n.282 del 11.10.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Attività di produzione Misto Cementato complementare alle Attività svolte presso l'impianto della società Ecofelsinea S.r.l., da svolgersi su area adiacente l'impianto stesso", localizzato nel comune di Bologna (BO), proposto da Ecofelsinea S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO  
(omissis) 
determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Attività di produzione Misto Cementato complementare alle Attività svolte presso l’impianto della società Ecofelsinea S.r.l., da svolgersi su area adiacente l’impianto stesso”, localizzato nel comune di Bologna (BO) proposto da Ecofelsinea S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
a. si dovrà presentare in sede di autorizzazione elaborati che evidenzino il rispetto dell’altezza massima dei cumuli, non eccedente i 3,00 m dal p.c., e che l’altezza dei cumuli sia sempre inferiore alle barriere e alle fasce arboree circostanti l'impianto;
b. in merito al monitoraggio, si dovrà presentare in sede di autorizzazione un Piano che preveda di mantenere la cadenza semestrale per la misurazione delle emissioni polverulente e di estendere l’elenco dei recettori monitorati ai nuovi posizionati lungo via Colombo, dirimpetto all’impianto di misto cementato;
2. riguardo al traffico indotto, in sede di autorizzazione, dovrà essere proposto un monitoraggio continuo con restituzione oraria del flusso di mezzi in entrata e in uscita dall'impianto e la loro classificazione veicolare. Il sistema di misurazione automatico, in continuo, potrà essere, ad esempio, con spire induttive annegate nell'asfalto o qualsivoglia sistema di rilevazione automatico dei veicoli. Tali dati potranno essere acquisiti direttamente in locale dal gestore dell'impianto e trasmessi periodicamente all'Amministrazione comunale attraverso adeguati report sintetici. In alternativa potrà essere verificata la fattibilità tecnica di collegare tali dati direttamente alla centrale semaforica dell'Amministrazione, in modo che siano disponibili on line per eventuali verifiche ad hoc che si rendessero necessarie. Dovranno essere concordate, con il Comune di Bologna, tutte le caratteristiche tecniche e procedurali per la realizzazione di tale monitoraggio, nonché la sua durata;
3. in merito al rumore, nella successiva fase autorizzativa:
a. se eventuali ulteriori rilevazioni fonometriche dovessero evidenziare una riduzione del livello di rumore residuo presente in zona, dovranno essere presentate le verifiche acustiche aggiornate, considerando gli esiti delle nuove misure e verificando la necessità di integrare, nel piano di monitoraggio, un ulteriore punto di controllo in prossimità degli edifici di via Colombo nn. 47÷51;
b. in tale sede dovrà essere valutato lo spostamento della postazione PM1 o l’implementazione di un ulteriore punto di misura, in modo da monitorare anche la rumorosità indotta dalla nuova area in oggetto. Dovranno essere inoltre specificati i livelli di rumore calcolati presso le postazioni proposte nel piano di monitoraggio acustico, al fine di avere un livello di riferimento per i successivi periodici controlli in fase di esercizio;
c. dovrà inoltre essere presentato un piano di dismissione del gruppo elettrogeno che alimenta l’impianto secondo quanto previsto, nel medio termine, con alimentazione da energia elettrica, potenzialmente di origine rinnovabile come quella prodotta dai pannelli fotovoltaici presenti sullo stabile uffici della ditta Ecofelsinea S.r.l.;
4. in relazione alla componente ambiente naturale, biodiversità, paesaggio, nella successiva fase autorizzativa dovrà essere presentata una proposta di implementazione delle fasce arboree polifunzionali e perimetrali della nuova area, in particolare nei confini sud ed ovest, potenziando quelle già realizzate aumentandone la profondità, affiancando al filare esistente un altro filare arboreo-arbustivo. Le fasce arboree e arbustive dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere almeno in doppio filare in quinconce, con alternanza di specie arboree e arbustive, con sesti di impianto più fitti di quanto normalmente previsto dal Regolamento del Verde, in virtù del fatto che si tratta di un filare schermante e di mitigazione ambientale. Dovranno essere previste specie a rapido accrescimento e buone prestazioni ambientali sull’assorbimento di polveri e inquinanti. In particolare, la composizione polispecifica delle fasce dovrà essere composta utilizzando, per esempio, le seguenti specie (o anche prevedendole tutte): Carpinus betulus pyramidalis (non spalcati), Populus alba, Populus nigra, Populus nigra italica, Acer campestre in alternanza con specie arbustive tipo Cornus mas, Cornus sanguinea, Hippophae rhamnoides, Spartium spp, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Spartium sp, Viburnum sp;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),
- punti 1 e 3, dovrà essere effettuata da ARPAE;
- punti 2 e 4, dovrà essere effettuata dal Comune di Bologna;
c)  di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Ecofelsinea S.r.l., al Comune di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, a HERA Gestione Servizio Idrico Integrato, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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