n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

DOCUP SFOP 2000/2006 - Riesame domanda n. 72/TC/05 misura 3.4 "Trasformazione e commercializzazione" a valere sul bando di cui alla deliberazione n. 1347 del 1/08/2005

IL RESPONSABILE 

Richiamati:

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che definisce gli obiettivi generali e i compiti dei Fondi per il periodo di programmazione 2000-2006, i criteri di programmazione, i metodi di intervento, le modalità di gestione e le disposizioni finanziarie comuni;

- il Regolamento (CE) del Consiglio n.1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

- il Regolamento (CE)N.2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1675 del 31 luglio 2001, avente ad oggetto: "Reg. (CE) n.1263/99 Consiglio del 21/6/99 relativo a (S.F.O.P.) e Reg.(CE) n. 2792/99 Consiglio del 17/12/99, che definisce modalità, condizioni azioni strutturali nel settore della pesca. Complemento di Programmazione 2000/2006 relativo alle Misure S.F.O.P. delegate alla competenza regionale. Relativi Bandi per la partecipazione al programma degli interventi";

Vista altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche, ed in particolare il parag. 10, Sezione della Parte Generale;

- n. 1347 del 1 agosto 2005, avente ad oggetto: “S.F.O.P Strumento finanziario di orientamento della pesca Reg(CE) n.1263/99 e Reg.(CE) n.2792/99 - Modalità e criteri per la presentazione delle domande sulle Misure 3.2/3.4 dell'Asse 3 e sulle Misure 4.3/4.4 dell'Asse 4 - DOCUP 2000/2006 - Bando annualità 2005/2006”;

- n. 1589 del 15 novembre 2006, avente per oggetto “DOCUP SFOP 2000/2006 Asse 3 Misura 3.4 'Trasformazione e commercializzazione' approvazione graduatoria progetti presentati ai sensi delibera G.R. n.1347/2005 ed assunzione impegno di spesa”, con la quale si è tra l’altro provveduto:

  • ad approvare l'Allegato 1) "Graduatoria delle domande ammesse a finanziamento presentate sull'Asse 3 - Misura 3.4 - "Trasformazione e commercializzazione", dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca 2000/2006;
  • ad approvare l'Allegato 2) "Elenco delle domande non ammesse presentate sull'Asse 3 - Misura 3.4 - "Trasformazione e commercializzazione", dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca 2000/2006;

Dato atto che tra i progetti non ammessi di cui all'Allegato 2) della citata deliberazione 1589/2006, vi è il progetto n. 72/TC/05, presentato dalla ditta Marinara srl, Via Del Puisaro n. 12 - 44020 - Goro (FE);

Rilevato:

  1. che con lettera r/r ricevuta in data 27/11/2006, nostro prot. n. PG.06.1051702 del 22/11/2006, la Regione Emilia-Romagna comunicava alla società Marinara S.r. l. la non ammissibilità del contributo con la motivazione: “Domanda non ammessa in quanto l'immobile verrà costruito su terreno non di proprietà del richiedente, afferendo contestualmente la proprietà del prefabbricato al locatore, così come si evince dal contratto di locazione, art. 6 punto 6.04 e dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Goro”;
  2. che in data 23/1/2007, la Marinara S.r.l. promuoveva ricorso presso il TAR Emilia-Romagna- sede di Bologna, contro la Regione Emilia-Romagna;
  3. che in data 06/03/2007, la Regione Emilia-Romagna proponeva controricorso nei confronti della società in questione;
  4. che con ordinanza n. 164/2007, il TAR Emilia-Romagna- sede di Bologna, nella Camera di Consiglio della I Sezione del 8/3/2007, respingeva l'istanza di sospensione cautelare avanzata con ricorso n. 201/2007;
  5. che in data 27/9/2007, la società Marinara S.r.l., veniva cancellata dal registro delle imprese per fusione mediante incorporazione nella società Dinon Group Sp”;
  6. che in data 8/1/2013, con la sottoscrizione dell'istanza di fissazione dell'udienza la società Dinon Group Spa, formalizzava la volontà di proseguire il giudizio;
  7. che con sentenza 26/3 - 9/4/2015, n. 346/2015, il TAR Emilia-Romagna- sede di Bologna ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per carenza di motivazione, con espressa salvezza delle “ulteriori determinazioni dell'Amministrazione regionale che, in sede di riesame dell'istanza di ammissione al contributo, vaglierà “ora per allora” l'effettiva spettanza di quanto richiesto dall'interessato”;
  8. che con nostra comunicazione del 12/8/2015, nostro prot. PG.2015.0578062, si informava la società Dinon Group S.p.a., Via Del Gelso n. 10 - 45014 Porto Viro (RO), che, in accoglimento di quanto disposto dalla sentenza, si sarebbe provveduto al riesame della domanda di contributo “ora per allora”;

Considerato:

