

convengono quanto segue

Art. 1 Modalità di individuazione dell’alunno come persona di cui alla L. 104/92

I beneficiari delle attività/iniziative avviate sulla base del presente accordo sono esclusivamente gli alunni certificati ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92. La certificazione per l’integrazione scolastica è rilasciata conformemente a quanto stabilito dall’art. 3 del vigente “Accordo Provinciale”.

Art. 2 Accesso ai servizi per la prima infanzia.

Nell’ambito dei regolamenti per l’accesso ai servizi per la prima infanzia, le Amministrazioni comunali si impegnano a garantire percorsi agevolati per consentire l’inserimento del bambino certificato ai sensi della L. 104/92 in età 0/3 anni, qualora il competente servizio di Neuropsichiatria lo ritenga utile.

Art. 3 Casi non certificabili ai sensi della L. 104/92

I casi riferibili ad alunni con bisogni educativi speciali, non certificabili ai sensi della L. 104/92, saranno trattati secondo quanto stabilito dalla circolare n. 8 – prot. n. 561 in data 6/3/2013 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione. 

Le situazioni individuali che presentano una delle problematiche previste dalla circolare ministeriale verranno rese note, previa autorizzazione delle famiglie interessate, dalle Istituzioni Scolastiche ai Servizi istruzione e/o Sociali dei Comuni per l’eventuale avvio di un’azione condivisa e concordata fra scuola, ente locale e Azienda USL.

Le eventuali risorse necessarie per promuovere progetti di inclusione in questo ambito potranno essere valutate entro i competenti Tavoli dei Piani di Zona del Distretto.

Art. 4 Strumenti e risorse per l’ integrazione scolastica di allievi con disabilità

Tutte le Istituzioni firmatarie (l’Azienda USL, i comuni, le istituzioni scolastiche statali e paritarie) si impegnano a rendere disponibili e ricercare risorse per favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Costituiscono risorse per l’integrazione scolastica:

a) l’insieme del personale assegnato alle scuole (docenti di sostegno, docenti curricolari, personale ATA ecc…)

b) le attrezzature, i sussidi e le tecnologie in possesso di ciascuna Istituzione Scolastica e dei CTS;

c) la formazione specifica, iniziale e continua, del personale proposta in forma gratuita a docenti, operatori, educatori e tutor

d) il Personale Educativo Assistenziale (PEA) assegnato dagli Enti locali per i nidi, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali e paritarie;

e) il Personale educativo-assistenziale inserito nei centri estivi comunali e/o privati per l’inserimento di alunni con disabilità;

f) la consulenza fornita dalle risorse professionali del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (N.P.I.A.) dell’AUSL;

g) l’attivazione di percorsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro in favore di alunni con disabilità presso enti e strutture accreditate, anche attraverso specifiche convenzioni le cui modalità verranno concordate tra le parti, all’inizio di ogni anno scolastico, come previsto dall’accordo provinciale all’art.14, A, punto 1, comma b);

h) la fornitura di servizi di trascrizione di libri di testo in braille o a caratteri ingranditi;

i) il servizio di assistenza alla comunicazione in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.)

l) il servizio di trasporto scolastico erogato dai Comuni

m) gli automezzi messi a disposizione dagli EE.LL. per le uscite extradidattiche, anche dei centri estivi, gli accompagnamenti a terapie, ecc…

n) i contributi erogati per il progetto tutor nelle scuole secondarie di secondo grado in base al successivo art. 9;

o) i percorsi di alternanza (scuola-extrascuola, scuola-lavoro, scuola-centri diurni/laboratori protetti) con le modalità previste al successivo art. 13;

p) le risorse territoriali messe a disposizione da volontariato, terzo settore, enti diversi e associazioni dei genitori;

q) i giovani del Servizio Civile Volontario nazionale o regionale

r) tutte le altre risorse reperite o comunque assegnate alle scuole.

Art. 5 Interventi per favorire l’integrazione, modalità e procedure di attivazione

La tipologia di intervento che deve essere attivata a favore degli alunni con disabilità è individuata dall’esperto competente per materia e territorio del servizio di neuropsichiatria, attraverso la compilazione della documentazione prevista dall’ Art. 3 dell’Accordo di programma provinciale.

Tali interventi possono consistere in:

  • sostegno didattico;
  • assistenza a cura del personale ausiliario scolastico (come previsto dal vigente CCNL della scuola);
  • sostegno educativo - assistenziale;
  • nel caso di scuola media superiore, progetto Tutor;
  • affiancamento con personale volontario (per es. giovani del Servizio Civile Volontario);
  • una combinazione integrata di più interventi tra quelli elencati sopra.

