n.135 del 31.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Disposizione proroga fase di pre-allarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per incendi boschivi, sul territorio regionale, dla 29 agosto 2011 al 11 settembre 2011

IL DIRETTORE

sostituito in applicazione dell’art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonchè della nota n. NP.147.2007 del 28 dicembre 2007 dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione emergenze, Maurizio Mainetti 

Richiamata la propria determinazione n. 298 del 30 giugno 2011 riguardante la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2011 su tutto il territorio regionale per il periodo dal 18 luglio 2011 al 28 agosto 2011;

Constatato che la succitata determinazione 298/11 consente di prorogare il periodo individuato per lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi sulla base anche dell’andamento delle condizioni meteoclimatiche;

Visto che nell’andamento delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente è emerso quanto segue:

- per il periodo compreso tra il giorno 29 agosto 2011 e il giorno 11 settembre 2011 sono previste condizioni meteo climatiche stazionarie senza precipitazioni significative;

- attualmente la vegetazione erbacea ed arbustiva presenta, in linea generale, uno stato di stress idrico e fisiologico, che si manifesta con un elevato grado di secchegenosità dei tessuti, con particolare riferimento alle aree collinari e alle pinete litorali, tali da favorire l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi;

Dato atto che in data 23 agosto 2011, si è tenuto un incontro presso la Sala Operativa Unificata Permanente dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, alla presenza di dirigenti e funzionari dell’Agenzia medesima, della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, e del Centro Funzionale - ARPA SIMC, nel corso del quale, per le motivazioni e le valutazioni espresse, anche sulla base dell’andamento delle condizioni meteo climatiche, si è concordato di proporre, su tutto il territorio regionale, la proroga dello stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, a partire dal giorno 29 agosto 2011 per 14 giorni consecutivi, e pertanto fino al giorno 11 settembre 2011 compreso;

Vista la nota Prot. n. 14148 del 23/8/2011 del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, assunta e conservata agli atti dell’ Agenzia Regionale di Protezione Civile con Prot. PC.2011.8271 del 23.08.2011, mediante le quali viene confermato il parere positivo già espresso in merito alla possibilità di proroga, su tutto il territorio regionale, fino al giorno 11 settembre 2011 della fase di preallarme e contestuale stato di grave pericolosità;

Dato atto che per le motivazioni e le valutazioni espresse in sede di Sala Operativa Unificata Permanente, sentito anche il parere del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, si ritiene necessario proporre la proroga, su tutto il territorio regionale, fino al giorno 11 settembre 2011 della fase di preallarme e contestuale stato di grave pericolosità;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”, con la quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;

- la circolare interna n. 10 del 20 giugno 2007, con la quale sono state dettati indirizzi generali in ordine agli ambiti di attività ed alla tipologia degli atti di competenza della dirigenza dell’Agenzia, in attuazione delle proprie determinazioni 4631/07, 7224/07 e 7904/07, della determinazione del Direttore generale Organizzazione 7470/07, nonché della propria nota prot. n. 3376 del 15 giugno 2007;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1 di prorogare la fase di preallarme e lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a decorrere dal giorno 29 agosto 2011 e fino al giorno 11 settembre 2011 compreso;

2. di disporre, presso il Centro Operativo Regionale, la continuità funzionale della Sala Operativa Unificata Permanente presidiata nel modo seguente:

- dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, dal personale del Centro Operativo Regionale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;

- la domenica, dalle ore 8 alle ore 20, da personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, nonché da una unità di personale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

3. di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio boschivo, il personale del Corpo Forestale dello Stato e tutti gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare oltre le norme di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relative norme regolamentari, anche i divieti di cui agli articoli dal 33 al 38 delle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” approvate, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale 2354/95, fatto salvo quanto previsto, limitatamente alle feste paesane, al capitolo 6 del Piano indicato in premessa ed approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 114/07;

4. di dare atto che la violazione dei divieti previsti nelle citate “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” con riferimento espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene, con il presente atto, prorogato lo stato di grave pericolosità, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 10 della citata Legge 353/00 a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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