SUPPLEMENTO SPECIALE 285 - 15.01.2010

RELAZIONE

Con la presente proposta legislativa si prosegue nel processo di riordino e razionalizzazione della funzione regionale di bonifica nel suo complesso, che ha avuto il suo inizio con l’emanazione della legge regionale n. 5 del 2009, con la quale si è proceduto ad una ridelimitazione dei comprensori di bonifica ed ad una riduzione del numero dei Consorzi di Bonifica operanti sul territorio regionale.

 

In attuazione dell’Ordine del giorno votato dall’Assemblea legislativa contestualmente all’approvazione della legge regionale n. 5 del 2009, con il presente progetto di legge si intende quindi intervenire sulla composizione e sulle modalità di elezione degli organi dei Consorzi, ed in particolare del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, tenendo conto anche dei criteri emanati dallo Stato per il riordino dei Consorzi di bonifica con l’art. 27 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

 

Le modifiche all’assetto attualmente vigente tendono a determinare in modo omogeneo sul territorio regionale il numero dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministrativo, che prima era determinato autonomamente dagli Statuti dei singoli Consorzi.

Vengono inoltre individuati i rappresentanti dei Comuni ricadenti nel Comprensorio.

 

Il sistema elettivo dei membri del Consiglio di amministrazione è improntato ad un maggiore rispetto dei principi di democraticità e proporzionalità rispetto all’assetto attuale, in cui la rappresentanza delle singole categorie economiche non rappresenta proporzionalmente il peso della relativa contribuenza. Ciò avviene attraverso una diversa distribuzione delle categorie nelle sezioni elettorali.

 

L’articolato propone un testo sostitutivo degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42/84.

Con il primo articolo si dettaglia la composizione del Consiglio di amministrazione, composto da 20 membri eletti dall’Assemblea dei consorziati e da 3 rappresentanti dei Comuni ricadenti nel Comprensorio espressi dall’ANCI. La composizione dell’Organo può essere integrata con il conseguimento di un premio di maggioranza al fine di incentivare la governance, attraverso la promozione di alleanze tra diverse categorie di contribuenti che costituiscano così liste associate contrassegnate da uno stesso simbolo. Inoltre il Consiglio può essere integrato dai rappresentanti dalle Regioni il cui territorio ricade nel territorio di un Consorzio.

Si determina inoltre in 3 il numero dei componenti del Comitato amministrativo.

Con il secondo articolo per garantire una maggiore proporzionalità tra il peso contributivo delle diverse categorie di consorziati e le relative rappresentanze si modifica la composizione delle sezioni elettorali dell’Assemblea dei consorziati senza alcuna distinzione tra agricoli ed extragricoli ma sulla base della fascia di contribuenza. Si determinano le modalità di assegnazione dei componenti il Consiglio alle singole sezioni nonché la ripartizione dei voti fra le liste in modo da determinare i candidati eletti da ciascuna lista.

Con il medesimo articolo si sono disciplinate altresì i requisiti di elettorato attivo e passivo prevedendone i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il terzo articolo conseguentemente ridefinisce l’ambito di disciplina dello Statuto tenuto conto delle innovazioni introdotte con la presente legge.

 

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