Nei servizi per la fascia 0-3 anni, data la loro natura, la tipologia di intervento che si può attivare è prevalentemente riferita all’aumento del personale educativo e/o del personale educativo/assistenziale, in relazione al bisogno individuato dalla Neuropsichiatria ed al progetto costruito dal Servizio educativo.

Sempre a cura del servizio di neuropsichiatria competente per territorio, devono essere indicati/prescritti gli ausili sanitari, i sussidi didattici, gli arredi speciali, che devono essere forniti, secondo le diverse competenze (come meglio definite all’art. 18 del vigente Accordo di Programma Prov.le), dalla Istituzione scolastica, dal Comune di residenza del ragazzo assistito o dal Distretto sanitario competente.

La necessità di adeguamenti strutturali (interventi sugli edifici) dovrà essere segnalata con congruo anticipo in considerazione dei tempi tecnici di realizzazione, al fine di garantire il diritto allo studio dell’allievo con disabilità

La richiesta di strumenti e risorse per l’integrazione verrà effettuata con le seguenti modalità:

A) Per ottenere l’assegnazione di personale educativo-assistenziale (PEA) e/o l’assegnazione dei contributi necessari ad attivare i “Progetti Tutor ”: l’Istituzione Scolastica invia al Comune, entro il mese di aprile, apposita richiesta (una per ogni plesso) redatta su modulo “Allegato 1”, a firma del Dirigente;

Tale richiesta dovrà essere effettuata sulla base di:

  • certificazione per l’integrazione scolastica e relativa descrizione funzionale secondo la scala “C-GAS”;
  • risorse di personale didattico statale per l’integrazione ipotizzato/assegnato per ciascun alunno sulla base dell’organico di diritto/fatto per l’anno scolastico successivo;
  • organizzazione del contesto scolastico previsto per l’anno scolastico successivo (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del tempo scuola in accordo con la famiglia, ausilii disponibili).

Eventuali nuovi bisogni, emersi a seguito di certificazioni acquisite successivamente, possono essere segnalati al Comune con le medesime modalità entro il mese di giugno

B) Per ottenere l’acquisto di arredi speciali e/o realizzare adeguamenti strutturali agli edifici scolastici: l’istituzione scolastica invia al Comune, entro il mese di marzo, opportuna richiesta in merito, utilizzando sempre il modello allegato 1

Nelle situazioni di passaggio da una scuola all’altra, o da un grado di scuola a quello successivo, si ritiene essenziale un incontro specifico, previo consenso della famiglia, da tenersi prima dell’inizio delle attività didattiche tra il personale Docente dell’anno scolastico in corso e il personale Docente dell’anno scolastico successivo.

Art. 6 Modalità di assegnazione delle risorse per l’ integrazione scolastica

Entro la metà di luglio di ogni anno, il Servizio Scuola del Comune di residenza dell’alunno con disabilità attiva un incontro con l’Istituzione Scolastica ed il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL, al fine di programmare gli interventi per l’integrazione e concordare il monte ore di personale educativo/assistenziale e tutor necessario per l’anno scolastico, sulla base delle richieste inviate entro il mese di aprile. Se è previsto il loro coinvolgimento nella gestione delle situazioni degli alunni, saranno presenti a questo incontro anche un rappresentante dell’Area Disabili Cure Primarie dell’AUSL ed uno dei Servizi Sociali del Comune.

Gli interventi da attivare saranno considerati individualmente e con riferimento al fabbisogno del plesso e saranno integrati tra loro, al fine di perseguire per quanto possibile efficacia ed efficienza di azione.

In particolare andrà perseguito, sempre a livello di plesso, l’utilizzo razionale ed integrato tra le risorse affidate dallo stato (docenti di sostegno + operatori scolastici) e le risorse finanziate dagli enti locali (personale educativo - assistenziale + contributi a sostegno della realizzazione di “Progetti tutor”), nonché eventuali volontari del servizio civile e/o dell’ associazionismo locale che collaborano alla realizzazione di particolari progetti con le diverse istituzioni scolastiche.

La programmazione degli interventi dovrà essere effettuata con riferimento al gruppo classe in modo da promuovere una giusta idea di inclusione ed evitare sovrapposizioni tra l’ intervento dello Stato e l’intervento dell’Ente Locale.

Si dovrà, inoltre, tenere conto anche di eventuali progetti territoriali che interessano l’allievo disabile (ad esempio percorsi di alternanza scuola-lavoro, scuola-centro diurno/laboratorio protetto ecc…).

Il contingente di risorse umane da assegnare alle scuole verrà determinato ai sensi dell’art 14 punto 1 lett. b) del vigente Accordo Provinciale, vale a dire attraverso forme di concertazione tra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale e Amministrazioni Comunali) improntate a conciliare la garanzia del necessario sostegno agli alunni con l’impegno di un efficiente e razionale utilizzo delle risorse assegnate, in modo da perseguire il contenimento dell’onere finanziario a carico dei Comuni ed indicizzarlo indicativamente alla spesa sostenuta nel corso dell’a.s. 2012/2013, sempre fatte salve la compatibilità e la sostenibilità di bilancio dell’Ente. 

