n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Proroga di validità del provvedimento di VIA del progetto denominato "Avvio di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso la ditta EDIL TUBI S.A.S. in comune di Cesena (FC)" approvato con delibera di Giunta regionale n. 569/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa, nel dato atto, nel considerato, nel ritenuto e nel valutato:

a) di accogliere la richiesta avanzata dalla Società Ediltubi S.a.s., vista la particolare situazione derivante dalla crisi, a livello nazionale, per la criticità sanitaria COVID-19, concedendo una proroga della validità della propria deliberazione n. 569/2016 riguardante il progetto per “avvio di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso la ditta Edil Tubi S.a.s. di Cucchi Marino & c. in comune di Cesena (FC)” fino al 1/6/2024 (tre anni), per la realizzazione e messa in esercizio del progetto;

b) di confermare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella citata propria deliberazione n. 569/2016;

c) per le autorizzazioni, concessioni, certificazioni che risultano nel frattempo decadute o che decadranno la proroga della validità del Provvedimento di V.I.A. non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli autorizzativi presso le Amministrazioni competenti;

d) di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente Ediltubi S.a.s.;

e) di trasmettere copia della presente delibera per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ad ARPAE SAC di FC, al Comune di Cesena, alla AUSL di Cesena;

f) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

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