- che in data 22/9/2015, come da verbale trattenuto agli atti del Servizio, è stata definita la non ammissibilità della domanda presentata dalla società Marinara S.r.l., in quanto si è ritenuto “ che il progetto proposto dalla società Marinara srl, sia incompatibile con le finalità perseguite dalla misura e che la realizzazione dell'intervento (costruzione di un immobile al grezzo) non risulti finalizzato alla realizzazione di “interventi di sistemazione e di ammodernamento e miglioramento di strutture e degli impianti esistenti”, come previsto dal bando (lett. C, par. 1.2), quanto piuttosto mirata alla mera edificazione di un immobile sull'area di proprietà della società DIFIN S.r.l., pertanto non ammissibile” ed in particolare per le motivazioni di seguito riportate:

  • la società richiedente, all'atto della presentazione della domanda di contributo, non ha indicato elementi atti a confermare che il progetto era finalizzato alla realizzazione di “interventi di sistemazione e di ammodernamento e miglioramento di strutture e degli impianti esistenti”, come richiesto dal bando alla lett. C) parag. 1.2); Infatti sia l'istanza che gli elaborati tecnici ad essa allegati, documentano esclusivamente l'intendimento di realizzare un nuovo immobile prefabbricato con finiture “al grezzo” (senza alcun impianto né allestimento necessari per la lavorazione dei prodotti ittici) da eseguirsi su area limitrofa a quella occupata dallo stabilimento già esistente; la “relazione tecnico-illustrativa dell'intervento”, anch'essa allegata alla domanda, non fornisce il minimo dettaglio sulle caratteristiche degli impianti di produzione che si intenderebbero realizzare, anzi, dal computo metrico estimativo, si evince che l'intervento si sostanzia nella sola “realizzazione delle fondazioni in cemento armato, pavimentazione in cemento e opere fognarie e di sistemazione esterna”, oltre alla “fornitura e posa di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.”, ed alla realizzazione dei “particolari di finitura”; l'investimento proposto, non persegue nessuno degli obiettivi della misura 3.4, finalizzati principalmente a “modernizzare il settore” della produzione ittica e ad “orientare gli investimenti” per l'adeguamento delle strutture alle direttive comunitarie in vigore (492 e 493 del 1991); L'investimento proposto, vale a dire la costruzione di un capannone allo stato "grezzo", si risolve invece, in una iniziativa a carattere meramente immobiliare, finalizzata alla moltiplicazione dei capannoni nell'area locata dalla ditta richiedente senza alcun legame con le finalità tutelate dalla misura; dalla documentazione allegata alla domanda, si evince inoltre che:
  • l'attività primaria esercitata dalla società cedente (DIFIN S.r.l.) sin dal 21/3/2000, è “locazione di beni immobili”, come risulta dall'archivio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Venezia, pertanto non compatibile con il settore della pesca;
  • la stessa società cedente ha formato i progetti, vistando e validando gli elaborati tecnici, richiedendo in data 8/11/2005 le autorizzazione a proprio nome e pagando i relativi oneri come risulta dal permesso di costruire n. 4594 rilasciato dal Comune di Goro;
  • il permesso di costruire impone, tra l'altro, alla società DIFIN S.r.l. di presentare copia “del progetto dell'impianto elettrico prima dell'inizio dei lavori impiantistici”, lavori ritenuti necessari per dare funzionalità “al grezzo” richiesto ed a permettere alle eventuali attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di funzionare;
  • infine dalla dichiarazione, rilasciata in data 11/11/2005, dalla società cedente in qualità di locatrice, allegata all'istanza di contributo, risulta che la stessa avrebbe autorizzato Marinara S.r.l. ad “effettuare direttamente le opere”, quale conduttrice del bene locato, circostanza smentita dal permesso di costruire, richiesto e concesso alla società DIFIN S.r.l. e non alla richiedente il contributo Marinara S.r.l.;

Considerato, altresì, che:

  • con lettera trattenuta agli atti di questo Servizio, prot. n. PG/2015/0698661 del 25/9/2015, si è provveduto a formulare preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis L. 241/1990;
  • che in tale comunicazione è stato fissato in 15 giorni, a far data dal ricevimento della comunicazione medesima, il termine per la presentazione di osservazioni scritte pertinenti al procedimento di che trattasi;
  • che ad oggi la ditta Dinon Group Spa non ha formulato alcuna osservazione;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle argomentazioni suesposte, di dover con il presente provvedimento dichiarare la non ammissibilità della domanda 72/TC/09, proposta dalla società Marinara Srl, fusa per incorporazione nella Dinon Group Spa, a valere sul Bando SFOP - Misura 3.4 “Trasformazione e commercializzazione”, di cui alla deliberazione n. 1347 del 1 agosto 2005;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 1621 dell’11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
  • n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Viste, altresì: la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche; le deliberazioni delle Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- n. 335 del 31 marzo 2015, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto”;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di dichiarare l'inammissibilità della domanda di contributo relativa al progetto n. 72/TC/05 presentato dalla ditta Marinara srl, attualmente Dinon Group Spa con sede in Via Del Gelso 110 n. 45014 - Porto Viro (RO), per la realizzazione di un investimento nell’ambito della Misura 3.4 “Trasformazione e della commercializzazione” dello Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP);
  3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  4. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso in via amministrativa al Presidente della Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente;
  5. di provvedere a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, il presente provvedimento alla ditta di che trattasi;
  6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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