Il monte ore di PEA/Tutor verrà quantificato con riferimento al singolo alunno/studente su base settimanale o annuale.

In ogni caso, il monte ore annuale assegnato e comunicato all’Istituzione scolastica (modello all.2) sarà comprensivo delle ore previste per attività di programmazione/verifica e per le attività del PEI.

Quanto sopra delineato potrà essere modificato, in aumento o diminuzione, sulla base delle seguenti variabili, considerate e valutate in combinazione fra loro:

  • incremento o contrazione considerevole della popolazione scolastica;
  • incremento o diminuzione del numero di alunni con disabilità;
  • incremento della gravità delle singole diagnosi;
  • nuove certificazioni o decertificazioni in corso d’a.s.;
  • disponibilità di bilancio;.
  • particolari e significative modifiche del contesto scolastico

Il servizio Istruzione del Comune di residenza comunicherà formalmente, preferibilmente entro il mese di agosto di ciascun anno scolastico, attraverso comunicazione redatta su modello Allegato 2 (o nel corso di apposito incontro o con altra modalità) l’assegnazione del monte ore settimanale/ annuale di Personale Educativo Assistenziale da attribuire a ciascun plesso.

Il Comune si impegna a garantire ad ogni Operatore Educativo Assistenziale/Tutor un monte ore di servizio retribuito,(max 15 h /anno per la scuola primaria, max 10 h/annue per la scuola dell’ infanzia e 8 h/annue per la scuola secondaria di I e II grado), affinché possa partecipare agli incontri di definizione e verifica dell’attività didattica nonché alle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato. Qualora un unico operatore sia assegnato a più allievi frequentanti scuole di ordine diverso, il monte ore annuale complessivamente autorizzato sarà calcolato come media ponderata delle ore autorizzabili per ogni ordine.

In linea di massima, nel corso dell’anno scolastico, deve essere assicurata la partecipazione del personale a:

  • Incontro legge 104/92 (un incontro della durata di 1 ora)
  • Incontri di programmazione e verifica dell’attività didattica [della durata di 1 ora e di numero variabile a seconda dell’ordine di scuola (mensile per la scuola primaria, trimestrale o quadrimestrale per la secondaria di I e II grado)]
  • Incontri commissioni PEI/PDF, ove presenti (due incontri ad anno scolastico della durata massima di due ore)

L’Ente Locale si impegna altresì a garantire che il Personale Educativo Assistenziale abbia le caratteristiche individuate dal documento allegato all’Accordo Provinciale di Programma.

Il Comune si rende inoltre disponibile ad assegnare personale educativo - assistenziale in caso di viaggi di istruzione organizzati dall’Istituzione scolastica, sulla base di apposita richiesta da parte della scuola.

Con riferimento ai viaggi che impegnano più giorni (quasi esclusivamente organizzati dalle scuole superiori) si prevede di limitare la disponibilità del PEA ad un’unica uscita per anno scolastico.

In tutti i casi comunque l’accompagnamento andrà concordato di volta in volta fra Scuola e Comune, prevedendo una rotazione fra personale statale e personale assegnato dal Comune, in modo da suddividerne equamente l’onere ove possibile o, nell’impossibilità, concertare modalità compensative.

Per la partecipazione agli incontri ed alle attività previste dal PEI, ivi compresi i viaggi d’istruzione, dovranno prioritariamente essere utilizzate le ore accantonate durante l’anno scolastico nella ‘banca ore’ prevista dal successivo art. 11.

Art. 7 Criteri di assegnazione del personale educativo assistenziale

Nella necessità di individuare criteri di priorità per l’assegnazione del personale educativo- assistenziale, non si può prescindere dalla consapevolezza che il ruolo da essi svolto cambia considerevolmente a seconda dei vari ordini di scuola ed è influenzato da specifiche necessità contestuali.

Nell’ambito della procedura di assegnazione regolata dai precedenti articoli, è opportuno individuare i seguenti parametri di riferimento prioritari:

  • il PEA dovrà svolgere il suo intervento unicamente nell’area dell’integrazione dei soggetti con certificazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92;
  • il criterio di assegnazione prioritario consisterà nel livello di gravità della disabilità.

Art. 8 Ruolo dei collaboratori scolastici statali

Il dirigente scolastico competente per ciascun caso di integrazione scolastica, prima di chiedere risorse all’ente locale, mette in campo tutte le risorse interne a sua disposizione, fra cui il proprio personale ATA.

