n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Edilizia universitaria - Criteri per l'indicazione del grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi candidati ai benefici della Legge 14/11/2000, n. 338

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 14 novembre 2000, n.338 e s.m. recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” che all’art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca siano definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge stessa;

- l’art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

- il Decreto Ministeriale 28 novembre 2016 n. 936 (pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9/2/2017) che approva gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari;

- il Decreto Ministeriale 29 novembre 2016 n. 937 (pubblicato sulla G.U. n. 33 del 09/02/2017) che approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;

Considerato che il citato Decreto Ministeriale n. 937/2016:

– è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della Legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 50% del costo complessivo di ciascun intervento;

– disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie;

– indica, all’art. 2, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento:

a) le Regioni;

b) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario;

c) gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;

d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;

f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;

g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;

h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

– elenca, all’art. 3 le tipologie degli interventi e delle spese ammissibili:

A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;

A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;

B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie;

C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con l’esclusione dell’acquisto da parte dei soggetti di cui al predetto art. 2, comma 1, lett. h) i) J) di edifici già adibiti a tale funzione;

Preso atto che:

- gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della Legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e pertanto vige l’obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% del totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j)-, a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d’onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione;

- ai fini della formazione della proposta del sopra citato Piano triennale nazionale di cui al più volte citato D.M. 937/2016): 

- viene ripartito su base regionale il trentacinque per cento delle risorse, individuate dal medesimo decreto al comma 4, in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Tali disposizioni non si applicano agli interventi classificati di tipologia A2) sopraindicati ( art. 7, comma 6);

- le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente all'emanazione del piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 6 del D.M. 937/2016 sopra richiamato nella formazione delle quali concorre tra i titoli di valutazione individuati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 6, in particolare, il grado di coerenza con la programmazione che le Regioni e le Province autonome esprimono attraverso tre possibili livelli di valutazione: non coerente, coerente, particolarmente coerente (art. 7, comma 7 e art. 5, comma 4);

- le richieste di cofinanziamento, devono essere presentate entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del D.M. 937/2016, cioè il 9 maggio 2017, al M.I.U.R. e alla stessa Regione o Provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali entro il termine di 30 giorni dal termine sopra indicato dovranno fornire al MIUR, l’indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione attraverso le modalità di cui al precedente alinea, al fine della valutazione degli interventi da parte della Commissione nazionale (art. 5, comma 1 e 4);

Richiamata la Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15 “Sistema Regionale Integrato di Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione” e s.m. che:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione e a garantire l’uniformità  di trattamento su tutto il territorio regionale nonché istituisce l’Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;

- prevede che l’offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell’Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;

- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 68 del 4 maggio 2016 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della Legge Regionale 15/2007, così come integrata dalla L.R. 6/2015, e che tra l’altro:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;

- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:

- interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;

- interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l’eventuale acquisto degli edifici oggetto dell’intervento;

- interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l’eventuale acquisto delle aree necessarie;

Ritenuto di assumere, ai fini della determinazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DM n. 937 del 29 novembre 2016, del grado di coerenza con la programmazione regionale dei progetti relativi agli interventi che si intendono realizzare nel territorio dell’Emilia-Romagna ai sensi della Legge 338/2000 e s.m., i seguenti criteri di valutazione: 

1. rispondenza al fabbisogno di posti alloggio con riferimento al numero di studenti, capaci, meritevoli e privi di mezzi, fuori sede idonei alla borsa di studio, anche in relazione al miglioramento dell’offerta di alloggi e servizi;

2. coerenza dell’intervento con riferimento alle tipologie prioritarie sopra indicate;

3. qualità complessiva del progetto, anche con riferimento alla realizzazione di servizi aggiuntivi culturali, didattici e ricreativi;

4. risultati attesi dal progetto in termini di qualificazione del contesto insediativo anche in termini di valorizzazione e recupero di immobili per la riqualificazione dei contesti urbani e abitativi;

In particolare i progetti saranno ritenuti coerenti se soddisfano il criterio 1 e il criterio 2.

Saranno valutati come particolarmente coerenti i progetti che oltre al criterio 1 e 2 soddisfano almeno uno dei criteri aggiuntivi di cui ai punti 3 e 4;

Visti:

- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016- 2018” ed in particolare l’allegato F;

- la propria deliberazione n. 89 del 30/1/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n.12096 del 25 luglio 2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 56 del 25/01/16, n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n.1107 dell'11/07/2016;

– n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di assumere, ai fini della determinazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DM n. 937 del 29 novembre 2016 in premessa richiamato, del grado di coerenza con la programmazione regionale dei progetti relativi agli interventi che si intendono realizzare nel territorio dell’Emilia-Romagna ai sensi della legge 338/00, i seguenti criteri di valutazione:  

1. rispondenza al fabbisogno di posti alloggio con riferimento al numero di studenti, capaci, meritevoli e privi di mezzi, fuori sede idonei alla borsa di studio, anche in relazione al miglioramento dell’offerta di alloggi e servizi;

2. coerenza dell’intervento con riferimento alle tipologie prioritarie indicate al successivo punto 2);

3. qualità complessiva del progetto, anche con riferimento alla realizzazione di servizi aggiuntivi culturali, didattici e ricreativi;

4. risultati attesi dal progetto in termini di qualificazione del contesto insediativo anche con riguardo alla valorizzazione e recupero di immobili per la riqualificazione dei contesti urbani e abitativi;

In particolare i progetti saranno ritenuti coerenti se soddisfano il criterio 1 e il criterio 2.

Saranno valutati come particolarmente coerenti i progetti che oltre al criterio 1 e 2 soddisfanno almeno uno dei criteri aggiuntivi di cui ai punti 3 e 4.

2. di ribadire, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 68/2016, che le tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale sono le seguenti:

– interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.

– interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l’eventuale acquisto degli edifici oggetto dell’intervento;

– interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l’eventuale acquisto delle aree necessarie;

3. di rinviare ad un successivo proprio atto l’attribuzione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 del D.M. 937/2016 dell’indicazione del grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi localizzati nel territorio, sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2); 

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

5. di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

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