n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 28 - Co' Emilia e Minardi Nello Società Agricola S.S. ed Azienda Rabbiosa Società Agricola S.S. - cambio di titolarità della concessione rilasciata con atto DET-AMB-2025-1716 del 21/03/2025 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, in comune di Besenzone (PC), località Brasile. Procedimento PC02A0176 - SINADOC 34451/2025

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina 

1. di assentire alle Imprese CO' EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01173710334) ed AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01502330333), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC02A0176, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

(omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo; 

portata massima di esercizio pari a 30 l/s;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 120.000 mc/anno (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034; (omissis)

Estratto disciplinare

(omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

Dispositivo di misurazione – Il  concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati  entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. 

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