Il vigente CCNL – comparto scuola definisce le attività che rientrano nel profilo del collaboratore scolastico prevedendo tra l’altro:

  • vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche;
  • ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Art. 9 Tutor nella scuola secondaria di secondo grado

Per quanto riguarda la realizzazione dei “Progetti Tutor” si prende atto di quanto disposto dall'art. 16 dell’ “Accordo di Programma provinciale”, che definisce ruolo, compiti e caratteristiche della figura del tutor e disciplina le competenze delle diverse istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione dei progetti di integrazione che ne prevedono l’utilizzo. In particolare il tutor non può svolgere funzioni sostitutive del personale statale (docenti e collaboratori) e/o comunale (personale educativo-assistenziale), agendo con compiti di facilitatore nei diversi contesti in cui si sviluppa il progetto individuale integrato del ragazzo.

Il tutor infatti si prende cura dello studente, facilitando:

a) l'integrazione tra il percorso scolastico e quello extrascolastico;

b) l'apprendimento dello studente, aiutandolo nei compiti a casa, a scuola e nelle attività di laboratorio;

c) l'integrazione nel gruppo dei pari, nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio

Egli può inoltre avere la funzione di motivare lo studente sostenendolo nel superamento di situazioni difficili, collegabili a difficoltà relazionali ed affettive.

E’ scelto dal Dirigente Scolastico, tra gli ex studenti di scuola secondaria di secondo grado, tra gli studenti universitari o tra i neo laureati in attesa di un’occupazione stabile.

Ècomunque preferibile che provenga dalla stessa scuola frequentata dall'alunno con disabilità, per potersi inserire nel contesto operativo con una buona conoscenza ed una padronanza sia delle discipline caratterizzanti quel particolare percorso formativo, sia dell'organizzazione del personale scolastico in generale, delle attività laboratoriali e dell'ambiente scolastico stesso.

Si rapporta con i compagni dell’alunno, nella misura in cui questo è previsto dal progetto educativo, messo a punto dal consiglio di classe, che definisce i suoi compiti.

Nella predisposizione e nella gestione dei progetti che prevedono l’impiego del tutor verranno coinvolte le organizzazioni di volontariato locali, se disponibili, attraverso accordi di collaborazione con il CSV.

I sottoscrittori del progetto ne valutano i risultati, durante le ordinarie riunioni di verifica periodica e finale del Piano Educativo Individualizzato.

I rapporti tra il tutor e la famiglia, le associazioni ricreative, culturali e sportive del territorio sono favoriti dalla scuola, nell’ambito degli obiettivi educativi e di benessere generale, che il progetto può prevedere. Il Consiglio di classe dovrà pertanto definire e sostenere adeguatamente e costantemente l'attività dei tutor. Il dirigente scolastico assicura un referente responsabile dei progetti di tutorato.

Il tutor corrisponde ad una figura in cui è presente una carica volontaristica che lo porta a prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso la costituzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali ma soprattutto la sua disponibilità umana.

L’assegnazione del tutor è richiesta dalla Scuola al Comune di residenza dello studente con disabilità, nei tempi e con le modalità indicati al precedente art. 5

Il Comune valuta le richieste dei Dirigenti Scolastici e si adopera per sostenere, con il supporto finanziario della Provincia, i progetti di integrazione degli studenti con disabilità che prevedono l’assegnazione di un tutor.

I Comuni si impegnano ad applicare procedure amministrative e forme di rimborso spese uniformi sul territorio, in modo da garantire omogeneità di percorsi e parità di trattamento in ambito distrettuale.

Art. 10 Accorpamento delle risorse

Con il presente Accordo si intende ribadire la necessità di una visione globale e di un utilizzo integrato delle risorse assegnate a ciascuna scuola, secondo la prassi già consolidata negli ultimi anni.

I metodi di lavoro delle diverse figure impegnate nei percorsi di integrazione scolastica debbono pertanto essere tra loro armonizzati: l’attività dell’educatore professionale (PEA), del Docente di sostegno, del Docente curricolare, del Tutor, del collaboratore scolastico statale, del volontario di Servizio civile devono attenersi agli aspetti programmatici ed alle attività individuate dal Consiglio di classe. Tali azioni devono, a loro volta, essere collegate con gli interventi sociali e sanitari esterni alla scuola.

Art. 11 Banca ore (modalità di utilizzo del PEA in caso di assenza dell’allievo)

In considerazione delle diverse situazioni operative, si riconosce una “banca ore” costituita dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell’allievo assistito, così come segue:

  • il primo giorno di assenza dell’alunno l’operatore educativo assistenziale rimane in servizio e può, in accordo con il dirigente scolastico interessato e con il Comune di riferimento, rimanere a disposizione della scuola per altri alunni disabili presenti o dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per il proprio alunno assente;
  • dal 2° al 5° giorno compresi di assenza dell’alunno seguito, l’operatore educativo assistenziale non presta servizio ma accantona le ore che avrebbe dovuto effettuare. Tali ore potranno essere utilizzate in altri momenti, prioritariamente per la partecipazione agli incontri di programmazione/verifica ed alle attività previste dal PEI;
  • dal 6° giorno di assenza dell’alunno fino al suo rientro, il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate sullo stesso progetto.

