n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Proroga al 31 luglio 2012 del termine per il versamento dei contributi per l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità (Legge n. 68 del 12/3/1999, art. 5, comma 3)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm. che ridefinisce il sistema delle assunzioni obbligatorie ed abroga la precedente normativa di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482;
- il comma 3 dell’articolo 5 della predetta legge secondo cui “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”;
- la Legge regionale sul lavoro 17/05 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- il DM del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 recante “Regolamento recante: Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68” adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della stessa legge;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 1872 del 31 ottobre 2000, in ordine alle prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili recante, tra l’altro, approvazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della citata Legge 68/1999, dei criteri e delle modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero;
- n. 901 del 10 maggio 2004 di modifica tra l’altro del punto 4 dell’Allegato A della delibera sopra citata 1872/2000 relativamente alla scadenza per il versamento dei contributi esonerativi di cui alla più volte citata L. 68/99 fissata al 31 marzo;
Preso atto del perdurare della difficile situazione economica e occupazionale presente nei settori produttivi regionali, nonché delle istanze provenienti dalle associazioni datoriali volte a dilazionare i pagamenti dei contributi esonerativi ai sensi dell’art. 5, comma 3, Legge 68/99
Ritenuto opportuno accogliere le suddette istanze e conseguentemente di prorogare, per il solo anno 2012, il termine dal 31 marzo al 31 luglio per il versamento dei contributi esonerativi, da parte dei datori di lavoro obbligati;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 1377 del 20/9/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata con deliberazione 1950/2010;
- n. 2060 del 20/12/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro.
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di prorogare al 31 luglio 2012, per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate integralmente, il termine di versamento dei contributi per l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità (Legge n. 68 del 12/3/1999, art. 5, comma 3) per la sola annualità 2012.
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.