In situazioni particolari, per periodi di assenza prolungata dell’alunno, è possibile mantenere il personale educativo assistenziale, previa revisione del progetto individuale in base alle nuove esigenze.

La “banca ore” è da utilizzarsi esclusivamente per le attività connesse al sostegno educativo - assistenziale dell’allievo affidato (incontri con gli operatori esterni impegnati sul caso, incontri con i docenti per stesura e verifica del PEI, incontri con i docenti e le famiglie, etc.).

L’utilizzo delle ore così accantonate deve comunque essere preventivamente concordato con il Servizio Scuola del Comune.

All’inizio di ogni anno scolastico dovranno essere concordate tra l’Appaltatore del Servizio di sostegno educativo – assistenziale ed il Servizio Scuola del Comune, in raccordo con la Scuola, le modalità di gestione di tali ore di assenza dell’utente.

I Comuni si impegnano a inserire le modalità di gestione delle risorse di cui al presente articolo nei contratti con le ditte appaltatrici.

Art. 12 Processi integrati di orientamento

Il percorso di orientamento dell’allievo disabile costituisce la premessa fondamentale alla costruzione di un progetto di vita adeguato alle sue esigenze/capacità. Per questa ragione risulta particolarmente importante in questa fase mettere in campo una rete di interventi integrati, condivisi con la famiglia e con l’interessato.

L’art. 10 dell’Accordo di Programma Provinciale definisce il ruolo dei soggetti istituzionali coinvolti nei percorsi di orientamento, indicando tempi, modalità e finalità d’azione

Di fondamentale importanza è l’elaborazione di un progetto di orientamento condiviso, che tenga conto e sviluppi gli obiettivi contenuti nel PDF e nel PEI (vedi art. 5 e 6 dell’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado).

Per quanto riguarda l’orientamento nella fase di passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, prima dell’inizio dell’ultimo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado (orientativamente nel corso dei primi quindici giorni di settembre), viene programmato un incontro congiunto fra NPIA, Servizio Sociale (se già presente sul caso) e docenti F.S. di entrambe le scuole per la condivisione e la redazione del progetto.

Per quanto attiene invece all’orientamento durante il percorso di istruzione superiore, la prassi vigente sul territorio distrettuale prevede la presa in carico congiunta della situazione tra NPIA, Servizi Sociali comunali ed Area Disabili Cure Primarie dell’AUSL, previo consenso della famiglia, a partire dal sedicesimo anno d’età, di solito coincidente con il II anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado.(orientativamente nei mesi di febbraio/marzo).

La presa in carico congiunta può però attivarsi anche in altri momenti della vita del ragazzo disabile per diverse ragioni, quali ad esempio il trasferimento da altri territori o la non accettazione dei percorsi da parte della famiglia, la necessità di intervento più tempestivo, ecc….

Tale modalità operativa si concretizza attraverso la condivisione progettuale in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, che ha in carico la situazione, coinvolge i familiari e chiede loro il consenso per iniziare la presa in carico congiunta. Si attivano quindi:

  • L’ Area Disabili Cure Primarie dell’AUSL;
  • I Servizi Sociali comunali nelle loro varie componenti tecniche (Assistente Sociale responsabile del caso ed Educatore Professionale);

La stesura del progetto, che viene approvato dal Consiglio di classe, deve avvenire orientativamente entro 60 giorni dalla data di avvio, e, in ogni caso, in tempi utili per la somministrazione integrata della scheda di valutazione e per la successiva discussione in sede di consiglio di classe.

Si prevedono inoltre momenti di verifica periodici di tutte le scelte effettuate in modo congiunto. Anche le figure di Tutor comunali ed Educatore Professionale, qualora presenti sul caso, devono essere coinvolte nella elaborazione e gestione del progetto.

Di norma dovrà essere coinvolto nell’iter progettuale anche il referente del Servizio Scuola del Comune, con particolare riguardo agli aspetti inerenti PEA o tutor assegnati.

Art. 13 Percorsi scuola – lavoro/ percorsi misti

I percorsi scuola-lavoro sono previsti dall’art. 21 dell’Accordo Provinciale di Programma.

La titolarità di tali percorsi è in capo al sistema scolastico ma le modalità operativa e di condivisione progettuale permangono le medesime descritte per i percorsi di orientamento, con l’ulteriore coinvolgimento del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena tramite il CPI di Pavullo e/o di altre agenzie del territorio che a diverso titolo possono dare un contributo sulla materia. Anche per i percorsi scuola - lavoro è fondamentale il coinvolgimento operativo delle diverse figure presenti sul caso.

Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare ciascuna delle risorse impiegate sul caso (Tutor, Educatore Professionale, Insegnante di sostegno, PEA) anche per la presenza in azienda. L’impegno delle diverse figure è definito in sede di condivisione del progetto individuale sulla base delle esigenze specifiche.

E’ compito delle Istituzioni scolastiche, in accordo con il Centro per l’impiego e/o altre agenzie presenti sul territorio, l’identificazione della sede in cui si attuerà il percorso. A tal fine, la scuola può avvalersi del supporto del Centro Per l’Impiego, il quale è deputato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il servizio di Preselezione/Orientamento.

I soggetti coinvolti nei percorsi di alternanza si impegnano a coinvolgere le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli imprenditori in percorsi di sensibilizzazione ed informazione sul tema.

Oltre al percorso scuola/lavoro, possono essere valutati ed intrapresi altri tipi di percorsi misti, proposti dalla famiglia, dalla scuola oppure dai servizi territoriali sulla base alle caratteristiche della disabilità degli alunni e dagli obiettivi espressi.

In particolare possono essere attivati:

  1. Percorsi scuola-extrascuola;
  2. Percorsi scuola-centri diurni/laboratori protetti.;
  3. Percorsi scuola/scuola/Centri Formazione Professionale

I percorsi misti sono approvati dalla scuola, previa condivisione e concertazione con i Servizi territoriali e la famiglia dell’alunno nel corso dell’incontro di inizio anno, previsto dalla Legge 104/92, da tenersi entro novembre/dicembre.

Per quanto riguarda i percorsi scuola/extrascuola, tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere il passaggio d’informazioni in merito alle opportunità offerte dal territorio. In particolare per risorse del territorio s’intendono gli istituti culturali, il mondo dell’associazionismo, i laboratori all’interno delle scuole, le strutture sportive, o altro, in cui è possibile realizzare attività didattiche per gli alunni per i quali il P.E.I. preveda la necessità di alternare la frequenza scolastica con contesti differenti.

Qualora le indicazioni del gruppo di lavoro orientino verso un possibile inserimento in strutture diurne, i Servizi Sociali del Comune di residenza dell’allievo si accordano con le Istituzioni Scolastiche e l’AUSL. per realizzare percorsi di alternanza scuola-centri diurni/laboratori protetti, definendone tempi e modalità, compatibilmente con la disponibilità di posti e risorse.

I Servizi territoriali forniscono la consulenza dei propri operatori al fine di progettare e monitorare la realizzazione di percorsi misti.

Art. 14 Lavoro estivo guidato

Nelle classi terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado si possono utilizzare il lavoro estivo guidato e/o il tirocinio quali strumenti che si inseriscono entro un percorso di orientamento e che all’occorrenza potranno essere collegati anche al percorso scuola-lavoro.

Art. 15 Incontri di verifica

Gli operatori territoriali partecipano agli incontri di verifica sui progetti relativi agli allievi disabili, previsti dalla L. 104/92.

Si ravvisa poi la necessità di mantenere un gruppo di lavoro ristretto, la cui composizione è approvata, sulla base delle specificità del progetto, dal consiglio di classe. Tale gruppo ha il compito di gestire le varie azioni del progetto compresa la fase di stesura dello stesso. Il consiglio di classe, inoltre, approva la chiusura del progetto.

Art. 16 Definizione del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI)

Le parti firmatarie del presente accordo di programma si impegnano a garantire uniformità a livello distrettuale per quanto concerne la strutturazione e le funzioni del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI), come segue:

A) Composizione

Il GLH d’Istituto risulta così composto:

  • Dirigente Scolastico o funzione strumentale o, nei servizi per la prima infanzia, il coordinatore pedagogico;
  • Uno o più docenti di sostegno;
  • Uno o più docenti curricolari;
  • Uno o più operatori educativo- assistenziali;
  • Uno o più genitori di alunni con disabilità;
  • Uno o più genitori di alunni non disabili;
  • Nelle scuole secondarie di secondo grado più studenti tra i quali un rappresentante di classe ed eventualmente uno o più alunni certificati ai sensi della L. 104/92;
  • Un operatore dei servizi sanitari con competenze riguardanti gli interventi di integrazione nel territorio;
  • Uno o più rappresentanti degli EELL (Servizio Scuola o Servizi sociali a seconda dell’opportunità). In linea generale si individua il referente del Comune di residenza dell’allievo/degli allievi disabile/i.
  • Uno o più personale ATA.

Il GLHI potrà invitare alle proprie riunioni personale educativo e/o altre figure professionali con esperienza e/o formazione specifica, anche appartenente ad altre istituzioni, quando lo ritenga necessario.

Il Dirigente scolastico, o il soggetto titolare nei servizi per la prima infanzia, acquisiti i nominativi dei vari referenti, con atto formale, costituisce il GLH d’Istituto. Nello stesso atto, il Dirigente scolastico, o il soggetto titolare, specifica il Piano delle attività. Il GLH è confermato annualmente o integrato con eventuali sostituzioni dei componenti che si rendessero necessarie.

Nella prima infanzia il GLH può essere unico tra più servizi dello stesso Comune.

Il gruppo così costituito può essere integrato dalle risorse individuate nella Circolare MIUR 8/2013, come specificato al successivo articolo.

B) Frequenza delle convocazioni

Il GLH è convocato almeno tre volte all’anno, in base alle necessità.

C) Competenze

Al GLH d’Istituto vengono attribuite le seguenti competenze:

  • Gestire le risorse professionali assegnate sulla base di quanto stabilito dal presente accordo e dall'Accordo Provinciale ( Artt. 12-13-14-15-16);
  • Promuovere e diffondere una credibile e condivisa cultura dell’integrazione nell’ambito dell’istituzione scolastica e operare affinché essa diventi parte integrante delle finalità, degli obiettivi e delle scelte attuative della programmazione educativa e del POF di Circolo/Istituto;
  • Predisporre le condizioni e sollecitare o attivare gli interventi necessari e sufficienti relativi alla fase di accoglienza della persona disabile, durante il percorso scolastico ed in fase di uscita, anche tramite gli opportuni raccordi con le altre scuole, la famiglia, le Istituzioni interessate, i servizi e, più in generale, con il territorio;
  • Formulare proposte per la ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative dirette ad avviare, ampliare e/o consolidare il raccordo tra attività scolastiche ed attività extra scolastiche;
  • Facilitare i rapporti della scuola con Enti, associazioni, gruppi del territorio per le attività riguardanti l’attuazione del presente Accordo di programma e di ogni altra iniziativa ritenuta utile all’integrazione;
  • Formulare proposte per la richiesta e l’effettuazione di corsi di aggiornamento rivolti all’integrazione;
  • Contribuire all’organizzazione ed alla tenuta da parte dei docenti di sostegno di un archivio delle esperienze attivate e condotte nel circolo o nell’Istituto;
  • Valutare la qualità dell’integrazione scolastica, attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi a livello distrettuale (VALISCO) almeno due volte nel corso della durata dell’Accordo di programma;
  • Redigere una relazione annuale sull’andamento e le prospettive dell’integrazione nel circolo e nell’Istituto, secondo i contenuti e lo schema di cui al modello allegato 3.

Art. 17 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

Come previsto dalla circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, che detta indicazioni operative in relazione alla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, i compiti del GLHI si estendono alle problematiche relative a tutti i BES (bisogni educativi speciali) quali individuati dallo stesso Ministero.

A tale scopo, i componenti del GLHI indicati al precedente articolo sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola e dettagliatamente indicate nella circolare 8/2013.

Tale gruppo di lavoro così costituito assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e svolge le funzioni previste dalla sopra citata disposizione ministeriale.

Art. 18 Centro Territoriale di Supporto (CTS)

Le scuole del Distretto del Frignano sottoscrivono un accordo di rete per il funzionamento del Centro territoriale di Supporto (già Centro Servizi Handicap) con le seguenti finalità:

a) Facilitare la documentazione e la messa in rete delle migliori esperienze di integrazione degli alunni con disabilità e supportare gli insegnanti nella produzione di materiale di documentazione delle esperienze utilizzando modelli che ne garantiscano la trasferibilità.

b) Aiutare i docenti nella ricerca, accesso e utilizzo di materiale di documentazione e di informazione attraverso la costituzione di banche dati,

c) Individuare percorsi di innovazione e progetti che possano qualificare e migliorare la qualità dell’ integrazione con la collaborazione anche di MEMO;

d) Mettere a disposizione delle scuole del distretto ausili, nuove tecnologie e apparecchiature per gli studenti disabili in forma di prestito o di comodato;

e) Affrontare con progetti, interventi diversificati e momenti di formazione dei docenti il problema del disturbo specifico dell’apprendimento (D.S.A.);

f) Potenziare i rapporti di partnerariato con gli Enti Locali, l’AUSL, le Associazioni di volontariato

g) Facilitare il coinvolgimento delle famiglie e delle loro Associazioni;

h) Proporre ed organizzare corsi di formazione sui processi di inclusione, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole e dai docenti.

i) Aggiornare la banca dati regionale CATHALOGO, come previsto dall’art. 20 dell’Accordo Provinciale;

j) Contribuire alla diffusione del progetto “VALutazione Integrazione SCOlastica” negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Frignano.

Art. 19 GLH Distrettuale

E’ istituito il Gruppo di Lavoro Handicap Distrettuale al fine di:

  1. Uniformare l’applicazione del presente Accordo di Programma,
  2. Monitorarne la funzionalità e l’attuazione;
  3. Proporre eventuali integrazioni e/o modifiche;
  4. Collaborare con il CTS di cui all’articolo precedente, al fine di formulare e coordinare percorsi per la formazione e l’aggiornamento in un’ottica di rete;
  5. Monitorare la qualità dei processi di inclusione;
  6. Verificare e valutare l’efficacia dei sistemi di valutazione dei processi di cui al punto precedente.

Esso è costituito da:

  • Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Frignano o loro delegati;
  • Responsabili dei servizi di neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza ed Area Disabili Cure Primarie o loro delegati;
  • Responsabili del Servizio Scuola dei Comuni o loro delegati;
  • Responsabili del Servizio Sociale dei Comuni o loro delegati;
  • Rappresentanti dei genitori e degli alunni presenti nei GLH d’Istituto;
  • Coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia referente per distretto

Il GLH Distrettuale si riunisce di norma una volta all’anno, nel corso del mese di maggio.

L’attività del GLH è coordinata da personale del Servizio Scuola del Comune capo distretto.

In particolare, il GLH distrettuale può assumere le funzioni di comitato di indirizzo del CTS, per la definizione delle linee guida della programmazione dell’a.s. successivo e per la verifica finale delle attività dell’a.s. in corso. In tale funzione il GLH è coordinato dal Dirigente Scolastico della scuola capofila.

Art. 20 Modalità di valutazione dei percorsi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Si propone l’utilizzo di strategie di autovalutazione attraverso indicatori di un”probabile alto livello di integrazione di qualità”, riconducibili ad alcune categorie fondamentali:

a) grado di convinzione raggiunto nella cultura dell’integrazione;

b) disponibilità all’innovazione;

c) formazione professionale degli operatori scolastici ( insegnanti, personale ausiliario e amministrativo);

d) modalità efficaci di organizzazione e utilizzo della strumentazione a disposizione della scuola o presso il Centro di documentazione Handicap distrettuale;

e) collaborazione interistituzionale tra la scuola e le altre istituzioni del territorio, in primis la famiglia.

L’autovalutazione è affidata al Gruppo di Lavoro Handicap D’Istituto, previsto dall’art.16 del presente Accordo, con il coordinamento del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Fra le metodologie di autovalutazione si suggerisce un percorso di Ricerca/Azione che consenta di individuare linee di forze o di criticità dell’istituzione scolastica, tramite l’uso di questionari (allegato 4) e di gruppi di discussione per rilevare il grado di importanza assegnato e di adeguatezza riconosciuto dal GLH di scuola.

In questo modo è possibile individuare ipotesi di lavoro e realizzare percorsi di miglioramento autonomamente decisi dalla scuola, nell’ambito del contesto e delle risorse disponibili.

Il Gruppo di Lavoro Handicap Distrettuale (vedi art. 19), in collaborazione con il CTS, previsto dall’art. del presente Accordo, può organizzare momenti di formazione specifici e di raccordo e confronto sui percorsi di autovalutazione messi in atto.

Art. 21 Durata

Il presente accordo ha durata coincidente con l’Accordo di programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado ovvero fino al 15 ottobre 2017.

Art. 22 Allegati

I seguenti modelli allegati al presente accordo:

  • All. n. 1 “Richiesta assegnazione risorse”
  • All. n. 2 “Comunicazione assegnazione risorse”
  • All. n. 3 “Schema fac simile relazione annuale GLHI”
  • All. n. 4 “Questionario autovalutazione”

ne costituiscono parte integrante e sostanziale e vengono approvati contestualmente ad esso.

Letto, approvato e sottoscritto

  • Comune di Fanano
  • Comune di Fiumalbo
  • Comune di Lama Mocogno
  • Comune di Montecreto
  • Comune di Pavullo N/F
  • Comune di Pievepelago
  • Comune di Polinago
  • Comune di Riolunato
  • Comune di Serramazzoni
  • Comune di Sestola
  • Azienda USL - Distretto n.5
  • Direzione didattica Pavullo N/F
  • Scuola secondaria I grado “Raimondo Montecuccoli”
  • Isis “Cavazzi - Sorbelli”
  • Isis “Guglielmo Marconi”
  • Istituto comprensivo di Lama Mocogno
  • Istituto comprensivo di Pievepelago
  • Istituto comprensivo di Serramazzoni
  • Istituto comprensivo di Sestola
  • Scuola dell’infanzia paritaria “Villa Prediera 
  • Scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe”
  • Scuola dell’infanzia paritaria “Maggiore Ricci”

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